TAR LAZIO, SEZ. III TER – Sentenza 18 novembre 2002 n. 10112 - Pres. Corsaro, Est. Realfonzo - I.I.F. Italian International Film S.r.l. (Avv.ti Paoletti e Mari) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo (Avv.ra Stato) e Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica S.r.l. (Avv.ti Face e Grandinetti) - (accoglie).
1. Turismo e spettacolo - Pellicole cinematografiche - Assegnazione del premio di qualità previsto dall'art. 9 L. n.1213/1965 - Omessa motivazione circa i pregi ed i difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e culturale - Illegittimità.
2. Atto amministrativo - Motivazione - A seguito dell’art. 3 della L. n. 241/90 - Costituisce pur sempre un vizio di eccesso di potere.
3. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Oggetto del giudizio - A seguito della L. n. 205/00 - Individuazione.
4. Atto amministrativo - Atto discrezionale - Sindacato in s.g. - Ampiezza - Individuazione.
1. E’ illegittimo un provvedimento con il quale un film è stato escluso dalla assegnazione dell'Attestato di qualità e dal conseguente Premio di qualità previsto dall'art. 9 L. n.1213/1965, senza che siano stati indicati, con ampia e congrua motivazione, i pregi ed i difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e culturale (alla stregua del principio il T.A.R. Lazio, rilevato che esisteva un contrasto tra tutti i riconoscimenti riportati dal film in questione e la motivazione del diniego operato dalla Commissione, ha ritenuto nella specie sussistente il difetto di motivazione non solo come dato meramente formale, ma come sintomo di un eccesso di potere dell’atto).
2. La L. 7 agosto 1990 n. 241, che ha normativizzato l’istituto della motivazione, non ha alterato la natura ontologica dell’istituto stesso che l'insegnamento della giurisprudenza aveva in precedenza collocato nell'ambito della tradizionale tripartizione, consacrata nell'art. 26 del T.U. C.d.S. 26.6.1924 n. 1054 (e riconfermata dall'art. 2 della L. T.A.R. 6.12.1971 n. 1034) che configurava il difetto di motivazione come uno tra gli elementi sintomatici dell'eccesso di potere.
3. Il giudizio amministrativo, specie dopo la L. n. 205/00, si incentra sul riscontro obiettivo della legittimità del provvedimento, attuato attraverso la verifica dei suoi presupposti di legge, dell’ottimale bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati, nonché dell’analisi dei diversi comportamenti procedurali e processuali delle parti pubbliche e private coinvolte.
4. La natura ampiamente discrezionale di un giudizio non può consentire che sussistano zone franche dal sindacato giurisdizionale di legittimità, quando dalla carenza, contraddittorietà, o mancanza della motivazione possa direttamente o indirettamente desumersi che la P.A. abbia compiuto valutazioni incongruenti o illogiche.
per l'annullamento
a) dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento, dello Spettacolo, con i quali sono stati rilasciati gli Attestati di Qualità di cui all'art.8 L. n.1213/1965, per il I Semestre 1995 ai cinque film "L 'Amore Molesto", "Donne in un Giorno di Festa", "Sostiene Pereira", "Blue Line", "La Scuola" in conformità al parere espresso dalla Commissione per gli Attestati e i Premi di Qualità ai Lungometraggi per l'Esercizio Finanziario 1995 I^ semestre nella seduta, del 18.12.1996;
b) del provvedimento prot. n.786/CO del 7.2.1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento dello Spettacolo, Ufficio IIA - con il quale il film dal titolo "Farinelli –Voce Regina" è stato escluso dalla assegnazione dell'Attestato di Qualità e dal conseguente Premio di Qualità previsto dall'art.9 L. n.1213/1965;
c) di tutti gli atti della Commissione per gli Attestati e i Premi di Qualità ai Lungometraggi per l'Esercizio Finanziario 1995 –I^ semestre, ed in particolare del parere espresso nella seduta del 18.12.1996 con il quale il film "Farinelli -Voce Regina" è stato escluso dall'attribuzione dell'attestato di qualità, mentre hanno ottenuto parere favorevole al conseguimento dell'attestato i primi cinque film sopra indicati, e della graduatoria formulata dalla Commissione nella stessa seduta;
d) dei provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento dello Spettacolo, con i quali è stato assegnato il Premio di Qualità ai sensi dell'art.9 L. n.1213/1965 ad altri cinque film;
e) degli atti e provvedimenti, dei quali non si conosce né numero né data, con i quali è stata nominata la Commissione di cui sopra;
f) del D.M. 20.6.1966 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui non stabilisce i criteri di massima per la valutazione delle opere cinematografiche e fa riferimento soltanto alle "particolari qualità artistiche e culturali" del film (art.4);
g) del. D.M. 20.6.1966, come modificato dai DD.MM. 9.11.1982 e 28 gennaio 1985, nella parte in cui consente che i pareri della graduatoria finale siano formulati dalla commissione in mancanza di tutti componenti (articolo 5, comma 3);
h) del DM 20 giugno 1966, come modificato dal D.M. primo marzo 1967, nella parte in cui consente che i commissari siano dispensati dall’assistere alla proiezione dei film in concorso quando dichiarano per iscritto di avere già visionato i film (articolo 2);
i) per quanto possa occorrere, del DM 20 giugno 1966 nella parte in cui non prevede che sul verbale vengano riportati anche giudizi di singoli commissari.
(omissis)
F A T T O
Il presente gravame è diretto all’annullamento: in generale, di tutti gli atti del procedimento di rilascio degli attestati di qualità di cui all’art. 8 della L. n. 1213/1965 e, in particolare, del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento dell’interesse culturale del film "Farinelli-Voce Regina".
La società ricorrente con la deduzione di sei motivi di gravame, in via principale, e di tre motivi aggiunti (con l’atto notificato in data 28 novembre 1997), lamenta la violazione dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modifiche ed integrazioni; dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del DM 20 giugno 1966; dei principi generali in materia di atti collegiali; dell'articolo 48 della legge n. 1213/1965, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la controinteressata Cecchi Gori Group Tiger Cinematografica s.r.l., con una comparsa di costituzione dell’8 maggio 1997, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in tutti i suoi profili.
La Presidenza del Consiglio si è costituita in giudizio con nota formale del 16 maggio 1997.
All’udienza di discussione sentiti i patrocinatori delle parti la causa è stata introitata dal Collegio.
DIRITTO
Per quanto riguarda i profili di impugnazione relativi al procedimento di rilascio degli attestati di qualità di cui all’art. 8 della L. 1213/1965, il Collegio, per contestarne la fondatezza, rinvia alla decisione di questa stessa Sezione n. 2793 del 15 settembre 1999, dalle cui conclusioni non ha motivo di discostarsi.
Assorbente, per la definizione della controversia, è il primo motivo di gravame col quale la Società ricorrente deduce eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, mancanza di motivazione, e contraddittorietà, in ordine al mancato riconoscimento dell’ attestato di qualità al film "Farinelli - Voce Regina".
A fronte dei numerosi riconoscimenti conseguiti sul piano internazionale dalla pellicola, la motivazione della Commissione giudicatrice sarebbe insufficiente, generica ed incongrua e non spiegherebbe le ragioni della negativa valutazione.
L’assunto merita adesione nei sensi che seguono.
Il contrasto tra tutti i riconoscimenti indicati dalla ricorrente e la motivazione del diniego operato dalla Commissione induce il Collegio a ritenere sussistente il difetto di motivazione non solo come dato meramente formale, ma come sintomo di un eccesso di potere dell’atto.
E’ ben vero che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi all'accertamento della ricorrenza, o meno, di una sostanziale deviazione dagli interessi pubblici, e dai precetti di logica ed imparzialità, o di un manifesto travisamento della realtà di fatto. Ma sulla scia della già ricordata decisione n. 2793/1999, il Collegio, nel caso in esame, non intende censurare il merito delle determinazioni, ma le ragioni poste a base delle stesse; in altri termini, non la sostanza della scelta, ma la sua esternazione.
La L. 7 agosto 1990 n. 241, che ha normativizzato l’istituto della motivazione, non ha infatti alterato la natura ontologica della fattispecie che l'insegnamento della giurisprudenza aveva collocato nell'ambito della tradizionale tripartizione, consacrata nell'art. 26 del T.U. C.d.S. 26.6.1924 n. 1054 (e riconfermata dall'art. 2 della L. T.A.R. 6.12.1971 n. 1034) che configurava il difetto di motivazione come uno tra gli elementi sintomatici dell'eccesso di potere.
Non va infatti dimenticato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato ed affinanto, progressivamente, l'istituto perchè la tutela giurisdizionale investisse direttamente l'elemento nucleare della funzione amministrativa (specie in presenza di generali e contrastanti interessi pubblici e privati) e non fosse limitata al mero e meccanicistico riscontro dei soli aspetti formalistici e rituali del provvedimento.
Il giudizio amministrativo, specie dopo la L. n. 205/00, si incentra sul riscontro obiettivo della legittimità del provvedimento, attuato attraverso la verifica: dei suoi presupposti di legge; dell’ottimale bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati; nonché dell’analisi dei diversi comportamenti procedurali e processuali delle parti pubbliche e private coinvolte.
La natura ampiamente discrezionale di un giudizio non può infatti consentire che sussistano zone franche dal sindacato giurisdizionale di legittimità, quando dalla carenza, contraddittorietà, o mancanza della motivazione possa direttamente o indirettamente desumersi che la P.A. abbia compiuto valutazioni incongruenti o illogiche.
Nel caso di specie, la Commissione, utilizzando gli strumenti tipici della ordinaria critica cinematografica, per formulare il giudizio sui film avrebbe dovuto decodificare i pregi ed i difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e culturale.
Lungo tale linea, l’artisticità di un giudizio di qualità di una pellicola cinematografica (al pari di tutti gli altri casi di discrezionalità amministrativa o tecnica) pur restando un giudizio di merito, può esser sindacata dal giudice sotto i profili della sufficienza, della logica e dalla sostanziale congruità e razionalità.
Ed è questo il caso di specie.
Nell’allegato al verbale n. 18 del 18.12.1996 contenente la decisione finale, la Commissione afferma di aver effettuato una "approfondita discussione" sui film, ma di tale dibattito non vi è traccia sul verbale.
In linea di principio, coerentemente con l’impossibilità di fissare criteri predefiniti, si deve ritenere che in presenza di giudizi ampiamente discrezionali, la Commissione chiamata ad esprimere il parere abbia l’onere di compiere un’analisi particolarmente approfondita, sul piano motivazionale, dei diversi piani di valutazione dell’opera.
Per ciò che concerne lo specifico film della ricorrente, la carenza dell’impostazione generale del provvedimento e l’incongruità complessiva del giudizio, va verificata anche in relazione ai riconoscimenti ottenuti in sedi qualificate e che non potevano essere ignorati, anche al fine di disattenderli, dalla Commissione giudicatrice.
In ogni caso, il giudizio estremamente severo della Commissione non pare attagliarsi alla pellicola in esame.
In primo luogo la Commissione pur rilevando "le grandi possibilità del soggetto", afferma genericamente che gli stimoli "vengono sostanzialmente dissipati da una sceneggiatura infelice".
Ma tale affermazione, oltre che non supportata da articolata analisi, appare in contrasto con i giudizi piuttosto lusinghieri espressi dalla critica cinematografica (Il Corriere della Sera; La Stampa; La Repubblica; l’Unità; il Secolo XIX).
Altrettanto generico è il giudizio di "una realizzazione superficiale", anche perché l’affermazione non muove da una puntuale decodificazione degli elementi, stilistici e formali, ritenuti dalla Commissione del tutto insufficienti.
Con l’affermazione poi che il film "punta essenzialmente sull’illustrazione scenografica e sul colore d'epoca" si connota negativamente quello che è un preciso e diretto intendimento del film, cioè trasportare lo spettatore all’interno di un ambiente sociale, storicamente delimitato.
In sostanza il giudizio della Commissione non tiene conto che la cifra stilistica della pellicola va individuata proprio con riferimento al suo contesto storico.
Infine, per ciò che concerne il livello della recitazione, si accusa il regista di aver "abbandonati a se stessi ottimi attori". Ma tale giudizio appare in contrasto con la nomination, quale miglior film straniero, al Premio Oscar, e col conseguimento del Golden Globe (cioè il premio statunitense conferito dalla critica cinematografica straniera), essendo obiettivamente difficile pensare che tali premi possano andare ad un film privo di qualità artistiche e culturali e con una recitazione abborracciata.
Il preteso "abbandono" appare poi smentito dalle autorevoli recensioni unanimemente adesive all’interpretazione dei protagonisti.
In definitiva, la motivazione della Commissione, appare da un lato viziata nel metodo di analisi del film, e dall’altro complessivamente carente di connotazioni concrete sui singoli aspetti e sull’analisi complessiva del film.
In conclusione, il ricorso, negli assorbenti profili, è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto deve pronunciarsi l’annullamento del mancato riconoscimento del film e del presupposto parere.
Può tuttavia disporsi la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :
1) accoglie il ricorso n.6147/1997 e per l’effetto annulla, per quanto di interesse, i provvedimenti di cui in epigrafe.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11.7.2002.
IL PRESIDENTE dr. Francesco Corsaro
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in segreteria in data 18 nov. 2002.