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n. 11-2001 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III TER – Sentenza 27 novembre 2001 n. 10239 - Pres. Giulia, Est. Pellicanò - Ognibene (Avv.ti Fregni e Mazzocco) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv.ra Stato).

Circolazione stradale - Limitazioni alla circolazione - Previste per i centri urbani nel caso di inquinamento - Esenzioni previste D.M. 12 novembre 1992 per le autovetture - Sono applicabili anche agli autocaravan - Fattispecie.

Gli autocaravan, per quanto concerne le limitazioni della circolazione previste per la tutela dell’inquinamento, possono essere esentati dal divieto di circolazione sulla base del D.M. 12 novembre 1992, negli stessi limiti previsti per autovetture, atteso che l’art. 54, comma 1, lett. m) del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), include tra gli autoveicoli, gli autocaravan, mentre il successivo articolo 185 dello stesso codice dispone che i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m.) e cioè gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni contemplati negli articoli 6 e 7 dello stesso D.P.R., sono soggetti alla medesima disciplina prevista per gli altri autoveicoli.

E’ pertanto illegittimo il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con il quale è stata respinta una domanda diretta ad ottenere il rilascio del cosiddetto "verdone" per un autocaravan sul presupposto che l’autocaravan non rientrerebbe fra gli autoveicoli per i quali è possibile il rilascio di tale contrassegno in base al D.M. 12 novembre 1992 (1).

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(1) Ha rilevato il TAR Lazio in particolare che nella specie il ricorrente risultava proprietario di autocaravan rispondente, ai fini della tutela dall’inquinamento alle direttive CEE 83/351 e 88/76, quest’ultima richiamata al punto 11, lett. n) dell’allegato 4 al D.M. 12 novembre 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 272 del 19 novembre 1991), per le esenzioni dal divieto di circolazione della autovetture che rispondono alla citata direttiva 88/76.

E’ stato in ogni caso rilevato che il decreto interministeriale 12 novembre 1992, posto a base del provvedimento impugnato, era stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 31 marzo 1994, n. 113, a seguito di apposito ricorso proposto dalla Regione Lombardia, sul presupposto che è stato adottato, senza una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

(Sez. 3^ ter), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 17457/94 proposto da Ognibene Massimo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Fregni ed Ennio Mazzocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo a Roma, Via Ugo Bassi, n. 3;

CONTRO

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

PER L’ANNULLAMENTO

Del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 15 luglio 1994, prot. n. 2097/4315 (4) con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il rilascio del cosiddetto verdone relativo all’autocaravan del medesimo ricorrente;

del decreto in data 12 novembre 1992 adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri per le Aree Urbane, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e della Sanità per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza dell’11 ottobre 2001, il Consigliere Pellicanò ed uditi, altresì, gli Avv.ti indicati nel verbale d’udienza;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, proprietario di un autocaravan, ha presentato una domanda all’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Modena per il rilascio del contrassegno (cosiddetto "verdone"), necessario per la circolazione nei giorni in cui sono imposti limiti alla circolazione degli autoveicoli a motore per la tutela dall’inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria.

La domanda del ricorrente è stata respinta sul presupposto che l’autocaravan non rientrerebbe fra gli autoveicoli per i quali è possibile il rilascio di tale contrassegno in base al D.M. 12 novembre 1992 del Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministeri delle Aree Urbane, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e della Sanità.

Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento con ricorso gerarchico presentato al Ministero dei Trasporti.

Detto Ministero ha respinto la richiesta del ricorrente, con provvedimento del 15 luglio 1994, prot. n. 2097/4315 (4).

A tale rigetto il Ministero è pervenuto, perché ha ritenuto che i veicoli aventi la possibilità di usufruire di detta esenzione sono specificatamente previsti al punto 11 dell’allegato 4 al decreto 12 novembre 1992, avente ad oggetto i "criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria" e perché tra i veicoli individuati dal precitato decreto non sono ricompresi gli autocaravan.

Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna. ma a seguito della proposizione del ricorso per il regolamento di competenza territoriale da parte del Ministero dei Trasporti, il medesimo ricorrente ha aderito alla tesi dell’Amministrazione secondo cui competente a decidere il ricorso è il T.A.R. del Lazio.

Con atto depositato il 31 dicembre 1994, il ricorrente si è costituito davanti a quest’ultimo TAR ed ha riprodotto i motivi già dedotti con il ricorso davanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto che l’art. 54, comma 1, lett. m) del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 258 (Codice della strada), include tra gli autoveicoli gli autocaravan, mentre il successivo articolo 185 dello stesso codice prevede che i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

Il citato articolo 7, prosegue il ricorrente, prescrive che nei centri abitati i Comuni possono, tra l’altro, con ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di autoveicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti ed in conformità alle direttive impartite dal Ministero dei Lavori pubblici, sentiti gli altri ministeri interessati.

Secondo il ricorrente, dalle richiamate disposizione discende che agli effetti delle limitazioni alla circolazione imposte dai comuni nel rispetto delle direttive ministeriali, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per tali veicoli.

Ne deriva, continua il ricorrente, che agli atti impugnati contrastano con le disposizioni in precedenza richiamate, perché discriminano arbitrariamente gli autocaravan, negando aprioristicamente ai prioritari di tali autoveicoli il contrassegno indispensabile per poter circolare nei giorni in cui valgono le limitazioni antinquinamento.

Secondo i ricorrente, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per difetto di motivazione, non potendosi condividere l’assunto ministeriale secondo cui al punto 11 dell’allegato 4 del decreto 12 novembre 1992 … tra i veicoli individuati dal precitato decreto non sono ricomprese gli autocaravan.

Il ricorrente, dopo aver premesso che il D.M. del 12 novembre 1992 persegue lo scopo dichiarato di tutelare la salute della popolazione ed il miglioramento della qualità dell’aria, osserva che l’allegato 4, punto 11 del citato D.M. indica le autovetture e gli autoveicoli che rispondendo a determinati requisiti possono ottenere il contrassegno per circolare nei giorni in cui, a causa dell’inquinamento atmosferico, sono posti limiti alla circolazione degli autoveicoli.

A parere del ricorrente le parole veicoli, autovetture e autoveicoli sarebbero utilizzate impropriamente, perché l’unico elemento rilevante, ai fini del D.M. citato è il potenziale inquinamento degli autoveicoli circolanti e non la loro classificazione ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 285 del 1992,

La conclusione secondo cui dal beneficio del cosiddetto "verdone" non sarebbero esclusi gli autocaravan, risulterebbe, secondo il ricorrente, avvalorata dalla previsione della lettera p) del punto 11 del D.M. 12 novembre 1992, nella parte in cui fa riferimento agli autoveicoli alimentati a G.P.L. o a metano purché in presenza di uno stato di attenzione o si allarme utilizzino rigorosamente solo GPL o metano.

Ad avviso del ricorrente, se fosse esatta la tesi sostenuta nell’atto impugnato, allora si perverrebbe all’assurda conclusione che per un autocaravan alimentato a GPL o a metano, che certamente rientrerebbe nella categoria degli autoveicoli, potrebbe essere rilasciato il verdone, mentre ciò non sarebbe possibile per un autocaravan rispondente alle disposizioni antinquinamento contenute nelle direttive CEE.

Il ricorrente continua con il dedurre che la tesi dell’Amministrazione, sostenuta con l’atto impugnato, sarebbe palesemente contraddetta dalla circolare del 14 dicembre 1992, prot. E4330/60C4 della Direzione Generale della M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Divisione 47, che ha introdotto una classificazione dei contrassegni di cui trattasi, includendovi, tra l’altro, vari casi di autoveicoli diversi da autovetture, come quelle indicate sotto le lettere C), D), F)e G) della circolare predetta, ove si ammette la possibilità di rilasciare il contrassegno ad autoveicoli diversi da autovetture che siano rispondenti alle direttive CEE.

Da tale premessa il ricorrente trae la conclusione che secondo la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, anche per gli autocaravan che rientrerebbero nella categoria degli "autoveicoli diversi da autovetture", come si desumerebbe dall’art. 54 del codice della strada, non sarebbe per niente precluso il rilascio del citato contrassegno.

In via subordinata e nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che con l’anzidetto D.M. si sia inteso vietare il rilascio del "verdone" agli autocaravan, il ricorrente eccepisce che sussisterebbero i vizi denunciati in precedenza, con particolare riferimento al provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico.

Secondo il ricorrente, quindi, i D.M. 12 novembre 1992 dovrebbe considerarsi illegittimo sotto i seguenti profili:

per contrasto con il combinato disposto degli artt. 7), 54 lett. m) e 185 D.P.R. n. 285 del 1992, poiché agli effetti delle limitazioni alla circolazione per la prevenzione dell’inquinamento, tali articoli di legge impongono di assoggettare gli autocaravan "alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli";

per difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta, posto che non è stata enunciata alcuna valida giustificazione per la discriminazione arbitrariamente introdotta, poiché alla luce della finalità di prevenzione dell’inquinamento, non esiste alcuna valida ragione per trattare diversamente le autovetture e gli autocaravan;

per contraddittorietà, poiché, con circolare in data 14 dicembre 1992, prot. E4330/60C4, la direzione generale M.C.T.C. – IV Direzione centrale – Divisone 47 ha ammesso la possibilità di rilasciare il contrassegno ad autoveicoli diversi e quindi anche agli autocaravan che siano rispondenti alle direttive CEE;

per contraddittorietà, illogicità ed ingiustificata disparità di trattamento, poiché, come risulta dall’allegato 4, punto 11, lettera p), del .D.M. 12 novembre 1992, per gli autocaravan alimentati a GPL o a metano potrebbe essere rilasciato il verdone, mentre ciò non sarebbe possibile per un autocaravn rispondente alle disposizioni antinquinamento contenute nelle direttive CEE, come quello del ricorrente.

DIRITTO

In via preliminare va rilevato che il decreto interministeriale 12 novembre 1992, posto a base del provvedimento impugnato, è stato annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 31 marzo 1994, n. 113, a seguito di apposito ricorso proposto dalla Regione Lombardia, sul presupposto che è stato adottato, senza una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo si può prescindere dallo stabilire se trattandosi di atto a contenuto generale, l’annullamento si estende anche a coloro che non sono stati parti nel giudizio (C.S., Sez. VI, 9 gennaio 1997, n. 20, 21 agosto 1993, n. 586, Sez. IV 1 aprile 1992, n. 351) e conseguentemente rende illegittimo il provvedimento impugnato.

Bisogna tenere presente, infatti, che il provvedimento è stato emanato nell’esercizio di un’attività amministrativa avente la finalità pubblicistica di tutela dell’inquinamento derivante dalla circolazione degli autoveicoli a motore.

Di fronte a tale attività, il ricorrente è titolare di una posizione di interesse legittimo.

Per tale ragione, ove si dovesse ritenere che l’Amministrazione erroneamente ha applicato detto decreto, perché annullato dalla Corte Costituzionale si configurerebbe la lesione di un interesse legittimo.

Ne consegue che il giudice amministrativo non potrebbe sindacare d’ufficio l’illegittimità del provvedimento impugnato, per mancanza del decreto ministeriale presupposto, perché l'ambito del giudizio di legittimità davanti a detto giudice, è delimitato dai motivi del ricorso e, perché il ricorrente non ha censurato il provvedimento impugnato per tale ipotetica illegittimità.

Tanto precisato, va osservato che l’art. 54, comma 1, lett. m) del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), include tra gli autoveicoli, gli autocaravan, mentre il successivo articolo 185 dello stesso codice dispone che i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. m.) e cioè gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni contemplati negli articoli 6 e 7 dello stesso D.P.R., sono soggetti alla medesima disciplina prevista per gli altri autoveicoli.

Il citato articolo 7 prevede, tra l’altro, la possibilità di imporre limitazioni alla circolazione per talune categorie di autoveicoli, al fine di prevenire l’inquinamento ed assicurare la tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ciò significa, che per quanto concerne le limitazioni della circolazione per la tutela dell’inquinamento, gli autocaravan sono equiparati alle autovetture.

L’equiparazione tra autovetture ed autocaravan ai fini della tutela dall’inquinamento, derivante dalla circolazione degli autoveicoli è stata disposta con il D.P.R. n. 285 precitato e per tale motivo, quanto previsto per gli autoveicoli in genere dal D.M. 12 novembre 1992, si estende automaticamente agli autocaravan, perché equiparati dall’art. 185 dello stesso D.P.R. n. 285.

Gli autocaravan, perciò possono essere esentati dal divieto di circolazione sulla base del D.M. 12 novembre 1992 precitato, per quanto equiparati alle autovetture.

Al riguardo va chiarito che rimasto incontestato l’assunto del ricorrente, sostenuto a pag. 2 del ricorso, secondo cui è proprietario di un autocaravan rispondente, ai fini della tutela dall’inquinamento alle direttive CEE 83/351 e 88/76, quest’ultima richiamata al punto 11, lett. n) dell’allegato 4 al D.M. 12 novembre 1982 (pubblicato sulla G.U. n. 272 del 19 novembre 1991), per le esenzioni dal divieto di circolazione della autovetture che rispondono alla citata direttiva 88/76.

E', perciò fondata la correlativa censura dedotta dal ricorrente, mentre può ritenersi assorbito il secondo motivo del ricorso.

Il ricorso, pertanto è fondato e va accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III Ter, definitivamente decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l'impugnato provvedimento del Ministero dei Trasporti.

Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2001, con l’intervento dei Sigg.

Dott. Patrizio Giulia Presidente

Dott. Carmelo Pellicanò Cons., Est.

Dott. Stefania Santoleri Consigliere

Pubblicata mediante deposito in segreteria

Lì, 27 novembre 2001

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