Giust.it

Giurisprudenza
n. 5-2001 - © copyright.

TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 2 aprile 2001 n. 310 - Pres. Balba, Est. Prosperi - Della Casa (Avv. Massa) c. Ministero della Giustizia e Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova (Avv.ra Stato).

Professioni - Avvocato - Esami di abilitazione - Giudizio negativo - Impugnazione - Controinteressati - Non si ravvisano.

Professioni - Avvocato - Esami di abilitazione - Giudizio negativo - Mancata predisposizione di uniformi e analitici criteri di giudizio - Attribuzione voto - Insufficienza.

Nel processo contro la mancata ammissione di un candidato alle prove orali dell'esame di abilitazione per Avvocato, non si ravvisano controinteressati atteso che suddetto esame non si configura come un concorso per un numero predeterminato di posti, ma come procedimento per la verifica dell’idoneità dei candidati a svolgere la professione legale come liberi professionisti: a rigore tutti coloro i quali sostengono l’esame possono superarlo.

Il punteggio espresso in termini numerici quale giudizio formulato sulle prove d'esame (nella specie, abilitazione alla professione di Avvocato), non può ritenersi sufficiente a dar conto della valutazione collegata alla particolare ed elevatissima qualificazione dell’esame e che per l’appunto richiede processi di valutazione complessi, allorché sia mancata la preventiva predisposizione di uniformi e analitici criteri di giudizio (1)

------------------------

(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna si richiama la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 1999, n. 1487, in Foro amm. 1999, 1713 ed in Cons. Stato 1999, I, 1327, la quale ha però affermato il diverso principio secondo cui "in una procedura selettiva è sufficiente l'attribuzione di un punteggio numerico essendo il voto una formula sintetica ma eloquente capace di rappresentare in pieno la valutazione compiuta dall'organo di giudizio e ciò anche dopo l'avvento della l. 7 agosto 1990 n. 241, sostanzialmente preordinata, tra l'altro, a consentire un sindacato più penetrante sull'attività amministrativa a tutela delle posizioni dei singoli che di quelle attività sono destinatari. Tuttavia il punteggio espresso in termini numerici, mentre rappresenta una compiuta esplicitazione del giudizio formulato sulle prove d'esame, non può ritenersi sufficiente a dar conto della valutazione che abbia ad oggetto elementi eterogenei genericamente finalizzati ad attestare la qualificazione complessiva e la personalità dell'interessato, quali sono, ad esempio, quelli che confluiscono nel curriculum e che, per tale caratteristica, non sono suscettibili, ove difettino criteri di valutazione più analitici, di essere ricondotti a parametri di apprezzamento omogenei (fattispecie relativa al corso per allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza)".

 

 

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato 27 settembre 1999 Fabio Della Casa impugnava, chiedendone l’annullamento, il giudizio espresso nella seduta del giugno 1999 dalla Commissione per l’esame di avvocato per la Corte d’Appello di Genova in cui non veniva ammesso alle prove orali.

Premessi brevi cenni in fatto in ordine alla propria preparazione ed alla pratica professionale espletata, il ricorrente deduceva le seguenti censure:

1.Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa nonché dei principi generali sull’espletamento delle prove d’esame. Difetto di istruttoria. Non consta al ricorrente che la Commissione abbia predisposto criteri di massima da osservare per la valutazione degli elaborati scritti. Non vi sono ragioni per cui un simile passaggio procedimentale necessario in tutti i concorsi pubblici possa essere omesso in questo genere di esami: i criteri vanno esplicitati nei verbali e consentono giudizi omogenei di valutazione, fondamentali ove, come nel caso di specie, i giudizi siano rimessi a diverse sottocommissioni con rischi di valutazione soggettive.

2.Segue. Violazione dell’art.3 L. 7.8.90 n.241. Difetto di istruttoria e di motivazione. Il dato numerico del giudizio non può essere sufficiente per comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione e le ragioni che hanno portato al giudizio negativo in assenza di criteri predeterminati di valutazione o di criteri non specificati.

3.Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità. La consistenza scientifica dei temi fa immaginare un radicale travisamento nel giudizio.

4.Violazione degli artt.1bis e 30 R.D. 22.1.34 n.37 e succ. mod. Difetto di motivazione. Sono state omesse le necessarie verbalizzazioni dei voti attribuiti dai singoli commissari inserendo solo il semplice voto finale, rendendo ancor più evidente la carenza di motivazione analitica.

5.Violazione dell’art.21 R.D.L. 27.11.33 n.1578 e dell’art.97 della Costituzione. La sottocommissione che ha proceduto alla correzione degli elaborati del ricorrente è stata presieduta da un avvocato invece che da un magistrato come prescritto dalla norma rubricata.

6.Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art.23 co.2° R.D. 22.1.34 n.37 come sostituito dall’art.6 L. 27.6.88 n.242 per contrasto con l’art.97 della Costituzione. Non si comprende la logicità della disposizione che obbliga l’attribuzione del voto agli elaborati scritti solamente alla fine della lettura di tutti e tre i temi. Trattandosi di materie specialistiche non sempre collegate alla formazione dei commissari l’assegnazione del voto a distanza di tempo appare condizionante per il giudizio.

Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio sostenendo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a controinteressati e chiedendone il rigetto perché infondato.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dapprima sgombrato il campo dall’eccezione pregiudiziale della mancata notifica a controinteressati del presente gravame.

L’esame di avvocato ha carattere di esame di Stato e non si configura come un concorso per un numero predeterminato di posti, ma come procedimento per la verifica dell’idoneità dei candidati a svolgere la professione legale come liberi professionisti: a rigore tutti coloro i quali sostengono l’esame possono superarlo.

Dunque non si ravvisano controinteressati in senso pieno; anche se l’interesse dei singoli futuri avvocati può anche essere nei fatti quello di limitare l’accesso alla categoria, tale interesse non ha certamente un rilievo giuridico.

Nel merito si deve rilevare preliminarmente la fondatezza del secondo motivo concernente l’attribuzione del punteggio numerico senza la preventiva predisposizione di criteri di valutazione.

Ritiene la Sezione che non possa essere ritenuta sufficiente per la completezza del giudizio la semplice attribuzione del voto numerico in assenza della predisposizione di criteri uniformi di valutazione.

La prevalente giurisprudenza afferma che in una procedura selettiva e' sufficiente l'attribuzione di un punteggio numerico essendo il voto una formula sintetica, ma eloquente e capace di rappresentare in pieno la valutazione compiuta dall'organo di giudizio e ciò anche dopo l'avvento della l. 7 agosto 1990 n. 241, sostanzialmente preordinata, tra l'altro, a consentire un sindacato più penetrante sull’attività amministrativa a tutela delle posizioni dei singoli che di quelle attivati sono destinatari.

Tuttavia il punteggio espresso in termini numerici, mentre rappresenta una compiuta esplicitazione del giudizio formulato sulle prove d'esame, non può ritenersi sufficiente a dar conto della valutazione collegata alla particolare ed elevatissima qualificazione dell’esame e che per l’appunto richiede processi di valutazione complessi, allorché sia mancata la preventiva predisposizione di uniformi criteri di giudizio: un voto numerico privo di collegamenti con criteri di valutazione analitici e quindi senza parametri di apprezzamento omogenei, non può essere ricollegato, neppure in sintesi, ad un determinato tipo di valutazione e non può rivelare in alcun modo quale sia stata l’intenzione della commissione giudicatrice (Cons. Stato, IV^, 23 settembre 1999, n. 1487).

Del resto l’art.12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n.487 recante norme generali in materia di modalità di concorsi pubblici ha stabilito che in sede di prima riunione le commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di fissare preventivamente i criteri di valutazione delle prove; ora non vi possono essere dubbi che l’esame di avvocato debba essere governato dagli stessi principi che regolano i pubblici concorsi, stante anche il suo valore di immissione ad un’attività lavorativa, per questo garantita dall’art.4 della Costituzione: dunque la mancata predisposizione di criteri di valutazione e correzione degli elaborati scritti assurge a violazione di specifica disposizione normativa, oltre che a violazione di principi generali della materia.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e va annullato il giudizio impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2000.

Santo BALBA - Presidente

Raffaele PROSPERI - Consigliere, estensore

Depositata il 4 aprile 2001

Il Segretario Generale

(Eugenio Marcenaro)

Copertina