TAR LIGURIA, SEZ. I – Sentenza 15 novembre 2002 n. 1109 - Pres. Vivenzio, Est. Petruzzelli - Beta S.r.l. (Avv. Gerbi) c. Comune di Genova (Avv.ti Odone e De Paoli) - (accoglie).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Preventiva approvazione di un piano particolareggiato - Casi in cui è necessaria - Individuazione - Ipotesi in cui non si richiedono nuove opere di urbanizzazione - Non occorre - Fattispecie.
La preventiva formazione di un piano particolareggiato è necessaria solo allorquando, in relazione alla entità ed alle caratteristiche dell’intervento, lo stato di urbanizzazione sia carente (1). Nel caso invece in cui non si richiedano nuove opere di urbanizzazione od il potenziamento di quelle esistenti, né ci si trovi di fronte ad un degrado tale da necessitare un nuovo disegno urbanistico ovvero il riordino della zona (2), il Comune non può pretendere la preventiva approvazione di un piano particolareggiato, neppure se espressamente richiesto dal P.R.G. (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1341; TAR Liguria, Sez. I, 20 dicembre 1999, n. 550.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2592.
(3) Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Liguria ha ritenuto illegittimo il diniego di approvazione di una variante alla concessione edilizia relativamente alla demolizione e ricostruzione di un piccolo manufatto di circa mq. 50, motivato in riferimento al fatto che le norme di attuazione del P.R.G. prevedevano che gli interventi di demolizione e ricostruzione in zona A – storico ambientale – erano subordinati a preventiva redazione ed approvazione di S.U.A.; ha osservato in proposito il T.A.R. che il Comune, considerata la scarsa consistenza dell’intervento e tenuto conto dello stato di completa urbanizzazione della zona interessata, avrebbe dovuto spiegare in qual modo la ricostruzione del piccolo manufatto avrebbe inciso sullo stato di urbanizzazione esistente.
per l'annullamento
del provvedimento 29 luglio 1998 prot. n.12067 a firma del dirigente amministrativo della Direzione Gestione del Territorio, avente ad oggetto parziale diniego di variante a concessione edilizia;
(omissis)
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso notificato in data 19 ottobre 1998 La BETA S.r.l., titolare di concessione edilizia per la realizzazione di una autorimessa interrata in Genova Nervi, Via Missolungi, impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune gli negava la variante alla concessione edilizia relativamente alla demolizione e ricostruzione di un piccolo manufatto di circa mq. 50, in quanto l’intervento non era stato contemplato negli elaborati relativi alla concessione assentita ed in quanto per gli interventi sull’esistente del tipo richiesto sarebbe stata necessaria la preventiva redazione di un S.U.A.
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva:
1) Violazione dell’art. 74.02 N.A. del P.R.G. di Genova approvato con decreto regionale 3.4.1980, n. 408. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione, in quanto, in relazione alla entità ed alle caratteristiche dell’intervento e considerato l’avanzato stato di urbanizzazione della zona, non sarebbe necessaria la preventiva formazione di un piano particolareggiato.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di causa.
Si opponeva al ricorso l'Amministrazione che, dopo aver contestato i motivi di gravame avversari, concludeva chiedendone il rigetto, vinte le spese.
All'odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla narrativa del ricorso la BETA S.r.l., già titolare di concessione edilizia per la realizzazione di una rimessa interrata in GE-Nervi, Via Missolungi, ha impugnato il diniego di variante alla detta concessione nella parte in cui l’amministrazione comunale ha respinto la richiesta di demolizione e ricostruzione di un piccolo manufatto di circa 50 mq esistente sull’area interessata dallo scavo.
Il Comune ha motivato il diniego in primo luogo perché negli elaborati relativi alla concessione edilizia, malgrado il manufatto fosse stato contrassegnato come corpo "A", sullo stesso non sarebbe stato contemplato alcun intervento ed in secondo luogo perché a norma dell’art.74.02 delle N.A. del piano regolatore all’epoca vigente gli interventi di demolizione e ricostruzione in zona A –storico ambientale- sarebbero subordinati a preventiva redazione ed approvazione di S.U.A.
Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato sotto i denunciati profili di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Ed invero appare alquanto superficiale la prima ragione addotta dal Comune, atteso che il piccolo manufatto, segnalato come corpo A, è posizionato proprio sul terreno da scavare per la realizzazione della assentita autorimessa interrata.
Quanto alla motivazione relativa alla necessità della preventiva formazione di un piano particolareggiato, è noto che la costante giurisprudenza (tra le tante cfr. Cons. St., Sez. V, 7.3.2001, n.1341; TAR Liguria, Sez. I, 20.12.1999, n.550) ne ammette la pretesa da parte del Comune solo allorquando, in relazione alla entità ed alle caratteristiche dell’intervento, lo stato di urbanizzazione sia carente. Laddove, viceversa, non si richiedono nuove opere di urbanizzazione nè il potenziamento di quelle esistenti, né ci si trova di fronte ad un degrado tale da necessitare un nuovo disegno urbanistico ovvero il riordino della zona (cfr. Cons. St.,Sez.IV, 15.5.2002, n.2592), il Comune non può pretendere la preventiva approvazione di un S.U.A, neppure se espressamente richiesto dal P.R.G.
Nel caso che ne occupa, il Comune, considerata la scarsa consistenza dell’intervento e tenuto conto dello stato di completa urbanizzazione della zona interessata, avrebbe dovuto spiegare in qual modo la ricostruzione del piccolo manufatto avrebbe inciso sullo stato di urbanizzazione esistente. Se ne conclude che la previsione di piano nella fattispecie non appare sufficiente a giustificare il diniego di variante alla concessione assentita. Conseguentemente il ricorso dev’essere accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2002 con l'intervento dei sigg:
Renato VIVENZIO Presidente
Giuseppe PETRUZZELLI Consigliere, est.
Davide PONTE Referendario
Depositata in Segreteria il 15 nov. 2002