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n. 5-1999 - © copyright.

Pubblichiamo qui di seguito due ordinanze del T.A.R. Lazio-Latina, con le quali sono state accolte le domande tendenti ad ottenere il pagamento di crediti vantati da farmacisti nei confronti del servizio sanitario nazionale. Ringraziamo l'Avv. Riccardo Castelli, del Foro di Latina, per avere inviato il loro testo per fax.

T.A.R. LAZIO-LATINA - Ord. 27 maggio 1999 n. 264 - Pres. Camozzi, Rel. Onorato - Società DUEFFE S.r.l. (Avv.ti Gentili e Romano) c. Azienda U.S.L. di Frosinone (n.c.).

Per ottenere il pagamento di L. 18.310.147 quale somma dovuta per la fornitura di materiale medicale, nonché per eseguite riparazioni;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda presentata in via incidentale dalla Società ricorrente, intesa al pagamento delle somme dovute;

Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Onorato e udito, altresì, per la Società ricorrente l'avv. G. Maestri, con delega dell'avv. G. Romano;

Visto l'art. 33, secondo comma D.L.vo n. 80/1998;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 25-28 giugno 1985 n. 190, concernente i poteri cautelari del giudice amministrativo nella materia in cui ha giurisdizione esclusiva;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, essendo il credito documentato con regolari fatture e non avendo, allo stato, l'Azienda USL di Frosinone provveduto al pagamento;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

Accoglie la suindicata domanda incidentale di pagamento e, per l'effetto, ordina al Dirigente della ASL di Frosinone competente per la materia di provvedere al pagamento di quanto risulta dalle fatture depositare in giudizio entro il termine di giorni trenta.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

 

T.A.R. LAZIO-LATINA - Ord. 27 maggio 1999 n. 282 - Pres. Camozzi, Rel. Raponi - CIRAP Soc. Coop. Sociale ed Integrata a r.l. (Avv. Falconi) c. Azienda U.S.L. di Latina (n.c.).

 

Per ottenere la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento somme per la fornitura di materiale sanitario;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda presentata in via incidentale dalla Società ricorrente, intesa al pagamento delle somme dovute;

Udita la relazione del Consigliere Dr. Salvatore Raponi e udito, altresì, per la Società ricorrente l'avv. G. Falconi;

Visto l'art. 33, secondo comma D.L.vo n. 80/1998;

Vista la sentenza della Corte Costituzione n. 190/1985 concernente i poteri cautelari del giudice amministrativo sulla materia in cui ha giurisdizione esclusiva;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, essendo il credito documentato con regolari fatture e non avendo, allo stato, l'Azienda USL provveduto al pagamento

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Staccata di Latina

Accoglie la suindicata domanda incidentale di pagamento elle somme dovute e, per l'effetto, ordina al Dirigente della ASL di Latina preposto al Settore di provvedere al pagamento delle somme risultanti dalle fatture depositate in giudizio, assegnando a tal fine il termine di giorni 90 a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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