TAR LAZIO-LATINA - Ordinanza 27 gennaio 2000 n. 65
- Pres. Camozzi, Est. Onorato - Società CENTRO RADIOLOGICO TERAPIA FISICA CE.R.TE.F. S.r.l. (Avv.ti Esposito e Calcioli) c. Azienda U.S.L. di Latina (Avv.to Manciocchi).Nel caso in cui sia rimasta ineseguita una ordinanza con la quale il Giudice amministrativo aveva ingiunto ad una azienda USL il pagamento di crediti attinenti a prestazioni rese nell'espletamento di pubblico servizio, il Giudice stesso, nuovamente adito dall’interessato, può reiterare l’ordine alla Azienda U.S.L. di effettuare il pagamento entro un ulteriore termine (nella specie fissato in giorni 60), richiamando l'attenzione della A.U.S.L, sulla grave responsabilità che deriverebbe dal perdurante inadempimento oltre il termine assegnato.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Antonio CAMOZZI PRESIDENTE
Dott. Antonio ONORATO CONSIGLIERE
Dott. Salvatore RAPONI CONSIGLIERE
ha pronunciato la presente
O R D I N A N Z A
nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2000,
Visto l'art 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto il ricorso proposto dalla Società CENTRO RADIOLOGICO TERAPIA FISICA - "CE.R.TE.F." S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Esposito e Filippo Calcioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, Largo Torre Acquedotto n. 14;
contro
l'Azienda U.S.L. di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Manciocchi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Latina, viale Statuto n. 41:
per I
pagamento somme dovute per prestazioni radiodiagnostiche (£. 18.900.310);
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla Società ricorrente, intesa al pagamento delle somme dovute;
Vista l'ordinanza n. 533/99 del 4/11/1999 con la quale, questo Collegio ha accolto l'istanza intesa al pagamento delle somme dovute;
Vista l'ordinanza della Sezione con la quale, ai sensi dell'art. 21 L. n. 1034/1934, è stato ordinato all'Azienda intimata di provvedere al pagamento di quanto risulta dalle fatture depositate in giudizio;
Visto l'atto col quale la medesima Azienda, dopo l'adozione dell'ordinanza sopra descritta, si è costituita in giudizio ed ha negato l'esistenza del suo debito;
Vista la nuova domanda presentata in via incidentale dalla parte ricorrente perché siano adottate misure idonee ad assicurare l'esecuzione della misura cautelare adottata in suo favore;
Ribadito che la controversia - concernendo crediti attinenti a prestazioni rese nell'espletamento di pubblico servizio - rientra tra quelle che l'art. 31 comma secondo lett. f) D.L.vo n. 80/1998 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
Constatato che tra le norme regolanti il processo amministrativo mancano norme specificatamente rivolte, come quello contenute negli art. 633 e segg. Cod. proc. civ., ad assicurare la rapida definizione delle controversie di cui è parte convenuta una Pubblica Amministrazione o un gestore di pubblico servizio e che hanno ad oggetto crediti di somme di danaro comprovati da prova scritta;
Ribadito che, tuttavia, gli artt. 3, 24 e 113 Cost. di per sé stessi escludono che tale mancanza possa produrre un'irragionevole e fortemente penalizzante, riduzione dei mezzi di tutela per i creditori della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi e rendono, viceversa, necessaria l'individuazione nella vigente normativa dello strumento processuale idoneo a produrre effetti analoghi al procedimento di ingiunzione;
Condivisa la soluzione prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza 25-28 giugno 1985 n. 190 concernente i poteri cautelari di cui disponeva il giudice amministrativo in materia di pubblico impiego quando la stessa era devoluta alla sua giurisdizione esclusiva;
Ribadita, pertanto, l'applicabilità in relazione ai crediti in questione dell'art. 21 L. n. 1034/1971, il quale, diversamente dall'art. 63 cod. proc. civ., non comporta l'automatico accoglimento della domanda giudiziale in caso di produzione dei mezzi di prova indicati nell'art. 634 cod. proc. civ. e rende comunque necessaria la verifica di volta in volta dell'effettiva ricorrenza del fumus boni juris e dei periculum in mora;
Osservato che nel caso in esame al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare sussistono entrambe le condizioni sopra descritte in quanto, da una parte, la ricorrente aveva prodotto copia autentica di fatture in relazione alle quali non era stata formulata alcuna controdeduzione ed aveva allegato il danno che la mancata riscossione del credito avrebbe prodotto sulla sua attività imprenditoriale, mentre, dall'altra parte, l'Azienda U.S.L., ancorché ritualmente intimata, non aveva neppure ritenuto di costituirsi;
Rilevato che le argomentazioni difensive svolte dall'Azienda U.S.L. attraverso l'atto di costituzione in giudizio depositato dopo l'adozione della sopra descritta ordinanza cautelare non concernono fatti o circostanze sopravvenuti o comunque non deducibili attraverso la tempestiva costituzione prima della decisione sulla domanda cautelare;
Esclusa, pertanto, la possibilità che la predetta ordinanza possa essere attualmente revocata dalla Sezione, ferma restando, peraltro, la possibilità per la U.S.L. intimata di proporre, come nella fattispecie avvenuto, appello facendo eventualmente valere anche le argomentazioni non svolte tempestivamente nel primo grado del giudizio cautelare;
Osservato che lo strumento dell'appello assicura adeguatamente il diritto di difesa del destinatario della misura cautelare in quanto, nello specifico procedimento, è idoneo ad assolvere alla funzione che l'art. 645 cod. proc. civ. assegna all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
Ritenuto che, pertanto, nell'attuale fase del giudizio non possano essere prese in considerazione le argomentazioni svolte dalla difesa resistente e invece, debbano essere adottate le misure richieste alla ricorrente perché sia assicurata l'ottemperanza alla misura cautelare già adottata in suo favore e tuttora esecutiva;
Ritenuto che tali misure nel caso in esame debbono consistere nella reiterazione dell'ordine al Dirigente della ASL competente per la materia di provvedere al pagamento in quanto risulta -salvo quanto già corrisposto- dalle fatture entro l'ulteriore termine di giorni 60, richiamando l'attenzione del Dirigente stesso e della A.S.L, sulla grave responsabilità che deriverebbe dal perdurante inadempimento oltre il termine assegnato;
Ritenuto altresì, che la misura sopraindicata sia di per sé sufficiente senza che occorra provvedere alla nomina di un commissario ad acta, non prevista dalla legislazione vigente in relazione alla ordinanza adottata ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971.
Uditi, altresì, per le parti l'avv. L. Esposito, l'avv. F. Calcioli e l'avv. L. Guarnacci, con delega dell'avv. V. Manciocchi;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISIRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Staccata di Latina
Accoglie la suindicata domanda di esecuzione dell'ordinanza cautelare e, per l'effetto, ordina al Dirigente della A.S.L. competente per la materia di provvedere al pagamento di quanto risulta dalle fatture entro l'ulteriore termine di giorni 60, tenuto conto del fatto che è stato notificato appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.