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n. 11-1999 - © copyright.

TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999 n. 680 - Pres. Balba, Est. Prosperi - Saccomani Giovanni (Avv. Piscitelli) c. Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese ed altri (Avv. Casanova).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Sanitari - Procedure per il conferimento di incarichi primariali - Controversie - Giurisdizione dell’A.G.O.

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Giurisdizione dell’A.G.O. - A seguito del D.L.vo n. 29/1993 - Spetta indipendentemente dalla natura della pretesa azionata.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 68, co. 1°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo da ultimo novellato dall'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387, una controversia riguardante il conferimento di incarichi primariali

Invero, la procedura delineata dal decreto legislativo n. 502/92 per il conferimento di incarichi primariali non ha le reali caratteristiche di una procedura concorsuale e la commissione di esperti non può formulare graduatorie di merito vincolanti: infatti l'art. 15, comma 3°, del d.l.vo cit., prevede esclusivamente che la commissione predisponga l'elenco degli idonei previo colloquio e la valutazione del curriculum professionale degli interessati. La scelta appartiene al Direttore Generale che la eserciterà discrezionalmente, individuando il candidato più indicato per il tipo di incarico richiesto e nella motivazione andranno precisate le ragioni della scelta relativamente alle valutazioni della commissione (1).

La giurisdizione del giudice ordinario in materia di pubblico impiego è attribuita dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni in via espressa, prescindendo dalla natura della posizione giuridica tutelata, secondo un canone derogatorio pacificamente conforme con il dettato costituzionale e spetta anche nel caso in cui la posizione giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo.

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(1) TAR Liguria, Sez. II, 20 marzo 1998, n. 111.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

nelle persone dei Signori:

Santo BALBA - Presidente

Raffaele PROSPERI - Consigliere, rel. ed est.

Giuseppe SAPONE - 1° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.315/99 R.G.R. proposto da Giovanni SACCOMANI elettivamente domiciliato in Genova, c.so A. Saffi 7/2, presso l'Avv. Luigi Piscitelli che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese in persona del Direttore Generale elettivamente domiciliata in Genova presso l'Avv. Mauro Casanova che la rappresenta e difende per mandato in memoria di costituzione;

- resistente -

e nei confronti

di Andrea Piccardo elettivamente domiciliato in Genova, via Nino Bixio 3/2/A presso l'Avv. Micaela Rossi che lo rappresenta e difende per mandato in memoria di costituzione unitamente, all'Avv. Giuseppe Stancanelli;

- controinteressato -

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale 2 marzo 1999 n. 212 avente ad oggetto il conferimento al dr. Andrea Piccardo di incarico quinquennale nel 2° livello dirigenziale e degli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato e della A.S.L. Savonese;

Visto l'atto portante motivi aggiunti;

Visto l'atto di intervento "ad adiuvandum" dell'Ordine dei Medici della provincia di Savona;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 4 novembre 1999 la relazione del Consigliere R. Prosperi, e uditi, altresì, l'Avv. Croci per delega dell'Avv. Piscitelli per il ricorrente, l'Avv. Gamalero per l'intervento, l'Avv Stancanelli per il controinteressato e l'Avv. Casanova per la A.S.L.;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 12 marzo 1999 il dr. Giovanni Saccomani impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento n. 212 in data 2 marzo 1999 con il quale il Direttore Generale della ASL Savonese aveva conferito all'attuale controinteressato dr. Andrea Piccardo l'incarico quinquennale nel 2° livello dirigenziale ruolo sanitario personale medico - disciplina chirurgia generale - presso l'ospedale di Cairo Montenotte.

Il ricorrente, dal 1994 fino al presente procedimento primario presso la divisione di chirurgia generale dell'Ospedale dì Cairo Montenotte, premetteva cenni in fatto sulle procedure seguite ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e quindi deduceva in diritto i seguenti motivi;

1. Eccesso di potere sotto svariati profili e violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e dell'art. 8 del d.P.R. 10.12.97 n. 484. Il Direttore Generale dell'ASL ha il potere di conferire gli incarichi come quello in questione sulla base del parere di apposita commissione di esperti, effettuando una valutazione comparativa dei giudizi formulati dalla commissione medesima. Appare logico che la scelta definitiva debba essere adeguatamente e logicamente motivata ed invece il provvedimento impugnato si sorregge su argomentazioni generiche rilevando fatti ed elementi non acclarati dalla commissione citando elementi del tutto distanti dai giudizi espressi. Se la scelta è discrezionale non può certamente contrastare con i dati acquisiti nel procedimento, travisando i giudizi della commissione o valutandoli superficialmente.

2. Eccesso di potere sotto svariati.profili e violazione dell'art.15 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e dell'art. 8 del d.P.R. 10.12.97 n. 484 sotto altro profilo. Anche i giudizi della commissione appaiono viziati in quanto manca dapprima un giudizio complessivo dei singoli candidati, poiché al contrario dei criteri prefissati, il parere della commissione è stato formulato indipendentemente sul curriculum e sul colloquio. Quanto al ricorrente non sono stati poi valutati i titoli di studio e scientifici ed è incompleta l'analisi delle attività professionali; è stata sottovalutata la sua casistica operatoria ed è stato inspiegabilmente sminuito quanto affidato nel passato alle sue responsabilità dirigenziali - organizzative. Altrettanto lacunosa è l'analisi delle sue attività didattiche.

3. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione sotto diverso profilo. Appare inoltre rilevante che titoli delle categorie non considerato per il Saccomani sono stati invece presi in considerazione dalla commissione.

4. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Il colloquio doveva valutare le capacità professionali, gestionali e organizzative dei candidati, ma i giudizi sul punto sono talmente lapidari che non rivelano se i principi fissati dal d.P.R. n. 484/97 siano stati rispettati.

5. Violazione dei principi di imparzialità del dovere di astensione. La delibera del Direttore generale è stata preceduta dal parere del Direttore sanitario, il quale aveva presieduto la commissione. A questo ultimo incombeva il dovere di astensione.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

In seguito al deposito da parte della A.S.L. di una serie di documenti il dr. Saccomani notificava il 3 maggio 1999 atto recante i seguenti motivi aggiunti:

6. Eccesso di potere sotto svariati profili e violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e dell'art. 8 del d.P.R. 10.12.97 n. 484. Il ricorrente è palesemente dotato di maggiori titoli di carriera, maggiore anzianità di servizio nella disciplina oggetto dell'incarico, di maggiore punteggio conseguito nell'idoneità primariale, più ampia casistica operatoria. Inoltre il modulo assegnato a suo tempo al dr. Piccardo ha carattere funzionale e collegato ad attività ambulatoriale di day hospital.

7. Eccesso di potere sotto svariati profili e violazione dell'art. 15 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e dell'art. 8 del d.P.R. 10.12.97 n. 484 sotto ulteriore profilo. L'analisi dei titoli scientifici del dr. Piccardo appare del tutto superficiale e comunque non sono stati considerati in alcun modo la natura delle riviste sulle quali sono state riportate le pubblicazioni del controinteressato e l'impatto di queste sulla comunità scientifica.

Il dr. Saccomani ribadiva le proprie conclusioni.

Si sono costituiti in giudizio il controinteressato e la A.S.L. sostenendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone comunque il rigetto perché infondato.

Si è poi costituito "ad adiuvandum" l'Ordine dei medici della provincia di Savona, sostenendo l'illegittimità e l'arbitrarietà della procedura di selezione.

Alla odierna udienza pubblica le parti ribadivano le proprie conclusioni già descritte negli scritti difensivi e quindi la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.

Il provvedimento impugnato è il decreto con il quale il Direttore Generale della A.S.L. Savonese ha conferito al dr. Andrea Piccardo l'incarico quinquennale nel 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario - personale medico - disciplina: chirurgia generale presso l'ospedale di Cairo Montenotte.

Non vi è dubbio alcuno, né comunque è contestato che l'incarico in questione sia di livello dirigenziale e dunque questo Tribunale non può che affermare sul punto la giurisdizione del giudice ordinario secondo il dettato dell'art. 68 co.1° del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo da ultimo novellato dall'art.18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387.

Non possono valere i rilievi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di una procedura concorsuale ed in quanto tale ancora rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo ed inoltre più in generale, che la questione involgerebbe interessi legittimi conseguentemente non rientrerebbe comunque nell'ambito che il decreto legislativo n. 29/193 ha attribuito all'a.g.o.

Quanto al primo punto questo Tribunale ha di recente affermato che la procedura delineata dal decreto legislativo n. 502/92 per il conferimento di incarichi primariali non ha le reali caratteristiche di una procedura concorsuale e che la commissione di esperti non può formulare graduatorie di merito vincolanti: infatti l'art.15 co.3° predetto prevede esclusivamente che la commissione predisponga l'elenco degli idonei previo colloquio e la valutazione del curriculum professionale degli interessati.

La scelta appartiene al Direttore Generale che la eserciterà discrezionalmente, individuando il candidato più indicato per il tipo di incarico richiesto e nella motivazione andranno precisate le ragioni della scelta relativamente alle valutazioni della commissione (TAR Liguria, 2^, 20 marzo 1998 n.111).

Dunque la procedura in parola altro non è che il conferimento di un incarico dirigenziale caratterizzato da una discrezionalità "canalizzata" in binari ben precisi che devono pubblicizzare al massimo i contenuti dell'istruttoria seguita e il perché della scelta adottata: ma è evidente che tra questo tipo di procedimento ed una selezione realmente concorsuale vi è una notevole differenza, rimarcata da una serie precisa di passaggi e vincoli ora codificati per tutti i pubblici concorsi dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e distante dal regolamento contenuto nel d.P.R. n. 484/97, con regole tipiche di governo della discrezionalità amministrativa.

Quanto al secondo punto, ovverosia che si faccia questione di interesse legittimo, si deve considerare il fatto che la giurisdizione del giudice ordinario è attribuita dal legislatore in via espressa prescindendo dalla natura della posizione giuridica tutelata, secondo un canone derogatorio pacificamente conforme con il dettato costituzionale.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono in ogni caso le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Cosi deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 4 novembre 1999 con la partecipazione dei Signori:

Santo BALBA - Presidente

Raffaele PROSPERI - Consigliere, estensore

Giuseppe SAPONE - 1° Referendario

Depositata il 30 novembre 1999.

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