TAR
LIGURIA, SEZ. II - Sentenza
7 giugno 2002 n. 638 - Pres. Arosio,
Est. Prosperi - Ditta Sanitel (Avv.ti
Sommovigo
e Rubino) c. Comune di Sanremo (Avv.ti
Fadda, Borea e Vota) e
Cooperativa Sociale Universiis a r.l. (Avv.ti
Ferrari e De Pauli) – (respinge).
1.
Giustizia amministrativa – Procedimenti speciali – Ex art. 4 della L.
205/2000 – Disciplina prevista da quest’ultima norma ed in particolare
dimezzamento dei termini processuali – Inapplicabilità alle gare di appalto
relative a servizi che non comportano rapporti giuridici di qualche natura con
gli utenti.
2.
Contratti della P.A. – Offerte anomale – Verifica – In
presenza di sole due offerte presentate – Possibilità – In presenza di una
sola offerta – Impossibilità.
3.
Contratti della P.A. – Offerte anomale – Verifica – Incarico
ad un consulente esterno alla P.A. di procedere alla verifica – Nel caso in
cui i risultati di tale verifica poi siano stati fatti propri dalla P.A.
appaltante – Legittimità.
4.
Comune e Provincia – Dirigenti – Presidenza della gare di appalto ed
adozione del provvedimento di aggiudicazione – Legittimità ex art. 107, comma
2, del D.Lgs. n. 267/00.
1.
Non è applicabile l’art. 4 della L. 205/00 ed in particolare il dimezzamento
dei termini processuali nel caso di controversia relativa ad una procedura di
aggiudicazione di un servizio da prestarsi da parte di un privato nei confronti
di un’amministrazione pubblica, senza che il primo abbia rapporti giuridici di
qualche natura con gli utenti, atteso che tale controversia non è assimilabile
a quelle relative a gare per
l’affidamento di un pubblico servizio, caratterizzato dalla surrogazione di un
terzo in luogo del committente pubblico (nella specie si trattava della gara per
l’affidamento del servizio triennale di assistenza infermieristica,
socio-assistenziale e riabilitativa presso una casa di cura).
2.
Legittimamente, in presenza di due sole offerte in gara, l’Amministrazione
appaltante sottopone a verifica di anomalia le offerte stesse, atteso che
l’art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 ha introdotto per gli appalti
pubblici di servizi un meccanismo generalizzato di verifica della congruità del
prezzo offerto; tale meccanismo non potrà invece essere applicato ove sia stata
prodotta una sola offerta al ribasso (1), ma ciò solo per l’impossibilità di
applicarlo, non potendosi formare una media.
3.
Legittimamente l’Amministrazione appaltante incarica un consulente esterno per
verificare l’eventuale anomalia delle offerte presentate in gara, ove risulti
che tale consulenza costituisca una mera attività consultiva senza alcun
rilievo esterno o comunque formale e comunque le conclusioni del consulente
esterno siano state recepite o meglio fatte proprie dall’Amministrazione, la
quale è anche pienamente libera di disattenderle.
4.
Il dirigente responsabile è competente a presiedere la commissione di una gara
d’appalto e ad aggiudicare l’appalto, atteso che l’art. 107, comma 2°, del D.
Lgs. n. 267/00, demanda ai dirigenti competenti l’adozione di tutti i
provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno che non
attengano all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente di appartenenza
(2).
----------------------------------------
(1)
T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 ottobre 1997, n. 483.
(2)
Sulla competenza dei dirigenti degli EE.LL. a presiedere le gare d’appalto v.
in questa Rivista Internet da ult. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza
15 novembre 2001 n. 5833 e TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza
9 maggio 2001 n. 3739.
per
l'annullamento
delle
determinazioni dirigenziali n.1728 del 18.10.01 e n.1765 del 25.10.01; delle
perizie del dr. Delaude del 10.10.01 e 25.10.01; del provvedimento n.551 del
26.9.01; del verbale di gara del 14.9.01; della nota prot.n.43118 del 25.10.01 e
dell’approvazione dell’aggiudicazione eventualmente intervenuta e del
conseguente contratto;
(omissis)
ESPOSIZIONE
DEL FATTO
Con
ricorso notificato il 28 dicembre 2001 la Ditta Sanitel impugnava, chiedendone
l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Sanremo
aveva aggiudicato all’attuale controinteressata Cooperativa Sociale Universiis
la licitazione privata relativa all’affidamento del servizio triennale di
assistenza infermieristica, socio-assistenziale e riabilitativa presso “Casa
Serena” di Poggio.
Premesso
in fatto che la gara aveva visto due sole concorrenti, che la propria offerta
era stata sottoposta alla verifica di anomalia, che tale verifica era stata
esperita sulla base di una consulenza privata, e che la verifica aveva avuto
esito sfavorevole con la conseguente aggiudicazione alla controinteressata ora
impugnata, la Ditta Sanitel deduceva le seguenti censure:
1.Violazione
e falsa applicazione dell’art.25 D. Lgs. 157/95. Illogicità. La verifica
di anomalia mediante, tra l’altro, il meccanismo di cui all’art.25 co.3°
D.Lgs. 157/95 è illegittima, perché esperita in presenza di due sole offerte e
dunque in assenza di un congruo numero di imprese partecipanti che consenta di
stabilire una media ancorata al reale costo del servizio oggetto d’appalto,
con assurde ed illogiche conseguenze.
2.Violazione
del principio del contraddittorio sostanziale e difetto di istruttoria. Il
procedimento di verifica, svoltosi in più fasi a fini integrativi, è stato
portato a compimento sulla base di due perizie dal dott. M. Delaude, consulente
privato del Comune di Sanremo, delle quali la ricorrente è stata portata a
conoscenza soltanto dopo l’adozione del provvedimento di esclusione della
propria offerta e dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla Cooperativa
Universiis, senza comunque l’esame di una seconda relazione esplicativa sulle
caratteristiche dell’offerta. Se ciò non fosse avvenuto la Sanitel avrebbe
dato una migliore specificazione della propria offerta, in specie riguardo al
costo del lavoro: dunque l’assenza di un contraddittorio sostanziale non ha
permesso alla ricorrente di partecipare all’istruttoria del procedimento.
3.Contraddittorietà
estrinseca. Violazione del bando di gara, della par
condicio dei concorrenti, del principio della precostituzione della
commissione di gara e del principio di imparzialità. La gara d’appalto è
stata presieduta dal Dirigente del Servizio del Settore Sicurezza Sociale,
mentre la verifica dell’anomalia è stata svolta da consulente esterno,
spogliando così la commissione di gara dei suoi poteri senza alcuna previsione
di bando in proposito.
4.Difetto
di istruttoria e di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta.
Falsa applicazione degli artt.2070 e 2077 cod. civ. Violazione del bando di
gara. La dichiarazione di anomalia è illogica ed immotivata, visto che
rinvia alla mancata applicazione del personale della Sanitel del c.c.n.l. del
personale delle case di cura private in luogo di quello delle cooperative
sociali, giungendo così a fissare la congruità dell’offerta ad un costo
addirittura superiore a quello stabilito dal capitolato. In primo luogo erra il
perito nel ritenere applicabile il c.c.n.l. delle case di cura private:
l’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività
effettivamente esercitata dall’imprenditore, il servizio da fornire è
l’erogazione di servizi integrati di assistenza domiciliare in strutture
altrui e comunque il trattamento economico dei dipendenti appare congruo,
considerando che non si sarebbe in ogni caso modificato quello in essere con il
personale presente con il precedente appalto, personale dipendente da
cooperativa. In secondo luogo è illogico il rilievo secondo cui non si potesse
fare ricorso a collaboratori coordinati o continuativi, visto che nel precedente
appalto già erano attivi nell’assistenza lavoratori autonomi; una simile
interpretazione limiterebbe la partecipazione alla gara impedendo i ribassi e
comunque la stessa considerazione si scontra con la congruità del trattamento
economico erogato.
5.Invalidità
delle determinazioni dirigenziali impugnate nella parte in cui statuiscono
l’aggiudicazione dell’appalto alla Cooperativa Sociale Universiis.
a.Invalidità
derivata.
b.In
via subordinata: invalidità propria.
b.1
Violazione dell’art.1 L. 327/00. Sviamento di potere. In ogni caso
l’offerta economica di Universiis non è adeguata al costo del lavoro orario
del settore cooperativistico e quindi andava anch’essa sottoposta a verifica
di anomalia.
b.2
Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di
cui all’art.97 Cost. Incompetenza. Il dr. Panetta è stato deputato sia
alla valutazione tecnica delle offerte, sia all’aggiudicazione dell’appalto.
La
ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si
costituivano in giudizio la controinteressata ed il Comune di Sanremo,
sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto.
Con
ordinanza 72 del 24 gennaio 2002 questo Tribunale respingeva l’istanza di
sospensione cautelare proposta dalla ricorrente.
Alla
odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva di non dover prendere in
considerazione la memoria depositata dalla ditta Sanitel il 3 maggio 2002, perché
depositata oltre i termini di cui all’art.23 co.4° L. 1034/71 senza adesione
delle parti resistenti.
La
causa in esame verte su di una procedura di aggiudicazione di un servizio da
prestarsi da parte di un privato nei confronti di un’amministrazione pubblica,
senza che il primo abbia rapporti giuridici di qualche natura con gli utenti:
dunque nulla a che vedere con l’affidamento di un pubblico servizio,
caratterizzato dalla surrogazione di un terzo in luogo del committente pubblico.
Ciò
detto, non appare perciò applicabile al caso di specie l’art.4 della L.
205/00 ed in particolare il dimezzamento dei termini processuali.
Si
può prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata,
poiché il ricorso appare infondato nel merito.
Con
il primo motivo la ditta Sanitel si duole che la propria offerta sia stata
sottoposta a verifica di anomalia, pur in presenza di sole due offerte in gara e
quindi nell’impossibilità di stabilire una media ancorata al reale costo del
servizio.
L’art.25
del D. Lgs. 17 marzo 1995 n.157 ha introdotto per gli appalti pubblici di
servizi un meccanismo di verifica della congruità del prezzo offerto che si
deve ritenere meccanismo generalizzato; l’assoggettamento alla verifica
descritta ai commi 1 e 2 dello stesso articolo di tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento, introduce infatti un sistema di controllo della qualità
delle prestazioni da fornire ai pubblici uffici e tende ad individuare il prezzo
corretto secondo i criteri di mercato corrente: e ciò deve accadere anche in
presenza di due sole offerte, poiché se un bando trova scarsa rispondenza, non
vuol dire che non possano essere offerti alla P.A. prezzi del tutto al di fuori
della fisiologia di settore.
E’
logico che il meccanismo non potrà invece essere applicato ove sia stata
prodotta una sola offerta al ribasso (T.A.R. Piemonte sez. II, 1 ottobre 1997,
n. 483), ma ciò solo per l’impossibilità di applicarlo non potendosi formare
una media.
Con
il secondo ed il terzo motivo la Sanitel censura il comportamento del Comune di
Sanremo laddove lo stesso ha incaricato un consulente esterno per verificare
l’eventuale anomalia dell’offerta della Sanitel, spogliando così la
medesima P.A. dei propri compiti istituzionali e non informandone la ricorrente
nelle more del procedimento, privandola così di partecipare all’effettiva
istruttoria.
I
motivi sono infondati.
In
primo luogo il dr. Delaude ha svolto per il Comune di Sanremo una mera attività
consultiva senza alcun rilievo esterno o comunque formale e le sue conclusioni
sono state recepite o meglio fatte proprie dall’Amministrazione, la quale era
anche pienamente libera di disattenderle; dunque è il Comune che ha escluso
l’offerta della Sanitel e non il dr. Delaude. In secondo luogo il Comune non
aveva alcun obbligo di coinvolgere la ricorrente in un contraddittorio con il
Delaude, né quello di prendere in esame ulteriori spiegazioni, tra l’altro
inviate venti giorni dopo.
Con
il quarto motivo la ricorrente si duole delle ragioni evocate per escludere
l’offerta in quanto anomala: da un lato è incomprensibile non ritenere
applicabile al caso di specie il c.c.n.l. delle cooperative invece di quello
delle case di cura private e dall’altro la P.A. invoca motivi illogici nel
considerare non avviabili alla soddisfazione delle prestazioni richieste
collaboratori parasubordinati e lavoratori autonomi e non lavoratori dipendenti.
Il
motivo è inammissibile.
Le
determinazioni dirigenziali nn.1728 e 1765 rispettivamente del 18 e del 25
ottobre 2001, nel ritenere l’anomalia dell’offerta della ditta Sanitel,
invocano altre ragioni che le censure della ricorrente ignorano del tutto:
nell’atto n.1728 si afferma che le giustificazioni non fanno alcun riferimento
agli altri costi a carico della Sanitel, oltre a quelli del personale, quali
spese amministrative, costi assicurativi, spese generali, non indicano una
percentuale di utile e specificano il costo della sicurezza in via del tutto
generica; inoltre nell’atto n.1765 il Comune indica le somme individuate per
le prestazioni a titolo di collaborazione coordinata e continuativa
assolutamente basse ed inferiori al lordo di quanto percepibile a titolo di
rapporto di lavoro subordinato così come indicato nella perizia.
Dette
ragioni del Comune non sono minimamente contestate nel ricorso e dunque un
accoglimento delle censure proposte non porterebbe alcuna utilità alla
ricorrente, sorreggendosi autonomamente il provvedimento di esclusione.
Altresì
inammissibile è il quinto motivo, con il quale la Sanitel lamenta la mancata
sottoposizione a verifica di anomalia anche dell’offerta della
controinteressata.
Viene
infatti sostanzialmente censurata la base d’asta posta dalla legge di gara che
non è stata, dal canto suo, oggetto di impugnazione.
Manifestamente infondato appare il sesto ed ultimo motivo
sull’incompetenza del dr. Panetta a presiedere la commissione di gara e ad
aggiudicare l’appalto.
Il
dr. Panetta è il dirigente responsabile del settore sicurezza sociale del
Comune di Sanremo ed ha agito in quanto tale, forte delle previsioni in materia,
ultime quelle dell’art.107 co.2° della D. Lgs. n.267/00, che demandano ai
dirigenti competenti l’adozione di tutti i provvedimenti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno che non attengano all’indirizzo politico
– amministrativo dell’ente di appartenenza.
Per
le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Spese
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^,
definitivamente pronunciando sul
ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Condanna
la ditta Sanitel al pagamento delle spese di giudizio determinate in complessivi
€.3000 (tremila) da liquidarsi per metà a favore della controinteressata e
per metà a favore del Comune.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2002
.
Mario
AROSIO
- Presidente
Raffaele PROSPERI - Consigliere,
estensore
Depositato
in Segreteria il 7 giugno 2002.