TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 10 marzo 2003 n. 270 - Pres. Arosio, Est. Prosperi - Battistelli e altro (Avv. Veneri) c. Comune di Lerici (Sp) (Avv. Giromini) - (accoglie).
1. Circolazione stradale - Strade vicinali - Divieto assoluto di transito su strada vicinale di uso pubblico - Imposto con ordinanza sindacale - Motivazione - Contemperamento tra interesse degli utenti alla percorrenza della strada e limitazione dell’impatto umano nell’area - Necessità - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Fattispecie.
1. E’ illegittima un’ordinanza con cui il Sindaco di un comune, senza rispettare il principio di logicità e senza specificare gli interessi tutelati, con il provvedimento monocratico, disponga tout court il divieto assoluto di transito a tutti i veicoli in una strada vicinale destinata all’uso pubblico, genericamente motivato con riferimento alla richiesta di alcuni abitanti frontisti, alle caratteristiche strutturali della via ed alla necessità di evitare danneggiamenti alla strada stessa, asseritamente di interesse storico-archeologico (alla stregua del principio, è stata annullata un’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Lerici aveva vietato la circolazione dei veicoli su strada vicinale - avente caratteristiche di percorso agricolo, con pavimentazione di terra e sassi, occasionalmente usato solo dai proprietari frontisti con piccoli mezzi agricoli - sul rilievo che, dalla motivazione del provvedimento, non poteva evincersi il nesso tra gli interessi specificamente tutelati dall’Amministrazione e le ragioni della radicale limitazione della percorrenza nei confronti degli utenti, con particolare riguardo alla necessità di limitare l’impatto umano nell’area) (1).
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(1) Sulla natura giuridica dell’uso, da parte del pubblico, delle c.d. strade vicinali soggetto a pubblico transito, v. T.A.R. Sicilia, Palermo, 15 dicembre 1978, in I T.A.R., II, 1979, 697, secondo cui: "L’uso da parte del pubblico, delle strade vicinali soggette a pubblico transito, rientra nella più ampia categoria dei diritti di uso pubblico, che ricorre tutte le volte che si configura una categoria di beni privati, sui quali, in considerazione delle finalità che istituzionalmente esse assolvono, l’amministrazione dispone di veri e propri poteri in rem";
In materia di strade vicinali, v. T.A.R. Lombardia, 24 giugno 1981, n.651, in "Riv. Giur. Circolazione e Trasporti", 1982, 403, e in CED Cass., secondo cui: "Il potere di vigilanza del sindaco sulle strade vicinali è in funzione meramente conservativa dello stato dei luoghi, senza pregiudicare l’accertamento definitivo dell’esistenza effettiva dei diritti reali sul bene del cui uso si lamenta la turbativa".
Sulla nozione di utenti di strada vicinale v. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 luglio 1989, n.277, in CED Cass., secondo cui: "Ai sensi dell'art. 51 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, salvo che non sia diversamente stabilito, la riparazione e manutenzione delle strade vicinali fanno carico a coloro che ne fanno uso per recarsi alle rispettive proprieta', contigue o meno che siano alla strada stessa. La nozione di utente non coincide, pertanto, ne' con quella di proprietario della strada stessa, ne' con quella di frontista, comprendendo invece i proprietari di quei fondi che, in base a un accertamento delle condizioni di fatto, ricavino o possano ricavare un effettivo vantaggio dall'uso della via".
V., in materia, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 1940 n. 181; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 giugno 1936 n. 638, e Consiglio di Stato, Sez. V, 14.7.1936 n. 672, in "Riv. Dir. Pubbl.", 1936, II, 630.
(omissis)
per l'annullamento
dell’ordinanza n.58 emessa dal Sindaco di Lerici il 12 marzo 1997 recante il divieto di transito a tutti i veicoli nella via Grande del Pertusone in località Tellaro;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 gennaio 2003, relatore il Consigliere R. Prosperi, l’Avv. Marras per delega dell’Avv. Veneri per i ricorrenti e l’Avv. Giromini per il Comune di Lerici;
Ritenuto e considerato quanto segue:
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso notificato il 1° luglio 1997 i soggetti indicati in epigrafe, tutti i proprietari frontisti lungo la strada vicinale Via Grande del Pertusone sita in località Tellaro nel Comune di Lerici e costituiti in una associazione denominata "Capodaigua", impugnavano, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n.58 emessa il 12 marzo 1997 con la quale il Sindaco di Lerici aveva disposto il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto sterrato della citata Via Grande.
Premettevano in fatto i ricorrenti che le caratteristiche della strada avrebbero consentito in ogni caso il percorso di soli piccoli mezzi agricoli motorizzati, mezzi comunque necessari per il trasporto di materiali agricoli o edili e comunque per un accesso più agevole alle abitazioni, ma che anche tali mezzi ricadevano nel divieto.
Venivano dedotte le seguenti censure:
L’art.5 del D. Lgs. n.285/92 prevede che gli enti proprietari della strada emettano provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, ma che detti provvedimenti devono essere motivati; l’art.6 poi stabilisce che le limitazioni alla circolazione siano collegate a motivi inerenti la sicurezza della circolazione ed altre ragioni, ma sempre per il tempo strettamente necessario alla risoluzione di tali ragioni oppure permanentemente per sole e esigenze di circolazione o per le caratteristiche strutturali delle strade.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non reca alcuna giustificazione, tranne un vago cenno alla "richiesta di alcuni abitanti" e dal fatto che "il fondo stradale non presenta caratteristiche idonee a consentire il transito veicolare senza subire danneggiamenti". Gli abitanti interessati possono essere logicamente solo i proprietari dei terreni adiacenti la strada, in gran parte gli attuali ricorrenti; in secondo luogo il viottolo è totalmente privo di interesse storico e la pavimentazione è palesemente costituita da terra e sassi che nessun danno possono subire dai piccoli mezzi che vi transiterebbero.
I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Lerici si è costituito il giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.610 del 16 ottobre 1997 questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Come sostenuto dai ricorrenti il viottolo in questione, sul quale il Comune di Lerici ha vietato in via assoluta la circolazione di qualsiasi veicolo, è un semplice percorso agricolo con pavimentazione costituita da terra e sassi, del quale non è stata in alcun modo dimostrata la rilevanza sotto il profilo dell’interesse artistico o archeologico.
E’ anche pacifico che detto viottolo costituisce per i ricorrenti l’unica via di accesso nelle rispettive proprietà: ora, ritiene il tribunale anche in sede di giurisdizione di merito ai sensi dell’art.27 n.13 T.U. 26 giugno 1924 n.1054, se il Comune può adottare divieti di circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali di una strada, tali divieti devono rispettare necessariamente il principio di logicità e devono essere adeguati a tutte le esigenze del caso.
In primo luogo, come già precisato, non è stato riscontrato, con riferimento alla alla Via Grande del Pertusone, alcun particolare pregio archeologico, al contrario di quanto sostenuto nelle difese del Comune di Lerici: se poi tale pregio caratterizza l’intera zona circostante, esso non può giustificare un divieto assoluto di circolazione in un itinerario che per la sua collocazione e le sue dimensioni è già di per sé sottratto ad un tipo di percorrenza automobilistica che, per la sua natura, potrebbe portare effettivamente al deterioramento della pavimentazione.
Le dimensioni e le caratteristiche della strada ne permettono solamente l’uso occasionale da parte dei soli proprietari frontisti con piccoli mezzi agricoli per sopperire ad esigenze ineludibili, come il trasporto di materiali agricoli o edili oppure di masserizie e bagagli, quindi un uso non costante e oggettivamente non dannoso che il Comune non può proibire indiscriminatamente per tutelare interessi di cui è difficile percepire le tracce.
Perciò, in tal modo ricostruito lo stato dei fatti, si può concludere che la P.A., in sede di rinnovata regolamentazione della circolazione della strada in parola, non potrà prescindere dal prudente contemperamento dell’interesse dei ricorrenti alla percorrenza della Via Grande del Pertusone nei termini di cui in motivazione con la necessità di limitare l’impatto umano nell’intera area.
Per le suesposte considerazioni va annullata l’ordinanza impugnata.
Sussistono comunque le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003.
Mario AROSIO - Presidente
Raffaele PROSPERI - Consigliere, estensore
Depositata in segreteria in data 10 marzo 2003.