TAR LAZIO-LATINA - Sentenza 17 dicembre 1999 n. 1016 - Marasca (Avv. Pagano) c. Comune di Arpino (FR) (Avv. Colonnello) e Fraja ed altri (n.c.) - (accoglie).
E' illegittima la nomina di un nuovo segretario comunale disposta in violazione dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, secondo cui i comuni "riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta" (alla stregua del principio, il T.A.R., premesso che il comune in questione apparteneva alla classe terza, giusta la tabella A allegata al D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749, ha ritenuto che alla provvista della sua segreteria andava provveduto mediante un segretario che avesse la qualifica di segretario di classe seconda e non già - come era avvenuto con la nomina del controinteressato - di un segretario capo, che non era quindi dirigente).
Né varrebbe obiettare che il successivo art. 12, primo comma, del DPR 4 dicembre 1997 n.465 prevede che sia i segretari capi con una certa anzianità che i segretari generali di seconda classe con una ridotta anzianità sono iscritti nella stessa (quarta) fascia professionale; tale iscrizione, infatti, ha effetti limitati ai segretari comunali, senza incidere sulle assegnabilità dei segretari ai comuni, come inequivocamente emerge dal medesimo primo comma, in cui, nel prevedere predetta iscrizione in fasce professionali, si precisa che resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini della assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al DPR 23 giugno 1972 n. 749.
Né il fatto che non siano ancora stati banditi gli appositi corsi (previsti dall'art.14 del DPR n. 465 del 1997 cit.) per il conseguimento della idoneità a segretario generale, può indurre a ritenere che l’idoneità dovrebbe essere riconosciuta in base alla sola anzianità di servizio (che è - soltanto - un requisito per partecipare ai predetti corsi); va in proposito osservato che, in un caso siffatto, ben potrebbe essere adottata, da parte della competente autorità (Parlamento o Governo), una normativa apposita (transitoria o non); cosicché non è ravvisabile quella ipotesi estrema, appartenente alla teoria generale del diritto, in base alla quale in caso di assoluta necessità - e cioè in caso di situazione di pericolo tale, se non affrontata con mezzi straordinari, da compromettere la stessa conservazione dell'ordinamento per la constatata insufficienza a provvedervi delle misure disciplinate dal sistema normativa precostituito - i soggetti forniti di auctoritas, e cioè i soggetti pubblici, interpreti di interessi generali, sono abilitati a porre atti normativi (ha aggiunto il TAR, con riferimento alla fattispecie, che non era "neanche ipotizzabile una situazione di assoluta necessità a provvedere derogatoriamente rispetto alla ordinaria previsione normativa, dato che la segreteria del Comune in questione era (già) affidata a un segretario dirigente, cosicché non é luogo a parlarsi di impossibilità di nominare in tale segreteria un soggetto abilitato a ricoprirla").
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE STACCATA DI LATINA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 610 del 1998 proposto da Antonio MARASCA, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pagano, con domicilio in Latina, Corso Matteotti n. 61;
contro
- COMUNE DI ARPINO (FR), in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Colonnello, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
- FRAJA BRUNO , con domicilio in Arpino (FR), n.c.;
-AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, n.c.;
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della predetta Agenzia in persona del legale rappresentante, n.c.;
- AGENZIA REGIONALE AUTONOMA SEGRETARI DEL LAZIO (rectius: SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO - cfr art. 2 del D.P.R. 4 dic. 1997 n. 465, di cui infra - della predetta Agenzia) in persona del legale rappresentante, n.c.;
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di detta Sezione, in persona del Presidente, n.c.;
per l'annullamento previa sospensione
del decreto del Sindaco di Arpino n. 17 del 2 giugno 1990, in tema di segretario comunale, e degli atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste la costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Arpino.
Visti gli atti tutti di causa.
Uditi, alla pubblica udienza, del 2 dicembre 1999, l'Avv. L. Lupoli, con delega dell'Avv. M. T. Pagano, per il ricorrente, l'Avv. M. Colonnello per il Comune resistente.
Ritenuto e considerato quanto segue.
IN FATTO
Con ricorso notificato nei giorni 1/2/3 luglio 1998, depositato il successivo 6 luglio, MARASCA Antonio ha impugnato, unitamente agli atti connessi, fra cui talune deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale e della Sezione Regionale intimate, il provvedimento in epigrafe con cui il Sindaco di Arpino ha nominato segretario comunale titolare l'intimato Fraja Bruno, in sostituzione di lui ricorrente.
Nomina questa disposta in relazione alla nuova normativa sulla provvista dei segretari comunali e provinciali, approvata con i commi 70 e seguenti dell'art.17 della legge 15 maggio 1997 n.127, in base alla quale il sindaco, entro precisati termini dall'insediamento, in via transitoria, dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 78 (dello stesso art.17), può nominare il segretario scegliendolo fra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 (del medesimo art.17).
Il ricorrente ha dedotto la illegittimità di quanto impugnato, oltre che la illegittimità costituzionale della (predetta) nuova normativa, ed ha concluso l'accoglimento del ricorso previa sospensione, con invio degli atti alla Corte dei Conti per l'accertamento di danno erariale; con vittoria di spese e liquidazione di danni.
Si è costituito il Comune di Arpino, che ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludo per il rigetto, con vittoria di spese.
La domanda cautelare è stata respinta.
La reiezione è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato.
Indi, all'udienza del 2 dicembre 1999, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
IN DIRITTO
E' fondato il secondo motivo, con cui é dedotta violazione dell'art. 11, comma 10, del DPR 4 dicembre 1997 n.465 (regolamento in tema di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della citata legge 15 maggio 1997 n.127).
Giusta tale norma, per quanto occorre, i comuni "riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta".
Il Comune di Arpino appartiene alla classe terza (per avere una popolazione di 8006 abitanti; cfr. DPCM 14.6.1993) giusta la tabella A allegata al D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749; alla provvista della sua segreteria va pertanto provveduto mediante un segretario che abbia la qualifica di segretario capo (cfr la predetta tabella A).
Peraltro, giusta deduzione del ricorrente non contrastata ex adverso, tale Comune, ai fini della assegnazione del segretario, é stato riclassificato (con provvedimento ministeriale), venendo inserito nella classe seconda, con spettanza, pertanto, di un segretario avente la qualifica di segretario generale di classe seconda.
E il ricorrente, in quanto segretario comunale generale, vi era stato assegnato dal 1993.
Il controinteressato Fraja Bruno è invece segretario capo; non, quindi, dirigente.
Il che, in assenza di apposita deliberazione della giunta comunale ai sensi del predetto comma 10 dell'art.11 (deliberazione che non risulta adottata) non è legittimo.
Non varrebbe osservare in contrario che, giusta il successivo art.12, primo comma, sia i segretari capi con una certa anzianità che i segretari generali di seconda classe con una ridotta anzianità sono iscritti nella stessa (quarta) fascia professionale.
Tale iscrizione, invero ha effetti limitati ai segretari comunali, senza incidere sulle assegnabilità dei segretari ai comuni, come inequivocamente emerge dal medesimo primo comma, in cui, nel prevedere predetta iscrizione in fasce professionali, si precisa che resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini della assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al DPR 23 giugno 1972 n. 749.
Neanche varrebbe osservare - al fine di concludere per la infondatezza della censura, e come del resto sotteso alle deduzioni del resistente Comune di Arpino, il quale si è riferito al positivo vaglio della procedura (così come conclusasi) da parte della Sezione Regionale (dell'albo dei segretari) - che, non essendo stati ancora banditi gli appositi corsi (previsti dall'art.14 del DPR n. 465 del 1997 cit.) per il conseguimento della idoneità a segretario generale, idoneità del genere dovrebbe essere riconosciuta in base alla sola anzianità di servizio (che è - soltanto - un requisito per partecipare ai predetti corsi); e ciò fina a quando non saranno organizzati i predetti corsi.
Tesi siffatta muove dalla considerazione (cfr., in proposito, la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia intimata, n. 94 del 13 maggio 1999, depositata dal resistente Comune l'8 novembre 1999) circa la necessità di assicurare la provvista delle segreterie generali di seconda classe tuttora vacanti (dato che l'ultimo concorso per la copertura di tali segreterie risale all'anno 1989); segreterie che in assenza di una determinazione del genere, rimarrebbero prive di titolare.
Va in linea generale osservato che, in un caso siffatto, ben potrebbe essere adottata, da parte della competente autorità (Parlamento o Governo), una normativa apposita (transitoria o non); cosicché non è ravvisabile quella ipotesi estrema, appartenente alla teoria generale del diritto, in base alla quale in caso di assoluta necessità - e cioè in caso di situazione di pericolo tale, se non affrontata con mezzi straordinari, da compromettere la stessa conservazione dell'ordinamento per la constatata insufficienza a provvedervi delle misure disciplinate dal sistema normativa precostituito - i soggetti forniti di auctoritas, e cioè i soggetti pubblici, interpreti di interessi generali, sono abilitati a porre atti normativi.
Ma comunque, con riferimento alla fattispecie, non è neanche ipotizzabile una situazione di assoluta necessità a provvedere deregatoriamente rispetto alla ordinaria previsione normativa, dato che la segreteria del Comune di Arpino era (già) affidata a un segretario dirigente, e cioè al ricorrente cosicché non é luogo a parlarsi di impossibilità di nominare in tale segreteria un soggetto abilitato a ricoprirla.
La fondatezza dei motivo esaminata comporta l'annullamento dell'impugnato provvedimento del Sindaco di Arpino.
Essendo ciò satisfattivo per il ricorrente, non necessita trattare dei rimanenti motivi, dei quali viene conseguentemente dichiarato l'assorbimento.
Il ricorso va pertanto accolto.
L' spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; esse vengono poste a carico del Comune di Arpino e dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali oltre che della Sezione Regionale del Lazio di tale Agenzia, avendo queste (Agenzia e Sezione) adottato atti della procedura conclusasi con l'impugnato provvedimento sindacale (come risulta dal deposito effettuato dal Comune, di Arpino, allegati n. 2 e n. 3 circa la pubblicità della procedura di nomina).
Nulla viene disposto a carico dell'intimato Fraja Bruno non risultando avere egli concorso all'adozione degli atti impugnati, né essendosi costituito in giudizio.
La richiesta di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti viene disattesa, non risultando senz'altro essere stato cagionato danno erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe, proposto da MARASCA Antonio contro il Comune di Arpino ed altri e nei confronti di FRAJA Bruno;
- per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Sindaco di Arpino n. 17 del 2 giugno 1998;
- condanna il Comune di Arpino, in persona del Sindaco, e l'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali oltre che la Sezione Regionale del Lazio di tale Agenzia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida forfettariamente nella complessiva somma di £ 2.000.000 (duemilioni); tale somma viene posta a carico, per una metà, del Comune di Arpino, per la rimanente metà, in solido, dell'Agenzia e delle Sezioni intimate;
-ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 1999.
Depositata in segreteria il 17 dicembre 1999.