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n. 12-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III TER - Sentenza 16 dicembre 2002 n. 12368 - Pres. Corsaro, Est. Sandulli - Piazza Schettini (Avv.ti Lubrano) c. Accademia Nazionale dei Lincei (Avv.ra Stato) e Guardo (Avv. Gnisci) - (respinge).

1. Concorso - Commissione esaminatrice - Composizione - Divieto previsto dagli artt. 35 del D.L.vo n. 165/2001 e 9 del d.P.R n. 487/1994 - Applicabilità solo ai membri degli organi politici.

2. Concorso - Commissione esaminatrice - Composizione - Membri aggregati - Funzione - Individuazione - Loro presenza al momento al momento della determinazione dei quesiti nelle altre materie o della formulazione dei giudizi finali - Irrilevanza ex se.

3. Concorso - Prove scritte - Predeterminazione dei criteri di valutazione - Non occorre necessariamente.

4. Concorso - Prove scritte - Valutazione - Nel caso in cui siano previste più prove - Valutazione contestuale - Non occorre.

5. Concorso - Prove scritte - Valutazione - Nel caso in cui siano previste più prove - Previsione secondo cui la seconda prova sarà valutata nel caso di superamento della prima - Legittimità.

6. Concorso - Prove scritte - Valutazione - Tempo utilizzato per la correzione e valutazione dei singoli elaborati - Nel caso in cui risulti molto esiguo per la corretta valutazione delle prove - Illegittimità della valutazione.

7. Concorso - Prove scritte - Valutazione - In forma numerica - Sufficienza in genere - Motivazione specifica - Occorre nel caso in cui risulti un contrasto di opinioni tra i componenti della commissione esaminatrice.

8. Concorso - Prove orali - Durata - Maggiore durata per un candidato - Irrilevanza.

1. Ai sensi degli artt. 35, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 165/2001 e 9 del d.P.R. n. 487/1994, riguardanti le qualifiche inferiori alla dirigenza, non possono essere nominati componenti della commissioni di concorso soltanto i membri degli organi politici; tale divieto invece non opera per un componente di un organo di controllo (nella specie, la Giunta di vigilanza) dell’Ente che ha indetto il concorso.

2. Anche se il compito riservato ai membri aggregati è quello di procedere all’esame dei candidati ad un concorso nelle sole discipline di cui sono esperti e di formulare il giudizio limitatamente a tale prova, tuttavia la loro presenza al momento della determinazione dei quesiti nelle altre materie e nel momento della formulazione dei giudizi finali, non può essere ritenuta ex se illegittima, atteso che, in ogni caso, si tratta di soggetti destinati ad integrare la commissione di esame e, sia pure in una posizione più limitata, componenti della medesima commissione.

3. La preventiva determinazione dei criteri da utilizzare in sede di correzione degli elaborati scritti, prevista dall’articolo 12 del d.P.R. n. 487/1994, non è da ritenere un elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura (1).

4. Non esiste una norma o un principio in applicazione del quale la valutazione delle prove scritte deve essere contestuale.

5. Risponde ad un criterio di efficienza ed economia dell’azione amministrativa la previsione secondo cui la commissione di concorso valuterà la seconda prova scritta dei soli candidati che hanno superato il primo esame scritto riportando un punteggio pari o superiore al minimo stabilito; tale criterio non inficia la valutazione globale o complessiva del candidato medesimo, cui è tenuta la commissione esaminatrice.

6. Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo in questione va ritenuto illegittimo (2).

7. E’ da ritenere sufficiente il punteggio riconosciuto ad un candidato per ciascuna prova di esame senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione (3), tranne l’ipotesi in cui il punteggio attribuito (che non è una motivazione sintetica ma una espressione eloquente della valutazione tecnica ottenuta dal candidato), sia il risultato di punteggi attribuiti dai singoli componenti la commissione, profondamente contrastanti, sì da configurare un’apparente contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (4).

8. E’ irrilevante che un candidato di un concorso sia stato esaminato, nel corso della prova orale prevista, per più tempo rispetto ad altri candidati (nella specie l’interessato aveva sostenuto una prova 40 minuti a fronte di quella di 15 minuti svolta dagli altri candidati), atteso che la diversa durata dell’esame può rivelare la volontà di approfondimento della preparazione di un candidato al fine di pervenire ad un sicuro accertamento del suo livello di conoscenza e trovare giustificazione nella necessità di valutare se il candidato sia in possesso di una preparazione corrispondente al punteggio ottenuto a conclusione delle prove scritte.

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(1) Cons. Stato, sez. I, parere n. 730/00.

(2) Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2915.

(3) Cons. Stato, sez. VI n. 1985/2001.

(4) Cons. Stato, sez. VI, n. 14/1999; n. 6281/2001; n. 3155/2002.

 

per l’annullamento

del provvedimento del Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei dell’8 novembre 2001 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per esami ad un posto di dirigente e del provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice e di tutte le operazioni concorsuali;

(omissis)

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la dr.ssa Schettini Piazza Enrica, dipendente dell’Accademia dei Lincei, impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti relativi alle operazioni concorsuali per l’assegnazione di un posto di dirigente e la graduatoria finale approvata dalla predetta Accademia.

Deduce i seguenti motivi:

Violazione dell’articolo 35, comma 3, lettera e) del T.U. in materia di pubblico impiego, n. 165 del 30.3.2001. Violazione dell’articolo 9 del dPR 9.5.1994 n. 487. Illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Secondo la norma indicata in rubrica la commissione esaminatrice dovrebbe essere formata da "esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso" scelti fra estranei alle amministrazioni e, al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità e con esclusione degli amministratori dello stesso ente per il quale è stato bandito il concorso. Tale principio sarebbe specificato nell’articolo 9, comma 2, del dPR 9.5.1994 n. 487.

Nel caso in esame la commissione è stata formata e presieduta dal prof. Tullio Gregory, membro della Giunta di Vigilanza per la Biblioteca dell’Accademia dei Lincei.

Inoltre, i membri aggregati, in violazione dell’articolo 9, comma 6, del regolamento concorsuale, non si sarebbero limitati a collaborare nelle materie di loro specifica competenza ma avrebbero partecipato costantemente ai lavori della commissione esaminatrice per quanto riguarda le prove orali, contribuendo alla determinazione della relativa votazione e del giudizio conclusivo.

2) Violazione delle norme e dei principi generali in tema di svolgimento delle operazioni concorsuali concernenti la correzione degli elaborati scritti. Violazione dell’articolo 6, comma 3, e 7, ultimo comma, 12 e 15, comma 1, del dPR 9.5.1994 n. 487.

Pur avendo conseguito il punteggio più elevato (ma non il massimo) nelle prove scritte, la ricorrente manifesta il suo interesse a vedersi riconosciuto un punteggio maggiore capace di assicurarle il primo posto in graduatoria anche dopo la prova orale e comunque, tenuto conto dell’esito del concorso fa presente di aver interesse – strumentale – all’annullamento dell’intera procedura concorsuale.

Lamenta la mancata determinazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte anche in relazione alla prescrizione dell’art.12 del dPR n. 487/94 che ne prevede la formalizzazione nei verbali.

Risulta, poi, dai verbali che la valutazione delle prove scritte è iniziata dopo le operazioni preliminari, svolte a partire dalle ore 8.30 dell’11 luglio 2001, con la correzione della prima prova e, limitatamente a coloro che avevano risportato il punteggio minimo di 60/100, con la correzione della seconda prova, assegnazione dei punteggi e identificazione dei candidati.

In sostanza non vi sarebbe stata una valutazione di tutti i candidati attraverso la correzione contestuale dei due compiti svolti ma la seconda prova sarebbe stata considerata solo con riferimento a coloro che avevano riportato un punteggio utile nella prima prova.

Ciò avrebbe comportato un danno per la ricorrente e soprattutto avrebbe inficiato la procedura che richiede una valutazione contestuale delle prove al fine di assicurare un giudizio complessivo del candidato.

Non vi sarebbe stata, inoltre, la valutazione immediata di ciascuna prova scritta e mancherebbe la possibilità di ricostruire il tempo impiegato per la valutazione delle prove da parte della commissione esaminatrice, a causa dell’omessa indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni di esame delle prove scritte.

A causa della genericità dei criteri di valutazione delle prove scritte, la valutazione di queste non avrebbe potuto essere sintetizzata in un punteggio ma avrebbe dovuto essere accompagnata da un giudizio.

3) Violazione, sotto altro profilo, delle norme e dei principi in tema di svolgimento delle operazioni concorsuali concernenti la valutazione delle prove orali. Violazione degli articoli 6, comma 3; 7, u.c.; 12 e 15, comma 1, del dPR 487/94.

I quesiti da proporre in sede di esame orale avrebbero dovuto essere determinati immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale e scelti previa estrazione a sorte.

Nel caso in esame tale procedura è stata seguita solo per le due prove di carattere generale ma non per quelle specialistiche.

Per queste, in particolare per la prova di latino, non si è avuta la procedura di apertura a libro ma la consegna a mano di un brano fotocopiato.

I tempi di svolgimento delle prove orali sono stati ampiamente diversi da candidato a candidato.

E’ mancata la predeterminazione dei criteri, ciò che rende illegittima l’attribuzione del solo punteggio.

I punteggi non sono stati assegnati dopo la prova svolta da ciascun candidato ma solo alle ore 13.50.

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata ed uno dei controinteressati che hanno controdedotto nel merito delle singole censure e chiesto il rigetto del gravame.

In prossimità dell’udienza di discussione della causa la ricorrente ha presentato una ulteriore memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie censure.

All’udienza del 10 ottobre 2002 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Dipendente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, la dottoressa Schettini Piazza, ha partecipato al concorso per un posto di dirigente, indetto dalla citata Accademia, collocandosi al terzo posto della graduatoria generale, nonostante la posizione di prima in graduatoria occupata a conclusione delle prove scritte nelle quali ha conseguito il punteggio più elevato.

Impugna gli atti concernenti le operazioni concorsuali chiedendone l’annullamento; non impugna il bando di concorso al quale il Collegio si rapporterà nell’esame delle singole censure.

Con il primo motivo, la dottoressa Schettini lamenta la violazione dell’articolo 35, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 165 del 2001 e dell’articolo 9 del dPR 487/94, per illegittima composizione della commissione esaminatrice.

Questa, a suo avviso, avrebbe dovuto essere composta di esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso, scelti fra estranei all’Accademia con esclusione, in ogni caso, degli amministratori della medesima Accademia, in ragione del generale divieto di nomina a membro della commissione esaminatrice di amministratori appartenenti allo stesso ente che ha bandito il concorso, divieto che troverebbe in evidenti esigenze di indipendenza dei singoli componenti, la sua ragion d’essere.

Alla luce di tali precisazioni, definisce illegittima la nomina del prof. Tullio Gregory, membro della giunta di vigilanza per la Biblioteca dell’Accademia intimata.

La censura è infondata.

Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla disciplina applicata nel caso de quo al fine di stabilire, anche con riferimento alle censure successive, se il richiamo ad essa è conferente.

Orbene, nell’articolo 2 del bando di concorso, non gravato dalla ricorrente, è espressamente stabilito che il concorso in questione è stato indetto ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 29 del 1993 così come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e sulla base del Regolamento Governativo approvato con DPCM 8.9.2000 n. 324.

Quest’ultimo, all’articolo 10, rinvia al regolamento contenuto nel dPR n. 487 del 1994, per tutto quanto non espressamente disciplinato e semprechè non incompatibile con la disciplina in esso contenuta.

E’, pertanto, al D.Lgs. n. 29 del 1993 e al Regolamento n. 324/00 che occorre essenzialmente riferirsi tranne il caso di disciplina incompleta per la quale operando la norma di rinvio contenuta nell’articolo 10 del medesimo Regolamento, potrà farsi riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli impieghi pubblici contenuta nel dPR 487/94.

Nel caso in esame, un concorso per l’accesso alla dirigenza, trovano immediata applicazione le disposizioni riferite (D.Lgs.n. 29/93 e DPCM 324/00) che disciplinano sia la composizione delle commissioni esaminatrici sia le modalità di svolgimento dei concorsi e si presentano, certamente, esaustive per ciò che riguarda la composizione della commissione giudicatrice.

Quanto alla composizione della commissione esaminatrice, deve osservarsi che le norme citate stabiliscono che la commissione di esame è composta di un dirigente di amministrazione pubblica che ricopra o abbia ricoperto un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale o da un magistrato del Consiglio di Stato o da un Avvocato dello stato o da un Professore di Università statale di prima fascia, anche collocato a riposo, con funzioni di Presidente e non contengono il divieto indicato dalla dr.ssa schettini Piazza.

Tuttavia, anche a voler trascurare le disposizioni in parola per soffermarsi su quelle richiamate dalla parte, pure deve rilevarsi che l’articolo 35 del D.lg. n. 165/01 e l’articolo 9 del dPR n. 487/94, riguardanti le qualifiche inferiori alla dirigenza, escludono la partecipazione alle commissioni esaminatrici soltanto dei membri degli organi politici.

Poiché la Giunta di vigilanza della Biblioteca non è organo politico dell’Accademia, la nomina del docente prima indicato, oltre a rivelarsi legittima sulla base delle norme effettivamente applicabili e prima richiamate, si rivela legittima anche alla luce delle stesse disposizioni invocate dalla parte ricorrente.

Infondate anche le pretese irregolarità determinate dalla presenza e dalla attività dei membri aggregati della commissione d’esame.

La ricorrente lamenta che la partecipazione di questi ultimi ai lavori della commissione non si sarebbe limitata all’espletamento dei compiti di loro competenza ma sarebbe andata oltre così come dimostrerebbe la loro presenza nel corso dei lavori relativi alle prove orali.

Senonchè è proprio tale prospettazione a rivelarsi non convincente.

Se è indubitabile che il compito riservato ai membri aggregati è quello di procedere all’esame dei candidati ad un concorso nelle sole discipline di cui sono esperti e di formulare il giudizio limitatamente a tale prova, in ossequio alle esigenze di uniformità di giudizio evidenziate dalla dr.ssa Schettini ed assicurate dalla identità delle composizione esaminatrice a prescindere da una composizione integrata in relazione alle materie che i singoli candidati possono aggiungere, tuttavia la loro presenza al momento della determinazione dei quesiti nelle altre materie e nel momento della formulazione dei giudizi finali nulla dimostra circa una loro pretesa ingerenza in attività estranee ai loro compiti.

D’altra parte la loro semplice presenza non può essere ritenuta illegittima atteso che, in ogni caso, si tratta di soggetti destinati ad integrare la commissione di esame e, sia pure in una posizione più limitata, componenti della medesima commissione.

La doglianza della dottoressa Schettini, del resto, si fonda solo su di una prospettazione astratta, quasi una ipotesi meramente teorica e non risulta supportata nemmeno da un principio di prova.

Con il secondo motivo la richiamata dottoressa Schettini lamenta la violazione delle norme e dei principi in materia di svolgimento delle operazioni di concorso per ciò che riguarda la correzione delle prove scritte.

In primis, lamenta il fatto che non si sarebbe proceduto alla determinazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte, in violazione di quanto indicato nell’articolo 12 del dPR n. 487/1994.

Va precisato al riguardo che la normativa applicabile, secondo l’inoppugnato bando di concorso, è quella contenuta nel DPCM n. 324/00 (articolo 5) che regola in modo compiuto le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, indicando il contenuto di ciascuna prova e rinvia al bando medesimo l’indicazione del punteggio attribuibile, di quello minimo per ciascuna delle due prove scritte e la specificazione delle materie oggetto delle prove scritte, elementi, questi che risultano chiaramente stabiliti nel bando di concorso medesimo.

Conseguentemente, alla luce di quanto precisato, ritiene il Collegio che alla commissione esaminatrice non restasse che procedere alla indicazione delle tracce delle due prove scritte, senza che si rendesse necessaria alcuna previa predeterminazione sui criteri da seguire in occasione della correzione degli elaborati.

Del resto la necessità della previa determinazione dei criteri da utilizzare in sede di correzione degli elaborati scritti, sancita dall’articolo 12 del dPR n. 487 del 1994, non è stata ritenuta un elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura (parere I Sezione Cds n. 730/00) nemmeno con specifico riferimento ai concorsi per l’accesso all’impiego pubblico.

Sul preteso mancato abbinamento delle due prove scritte e sulla loro contestuale valutazione, ulteriore profilo della censura in esame, osserva il Collegio che non esiste una norma o un principio in applicazione del quale la valutazione delle prove deve essere contestuale e d’altro canto, la ricorrente stessa cade in contraddizione allorchè, subito dopo l’esposizione di parte del profilo in esame, si duole della mancata contestuale valutazione delle prove scritte.

Secondo quanto risulta nel verbale dell’11.7.2001, la commissione ha esaminato gli elaborati relativi alla prima prova scritta, inseriti nelle buste con la data 14.6.2001, ed ha, successivamente proceduto all’esame dei quattro elaborati dei candidati che hanno riportato una valutazione superiore al minimo indicato nel bando di concorso per il superamento di ciascuna prova scritta.

Risponde ad un criterio di efficienza ed economia dell’azione amministrativa la possibilità di valutare la seconda prova scritta dei soli candidati che hanno superato il primo esame scritto riportando un punteggio pari o superiore al minimo stabilito, e tale criterio non inficia la valutazione globale o complessiva del candidato medesimo, cui è tenuta la commissione esaminatrice.

Precisato, appena, che le prove scritte non possono essere ritenute concorrenti o complementari tra loro nel senso che una insufficienza in una di esse possa essere recuperata mediante una valutazione positiva conseguita nell’altra, deve osservarsi che il giudizio finale non può che riguardare coloro che hanno superato la soglia minima stabilita nelle prove scritte.

Nel caso in cui un candidato non ottenga il punteggio minimo previsto per una determinata prova, non abbia dimostrato, cioè, di possedere il livello minimo di conoscenza richiesto in una certa materia, nessun rilievo può assumere, infatti, l’eventuale positiva valutazione ottenuta nella prova successiva atteso che tale candidato rimane, comunque, inidoneo nel giudizio conclusivo a causa dell’insufficiente preparazione accertata con riferimento ad una delle materie di esame.

Di nessun rilievo, inoltre, il momento della materiale apposizione dei punteggi sugli elaborati. Certamente il momento in questione non dimostra la tesi della ricorrente, proposta peraltro solo in via d’ipotesi, secondo la quale alla prima prova scritta sarebbe stata attribuita la sufficienza solo dopo la valutazione della seconda prova. Proprio la modalità procedurale seguita nel caso in esame, con la valutazione della seconda prova scritta limitatamente ai candidati che avevano superato la prima prova scritta, dimostra l’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente che può verificarsi soltanto nel caso di correzione contestuale di entrambi gli elaborati.

Anche la parte della censura sulla mancata indicazione del momento di chiusura delle operazioni e sulla affermata impossibilità di valutare il tempo impiegato dalla commissione per l’esame degli elaborati deve essere respinta.

Non ignora il Collegio la recente giurisprudenza secondo la quale "Una volta verificati, sulla base delle attestazioni contenute nei verbali dei lavori della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, i tempi medi utilizzati per la correzione e valutazione dei singoli elaborati, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente impossibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo in esame va ritenuto illegittimo." (Consiglio Stato sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2915) ma osserva che nel caso di specie, la ricorrente ha riportato il massimo punteggio nelle prove scritte e non ha prospettato, sul piano concreto, alcuna inadeguatezza delle correzioni e valutazioni della commissione d’esame in relazione al contenuto delle prove svolte. Ancora una volta ha operato una ricostruzione astratta della tesi ora esposta, si è lamentata dell’impossibilità di verificare i tempi medi di correzione, e senza nulla dire quanto alla insufficienza del voto conseguito ha prospettato il proprio interesse alla ripetizione del concorso.

Per dare forza alla tesi di un inadeguato assolvimento degli adempimenti della commissione di esame la dr.ssa Schettini Piazza non avrebbe dovuto limitarsi ad enunciare la mancata indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni di correzione degli elaborati (peraltro, solo quattro secondo quanto risulta dal verbale dell’11.7.2001) né limitarsi ad esporre il teorico interesse strumentale all’annullamento di tutte le operazioni di concorso, sul presupposto della possibilità di ottenere nell’ipotesi di rifacimento del concorso, un punteggio per le prove scritte superiore a quello effettivamente conseguito ma dolersi, concretamente di una valutazione inadeguata rispetto ai contenuti delle prove sostenute ed assumere la mancata indicazione dei tempi impiegati nella correzione degli elaborati quale "spia" dell’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione d’esame. Ciò detto, ritiene, pertanto, il Collegio che la mancata indicazione dell’orario di chiusura delle operazioni di esame della seconda prova scritta null’altro sia, nella fattispecie in esame, che una mera irregolarità.

Da respingere, inoltre, la censura dell’illegittimità della procedura concorsuale - a causa dell’omessa indicazione di una motivazione accanto al punteggio attribuito- necessaria a causa della omessa predeterminazione dei criteri da utilizzare in sede di correzione degli elaborati.

La questione risulta risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere sufficiente il punteggio riconosciuto ad un candidato per ciascuna prova di esame senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione (tra le tante CdS, Sezione VI n. 1985/2001) tranne l’ipotesi in cui il punteggio attribuito, che non è una motivazione sintetica ma una espressione eloquente della valutazione tecnica ottenuta dal candidato, sia il risultato di punteggi attribuiti dai singoli componenti la commissione, profondamente contrastanti, sì da configurare un’apparente contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (CdS, Sezione VI, n. 14/1999; n. 6281/2001; n. 3155/2002).

Nell’ipotesi in esame, non può essere trascurata la circostanza che la ricorrente ha riportato, nelle prove scritte, il massimo punteggio rispetto a tutti gli altri candidati e che la stessa non si duole nel merito del punteggio riconosciutole.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove orali e degli articoli 6, comma 3, 7, ultimo comma, e 15, comma 1, del dPR n. 487/ 1994.

Sul punto, osserva il Collegio che la commissione d’esame, per le prove di carattere generale, ha osservato il metodo dell’estrazione a sorte della domanda da porre al candidato, scelta tra una serie di domande definite in via preliminare, secondo quanto previsto nel dPR n. 487/1994 ed ha proceduto secondo il metodo dell’apertura "a libro" soltanto per la prova di lingua straniera. Tale comportamento oltre a non apparire in contrasto con le norme che la dr.ssa Schettini ritiene applicabili al caso de quo non sembra in grado di inficiare l’imparzialità della commissione (rispetto alla quale, peraltro, andava dedotto un concreto atteggiamento discriminatorio derivante da una insufficiente o inadeguata valutazione della prova effettivamente sostenuta) e nemmeno di ostacolare la omogeneità di trattamento riservato a tutti i concorrenti, configurabile solo in presenza di comportamenti difformi.

Al di là dell’aperta contestazione da parte del controinteressato della circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale per la prova di latino si sarebbe proceduto mediante consegna di un brano fotocopiato, va rilevato che nel verbale delle operazioni di concorso si fa esclusivo riferimento al metodo dell’apertura a libro sicchè valendo il verbale fino a querela di falso, la circostanza riferita deve essere necessariamente ritenuta come rispondente al vero.

Irrilevante, poi, la circostanza secondo cui la ricorrente ha sostenuto una prova orale di 40 minuti a fronte di quella di 15 minuti svolta dagli altri candidati, in particolare dal controinteressato.-

Non solo la diversa durata dell’esame non si presta di per sé ad una specifica censura ma questa può rivelare la volontà di approfondimento della preparazione di un candidato al fine di pervenire ad un sicuro accertamento del suo livello di conoscenza e, quanto al caso di specie, trovare giustificazione nella necessità di valutare se la candidata è in possesso di una preparazione corrispondente al brillante punteggio ottenuto a conclusione delle prove scritte.

Quanto alla mancata predisposizione di criteri di valutazione delle prove orali e all’obbligo di una motivazione da aggiungere al punteggio conseguito per la prova medesima il Collegio ritiene sufficiente rinviare alle argomentazioni già svolte in occasione della censura riguardante le prove scritte.

Infondata, infine, la censura di eccesso di potere per attribuzione di punteggio per la prova orale soltanto al termine della sessione riservata alla prova orale anziché dopo la prova di ciascun candidato.

Dal tenore del verbale relativo alla seduta del 16.10.2001 risulta, infatti, che la commissione si è riunita al termine della prova orale e "Dopo ampia discussione.. all’unanimità attribuisce alle prove sostenute dai candidati i punteggi risultanti dal prospetto allegato al presente verbale"

L’espressione contenuta nel verbale menzionato chiarisce che la commissione si è riunita ed ha discusso del punteggio da riconoscere a ciascun candidato immediatamente dopo aver concluso la sessione riservata alla prova orale.

Tale circostanza, in ragione del ridotto numero di candidati – solo quattro- dimostra solo quello che dice, vale a dire che a ciascun candidato è stato attribuito il punteggio per la prova orale, espressione della valutazione che di tale prova ha dato la commissione, alla sua conclusione.

Per le argomentazioni svolte il ricorso si intende respinto.

Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III ter

Respinge il ricorso proposto dalla dr.ssa Schettini Piazza Enrica, meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.10.2002

Dr. Francesco Corsaro - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore

Depositata in segreteria in data 16 dicembre 2002.

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