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n. 1-2001 - © copyright.

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Ordinanza 5 gennaio 2001 n. 21Pres. Vivenzio, Est. Pupilella – Ciarlone ed altri (Avv.ti Francesco Massa e Flavia Rossi) c. Comune di Piana Crixia (n.c.) e nei confronti di Società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv. Marco Siniscalco).

Ambiente – Inquinamento – Derivante da onde elettromagnetiche – Concessione edilizia – Per l’installazione di nuove antenne di impianto ripetitore per telefoni cellulari – Rilasciata senza considerare le emissioni delle antenne esistenti sul medesimo traliccio – Domanda di sospensione – Va accolta.

Va sospesa l’efficacia di una concessione edilizia per la costruzione di impianto ripetitore radiomobile costituito da due antenne ed apparati accessori da installare in un traliccio nel quale risultano già presenti altre antenne, atteso che, da un primo esame in base allo stato degli atti, risulta consistente il prescritto fumus boni juris quantomeno per i profili di censura dedotti con riferimento al difetto di istruttoria in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti insistenti sul medesimo traliccio (1).

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(1) Con l’ordinanza in rassegna il TAR della Liguria ha sospeso la esecuzione della concessione edilizia rilasciata alla Soc. TIM dal Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Piana Crixia (SV) per l’installazione di due nuovi ripetitori per telefonia cellulare (e relativi apparati, comunque di modeste dimensioni) su un traliccio esistente da molti anni, che ospita già diversi impianti ripetitori (anche questi, ragionevolmente, installati diversi anni orsono ed in totale assenza di specifica disciplina della materia).

La concessione edilizia impugnata era stata rilasciata in base a dichiarazione della Soc. TIM attestante la ridotta potenza dei ripetitori da installare (inferiore ai 7 Watt che, secondo la legislazione regionale ligure, costituiscono il limite tra la necessità, ai fini del rilascio della concessione edilizia, di apposita autorizzazione dell’ARPAL – Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Liguria - e la sufficienza di mera comunicazione al medesimo ente).

Il TAR ha condiviso la censura dei ricorrenti, residenti a circa 100 metri dal traliccio esistente, relativa alla necessità di previa specifica considerazione e valutazione del campo elettromagnetico di fondo, generato dagli impianti esistenti, non essendo invece legittimo e corretto considerare, anche ai fini del rilascio della concessione edilizia, le sole caratteristiche tecniche degli impianti di nuova installazione.

Solo così, del resto, è possibile evitare facili elusioni dei procedimenti e tutelare, anche nei procedimenti "edilizi", la salute dei cittadini (soprattutto di quelli che sono già da anni esposti a campi elettromagnetici e che, proprio perché residenti nelle vicinanze di strutture utilizzate per impianti ripetitori vari, sono semmai meritevoli di particolari attenzioni per evitare ulteriori possibili incrementi di campi elettromagnetici esistenti in assenza di un serio controllo degli enti competenti) – (Giovanni Acquarone, 08.01.2001).

Per ulteriori riferimenti sull'inquinamento derivante da onde elettromagnetiche v. l'apposita pagina nella sezione degli approfondimenti.

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della concessione edilizia 15/11/2000, n. 13/00, avente ad oggetto costruzione di impianto ripetitore radiomobile costituito da due antenne ed apparati accessori in località Cheilini;

nonché per il risarcimento del danno arrecato ai ricorrenti dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

SOCIETA’ TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA

Udito il relatore Consigliere ROBERTO PUPILELLA e uditi, altresì, gli Avv.ti MASSA e INGICCO per le parti costituite;

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Atteso che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dal ricorrente, avuto riguardo al fatto che ad un primo esame in base allo stato degli atti, risulta consistente il prescritto "fumus boni juris" quantomeno per i profili di censura dedotti con riferimento al difetto di istruttoria in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti insistenti sul medesimo traliccio.

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

GENOVA, lì 05 gennaio 2001.

IL PRESIDENTE (R. Vivenzio)

L’ESTENSORE (R. Pupilella)

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Depositata il 05/01/2001.

Il Segretario Generale (Eugenio Marcenaro)

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