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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I - Sentenza 21 febbraio 2003 n. 213 - Pres. Vivenzio, Est. Petruzzelli - Crovara (Avv.Gerbi ) c. Comune di Riomaggiore (Sp) (Avv.ti Cocchi e Giromini), Pasetti Crovara (Avv. Speciale), Eredi Crovara (Avv.Speciale) e Collegio Geometri Provincia della Spezia (Avv. Damonte) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Rilasciata impersonalmente agli eredi - Violazione dell’art.4, l. 28 gennaio 1977, n. 10 - Sussiste - Illegittimità - Fattispecie.

E’ illegittima, per contrasto con l’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché viziata, per difetto di legittimazione, una concessione edilizia rilasciata impersonalmente in capo agli eredi del beneficiario; tale modalità di rilascio dell’atto di assenso edificatorio, comporta, infatti, la conseguenza di impedire ogni possibilità di individuare il destinatario responsabile cui far capo per eventuali addebiti civili, amministrativi e penali (alla stregua del principio è stata annullata una concessione edilizia rilasciata impersonalmente agli eredi del destinatario del provvedimento ampliativo, per la realizzazione di una locanda ad uso ricettivo) (1).

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(1) Non constano precedenti in termini.

In linea di massima, tuttavia, la giurisprudenza ritiene volturabile la concessione in capo ai singoli eredi, atteso che in ogni caso la voltura determina il trasferimento delle relative obbligazioni.

V. in tal senso T.A.R. Abruzzo, sez. L'Aquila, 16 ottobre 1998, n. 783, in T.A.R. 1998, I, 4518, secondo cui il provvedimento di voltura, che comporta il venir meno della titolarità della concessione di costruzione e la costituzione di un nuovo diritto in capo al subentrante, non determina la novazione soggettiva delle connesse obbligazioni in quanto non inerisce ad un atto che ha carattere personale; pertanto, la voltura trasferisce automaticamente a carico del subentrante gli obblighi ancora inadempiuti in materia di contributi per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione, con contestuale liberazione del debitore originario.

In termini più restrittivi è l’orientamento della giurisprudenza nei riguardi della legittimazione degli eredi in ordine alla pretesa al rilascio della concessione edilizia chiesta dal de cuius: v. in proposito T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 24 febbraio 1988 n. 74, in Foro amm. 1988, 3017, secondo cui, allorchè non si controverta circa la trascrivibilità o meno del bene giuridico costitutivo dalla concessione edilizia, bensì circa la situazione soggettiva di colui che è in attesa del formale provvedimento concessorio, è inammissibile, per carenza della legittimatio ad causam, il ricorso proposto da eredi trattandosi di legittima aspettativa insuscettibile di concretare una situazione giuridica attiva trasferibile mortis causa.

 

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della concessione edilizia 19 febbraio 2002 n.11, avente ad oggetto "realizzazione locanda via Rollando F. 15 mapp. 1400-1401-1402-1403 ubicata in Menarola ad uso attività ricettiva",

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 20/02/2003 gli Avv.ti Gerbi, per il ricorrente, Cocchi e Giromini per il Comune resistente, e Speciale e Damonte per i controinteressati;

Relatore il Consigliere G.Petruzzelli;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai sensi dell’art. 21, comma 7 della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dall’art. 3 della legge 21/7/2000, n. 205;

Sentite le parti costituite sull’opportunità di definire il giudizio nel merito;

Ritenuto in via preliminare di accedere alla domanda del Collegio dei geometri della Provincia della Spezia di essere estromesso dal giudizio non rivestendo lo stesso natura di controinteressato. Infatti, esso non risulta né menzionato direttamente nel provvedimento impugnato né contemplato indirettamente e comunque non risulta vantare alcun interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento medesimo;

Ritenuto che il ricorso appare fondato nel merito sotto il profilo di censura dedotto con il primo mezzo di impugnazione, con cui si denuncia la violazione dell’art. 4 della legge 28/1/1977, n. 10, per essere stata, la concessione edilizia, rilasciata impersonalmente in capo agli "eredi di Crovara Dante", talchè la stessa sarebbe viziata per difetto di legittimazione e con la conseguenza di impedire ogni possibilità di individuare il destinatario responsabile cui far capo per eventuali addebiti civili, amministrativi e penali.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto a prescindere dall’esame dei residui motivi, che vanno dichiarati assorbiti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in via preliminare estromette dal giudizio il Collegio dei geometri della Provincia della Spezia, nel merito ACCOGLIE il ricorso medesimo e, per l’effetto, annulla la concessione edilizia impugnata.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

GENOVA , li 20 Febbraio 2003

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

(R. Vivenzio) (G.Petruzzelli)

Depositata in segreteria in data 21 febbraio 2003.

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