TAR LAZIO, SEZ. III TER – Sentenza 8 aprile 2003 n. 3202 – Pres. ed Est. Corsaro - M.M. ed altri (Avv. Colacicco) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv.ra Stato) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione).
Giurisdizione e competenza – Concorsi – Concorsi interni – Controversie in materia – A seguito dell’art. 68 del D.L.vo n. 80/1998 – Giurisdizione del Giudice del lavoro – Sussiste.
Ai sensi dell’art. 68 del D.L.vo n. 29 del 1993, così come sostituito dell’art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le questioni successive al 30 giugno 1998 relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le procedure selettive di avanzamento, per progressione di carriera, riservate al personale già dipendente dall’Amministrazione, le quali ineriscono a fasi successive all’instaurazione del rapporto di lavoro (1).
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(1) Cfr. Cassazione, SS.UU., 11 giugno 2001 n. 7859, secondo cui sono "attribuibili alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione di carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale".
Nota di
LUCIA PEPE
Brevi note sulla giurisdizione inerente i c.d. "concorsi interni" del pubblico impiego
Nella sentenza che si annota il TAR Lazio ha considerato sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità dell’esclusione di alcuni dipendenti pubblici da una procedura di selezione concorsuale "interna" (cioè riservata ai dipendenti) finalizzata alla progressione in carriera del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare, i ricorrenti erano stati esclusi dalla prova orale perché, ex post, l’amministrazione procedente ha ritenuto che i medesimi non fossero in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione.
Il thema decidendi era dunque collegato alla valutazione e qualificazione di determinati titoli di studio rilasciati da scuole secondarie.
Il TAR Lazio si è però spogliato della questione.
La motivazione della sentenza è alquanto succinta, essendo la medesima resa in forma semplificata ex art. 26, ultimo comma, della legge n. 1071/1934.
In tale motivazione il TAR del Lazio si è limitato a citare la decisione della Cassazione a sezioni unite n. 7859 resa in data 11 giugno 2001, a tenore della quale sono "attribuibili alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino alla sua estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione di carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale".
Seguendo tale impostazione, tuttavia, il TAR Lazio non tiene in debito conto che nell’ipotesi considerata, oggetto della controversia non è il rapporto di lavoro ma solo la legittimità del procedimento di selezione ed in particolare gli atti amministrativi con carattere organizzatorio e preparatorio della procedura selettiva. In questo caso potrebbe affermarsi, secondo certa giurisprudenza, la giurisdizione del giudice amministrativo, a ciò non ostando il fatto che gli atti impugnati possano anche venire disapplicati dal G.O. laddove 'presupposti' in una controversia promossa davanti a quest'ultimo in quanto avente per oggetto il rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 17 gennaio 2000 n. 2).
In questa medesima linea di ragionamento, pur in presenza di un diverso orientamento - ormai tendenzialmente costante – espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. – S.U. - Ordinanza 27 febbraio 2002 n. 2954; Id., Sent. 17 luglio 2001 n. 9650), si collocano anche altre pronunzie.
Sul medesimo tema è stato infatti affermato che: "L’art. 63 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. testo unico sul pubblico impiego) va interpretato nel senso che esulano dalla giurisdizione del Giudice del lavoro non solo le controversie relative alle procedure concorsuali c.d. esterne, ma anche quelle relative ai concorsi interni, dato che con la disposizione citata il legislatore ha voluto attribuire alla cognizione del giudice amministrativo tutta la materia delle procedure concorsuali, nelle quali, per definizione, non vengono in rilievo diritti soggettivi, tenuto conto altresì della necessità di concentrare presso un unico giudice (TAR Lazio, per i concorsi nazionali, per esempio) la cognizione di controversie destinate a riverberare i propri effetti su un numero più o meno ampio di persone, al fine di evitare i possibili riflessi di un’impugnativa presso i giudici ordinari dislocati su tutto il territorio nazionale con conseguenze facilmente intuibili" (Così TRIB. LUCCA - Sentenza 5 marzo 2002 n. 210).
Ed inoltre che "Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo un ricorso con il quale si impugnano gli atti di indizione di una selezione interna per progressione verticale riservata al personale in servizio presso un ente locale, attesa la natura di interesse legittimo della pretesa azionata" (T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - Sentenza 11 marzo 2002 n. 567).
Significativa, in questo senso, una recente pronunzia del Consiglio Superiore della Giustizia Amministrativa presso la regione siciliana, nella quale si è affermato: "Anche a seguito dell'art. 68 del D.L.vo n. 29/93, sostituito dall'art. 29 del D.L.vo n. 80/98, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste non solo per ciò che concerne i concorsi di prima assunzione, ma anche per i concorsi interni, riservati a dipendenti dell'amministrazione, dal momento che la procedura e i principi regolatori in ragione dei quali il legislatore ha mantenuto la giurisdizione al giudice amministrativo sono i medesimi, tanto per il concorso pubblico di prima assunzione, quanto per il concorso interno per posti di qualifica superiore" (CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 22 aprile 2002 n. 213).
Di tal che, un maggiore sforzo decisionale del TAR Lazio avrebbe potuto fornire un meritorio contributo di chiarezza ad un tema che mantiene alcuni aspetti di opacità e che costringe gli avvocati meno risoluti a dover percorrere il "doppio binario" di giurisdizione.
(Omissis)
per l’annullamento
del decreto n. 05/MC/LAZ del 6.12.2002, di esclusione delle ricorrenti dalla prova finale del corso concorso per la progressione economica,bandito con provvedimento prot. N. 76/PER3/MCLAZ;
delle note ministeriali prot. N. 01/247/TR, n. 01/200/TR, n. 01/1999/TR e n. 01/202/TR del 10.12.2002;
di ogni altro atto comunque collegato o connesso.
(omissis)
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che le ricorrenti, dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impugnano i provvedimenti indicati epigrafe con i quali sono stati esclusi dalla prova finale del corso concorso per l’accesso alla posizione economica C2 (c.d. "progressione orizzontale"), bandito con provvedimento prot. N. 76/PER3/MCLAZ, per mancanza dei requisiti culturali richiesti dal bando;
che, ai sensi dell’art. 68 del D.L.vo n. 29 del 1993, così come sostituito dell’art. 29 del D.L.vo n. 80 del 1998, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le questioni successive al 30.6.1998 relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali relative all’assunzione che restano invece attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (quarto comma);
che tra queste ultime non è possibile ricondurre la controversia all’esame, che, avendo ad oggetto procedura selettiva di avanzamento, per progressione di carriera, riservata al personale già dipendente dall’Amministrazione, inerisce a fasi successive all’instaurazione del rapporto di lavoro;
che in tal senso peraltro ha statuito la Cassazione (SS.UU., 11 giugno 2001 n. 7859), ritenendo "attribuibili alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all’estinzione compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione di carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale";
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
che appare tuttavia equo disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio-Roma (Sezione terza ter), dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.