TAR LAZIO, SEZ. III BIS – Sentenza 10 settembre 2002 n. 7775 - Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi - Pupo e c.ti (Avv.ti Rizzoglio e Giglio) c. Ministero del Lavoro (Avv.ra Stato) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione).
1. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversia riguardante una procedura concorsuale interna prevista da contratti collettivi - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.
2. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Riguarda esclusivamente i concorsi pubblici e gli atti organizzativi a monte del rapporto di pubblico impiego.
1. Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia relativa ad un bando per l’accesso alla procedura di riqualificazione professionale riservata al personale in servizio prevista da contratti collettivi di lavoro, atteso che tale controversia attiene direttamente alla disciplina del rapporto individuale di lavoro dei dipendenti, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro, sicchè la materia del contendere esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo (1).
2. L’art. 68 del D.L.vo n. 29 del 1993, modificato dall'art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, esclude in modo espresso dalla cognizione del giudice ordinario solo le controversie che riguardano le residuali categorie ancora a regime di diritto pubblico, ex art. 2, 4° e 5° comma, del D. Leg.vo n. 29 del 1993, la materia dei concorsi per l'assunzione e l'accesso al pubblico impiego e gli atti di organizzazione generale "a monte" del contratto collettivo ed individuale di lavoro.
In particolare è riservata alla giurisdizione amministrativa la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione generale del lavoro, non inerenti all'attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso.
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(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che l’art. 68, I c., del D.L.vo n. 29 del 1993, modificato dall'art. 29 del D.Leg.vo n. 80 del 1998, devolve al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, II c., ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al IV c., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Il citato IV comma stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica Amministrazione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, IV e V c., comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
La nuova disciplina esclude in modo espresso dalla cognizione del giudice ordinario solo le controversie che riguardano le residuali categorie ancora a regime di diritto pubblico, ex art. 2, IV e V c., del D. Leg.vo n. 29 del 1993, la materia dei concorsi per l'assunzione e l'accesso al pubblico impiego e gli atti di organizzazione generale a monte del contratto collettivo ed individuale di lavoro.
Alla luce di tale disciplina, pertanto, rimane pertanto escluso dalla giurisdizione ordinaria tutto ciò che non riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro (compresi gli inquadramenti economico-normativi, scivolamenti e passaggi automatici, progressioni interne e professionali, trasferimenti, mobilità).
E' invece riservata alla Giurisdizione amministrativa la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione generale del lavoro, non inerenti all'attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso.
per l’annullamento
del decreto del 26.9.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale degli affari generali, risorse umane ed attività ispettiva, di indizione delle procedure di riqualificazione per l’accesso ai profili professionali dell’area funzionale "C" -Area professionale vigilanza- posizione economica "C2", nella parte in cui sono stabiliti i requisiti di ammissione per il profilo di "Ispettore del lavoro";
degli atti preordinati, precedenti, successivi, consequenziali e connessi, in particolare, ove occorra, della iscrizione alla categoria professionale e posizione retributiva "B3" dei ricorrenti, con riferimento al CCNL 1998-2001 -Comparto Ministeri- e al CCIN 1998- 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
nonché per il risarcimento dei danni
subiti e subendi a causa dell’adozione del provvedimento impugnato;
(omissis)
FATTO
Con atto notificato il 29.11.2001, depositato il 14.12.2001, la sig.ra Pupo Rita ed altri impiegati (in epigrafe indicati) presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano (ove affermano di svolgere attività ispettiva e di vigilanza propria del profilo professionale di assistente dell’Ispettorato del lavoro, ex VI q.f., transitata nell’area "B", pos. Ec. "B3") hanno impugnato il decreto del 26.9.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale degli affari generali, risorse umane ed attività ispettiva, di indizione delle procedure di riqualificazione per l’accesso ai profili professionali dell’area funzionale "C" –Area professionale vigilanza- posizione economica "C2", nella parte in cui sono stabiliti i requisiti di ammissione per il profilo di "Ispettore del lavoro" (è prevista l’ammissione dei dipendenti provenienti dai profili professionali collocati nelle posizioni economiche "C1" in possesso di determinati diplomi di laurea e di quelli in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di quattro anni di esperienza nella posizione economica "C1"). Hanno inoltre impugnato gli atti preordinati, precedenti, successivi, consequenziali e connessi, in particolare, ove occorra, la iscrizione alla categoria professionale e posizione retributiva "B3" dei ricorrenti con riferimento al CCNL 1998-2001 -Comparto Ministeri- e al CCIN 1998- 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed hanno hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito della adozione dei provvedimenti impugnati.
A sostegno del gravame hanno prospettato i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, commi 4, 5, 15 e 16, del CCNL -Comparto Ministeri- 1998-2001, nonché degli artt. 3 e 4 del CCIN 1998-2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta.
Di fatto i ricorrenti svolgono le stesse funzioni che competono al profilo professionale di "Ispettore del lavoro" addetto ai servizi di vigilanza ordinaria, pur non spettando loro la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Ciò nonostante l’impugnato bando, indetto per la copertura di 1037 posti di ispettore del lavoro, illegittimamente esclude i suddetti (che sono stati inquadrati nella posizione economica "B3" prevista dal CCNL Comparto Ministeri 1998-2001 tenendo conto solo della precedente qualifica di appartenenza e non anche del loro profilo professionale), perché a suo tempo indebitamenti non sono stati inseriti nella posizione economica "C1", profilo professionale di Accertatore del lavoro, cui competono le mansioni da essi concretamente svolte.
2.- Violazione dell’art. 3, u.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nel provvedimento impugnato non sono, in violazione delle epigrafate norme, indicati il termine e l’Autorità cui proporre ricorso.
Con memoria notificata il 30.11.2001, depositata il 14.12.2001 i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione della tabella B del CCNL -Comparto Ministeri- 1998-2001 (che prevede che nell’area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento) e dell’art. 3, lett. Q), del CCIN 1998-2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (che specifica che il profilo di "Assistente dell’ispettorato del lavoro" di VI qualifica è ad esaurimento).
Con atto depositato l’8.1.2002 si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con ordinanza 25.2.2002 n. 1262 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari, stante l’assenza di giurisdizione in fattispecie del Giudice amministrativo, giacché la selezione contestata –non rivenendo da normazione legislativa- ha carattere di avanzamento di qualifica non concorsuale; considerato altresì che non risulta contestato in sede contenziosa l’inquadramento dei ricorrenti in fascia B (non rilevando all’uopo l’avvio della procedura non contenziosa ex artt 69 e 69 bis del D. Leg. vo n. 29 del 1993).
Con memoria depositata il 15.5.2002 l’Amministrazione resistente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice e ne ha, altresì, dedotto la infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.
Alla pubblica udienza del 27.5.2002 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame alcuni dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegati presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano (ove affermano di svolgere attività ispettiva e di vigilanza propria del profilo professionale di assistente dell’Ispettorato del lavoro, ex VI q.f., transitata nell’area "B", pos. Ec. "B3"), hanno impugnato il decreto del 26.9.2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale degli affari generali, risorse umane ed attività ispettiva, di indizione delle procedure di riqualificazione per l’accesso ai profili professionali dell’area funzionale "C" -Area professionale vigilanza- posizione economica "C2", nella parte in cui sono stabiliti i requisiti di ammissione per il profilo di "Ispettore del lavoro" (è prevista l’ammissione dei dipendenti provenienti dai profili professionali collocati nelle posizioni economiche "C1" in possesso di determinati diplomi di laurea e di quelli in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di quattro anni di esperienza nella posizione economica "C1"). Hanno, inoltre, impugnato gli atti preordinati, precedenti, successivi, consequenziali e connessi, in particolare, ove occorra, la iscrizione alla categoria professionale e posizione retributiva "B3" dei ricorrenti con riferimento al CCNL 1998-2001 -Comparto Ministeri- e al CCIN 1998- 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito della adozione dei provvedimenti impugnati.
2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia de qua.
L'art. 45, XVII c., del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, che, in attuazione dell'art. 11, IV c., della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha completato il processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attribuisce al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68, del D.Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato, relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998.
Detto art. 68, I c., del D.Leg.vo n. 29 del 1993, modificato dall'art. 29 del D.Leg.vo n. 80 del 1998, devolve al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, II c., ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al IV c., incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Il citato IV comma stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubblica Amministrazione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, IV e V c., comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
La nuova disciplina esclude in modo espresso dalla cognizione del giudice ordinario solo le controversie che riguardano le residuali categorie ancora a regime di diritto pubblico, ex art. 2, IV e V c., del D. Leg.vo n. 29 del 1993, la materia dei concorsi per l'assunzione e l'accesso al pubblico impiego e gli atti di organizzazione generale a monte del contratto collettivo ed individuale di lavoro.
Rimane pertanto escluso dalla giurisdizione ordinaria tutto ciò che non riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro (compresi gli inquadramenti economico-normativi, scivolamenti e passaggi automatici, progressioni interne e professionali, trasferimenti, mobilità).
E' invece riservata alla Giurisdizione amministrativa la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione generale del lavoro, non inerenti all'attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso.
Nel caso che occupa l’art. 1 del D.D. del 26.9.2001, impugnato, indice il bando per l’accesso alla procedura di riqualificazione professionale finalizzata alla copertura di posti nell’area C-Vigilanza-posizione economica "C2", ai sensi dell’art. 10 -norma transitoria- del CCNI 1998-2001. Detto articolo, al punto A) (premesso che, ex art. 13, IV c., del CCNL -Comparto ministeri- il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore dell’Ispettorato del lavoro è stato collocato, in fase di primo inquadramento, nella posizione economica C1, mentre il CCNL prevede la funzione ispettiva nella posizione economica C2), ha previsto l’accesso al profilo professionale di ispettore del lavoro del personale appartenente alle posizioni economiche "C1" in possesso di determinati diplomi di laurea e di quello in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di quattro anni di esperienza nella posizione economica "C1".
Dette disposizioni attengono direttamente alla disciplina del rapporto individuale di lavoro dei ricorrenti, quale regolato dai citati contratti collettivi e decentrati di lavoro, e non a procedura concorsuale, sicché, per quanto in precedenza osservato, la materia del contendere esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo a quella del Giudice ordinario.
3.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla materia oggetto della presente controversia.
4.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza bis – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -, nella camera di consiglio del 27.5.2002, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
Depositata il 10 settembre 2002.