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n. 4-2003 - © copyright.

TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 9 aprile 2003 n. 454 - Pres. Arosio, Est. Prosperi - S.E.V.AL. (Avv.ti Giorgi e Bava) c. A.M.I.U. - Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (Avv. Cocchi) e Ecocart s.r.l. (n.c) - (respinge).

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Decadenza - Per sopravvenuta conoscenza da parte della P.A. di condanne penali nei confronti dell’amministratore unico dell’aggiudicataria - Incidenti sulla moralità professionale - Legittimità - Fattispecie.

E’ legittimo il provvedimento adottato dalla P.A. con cui un’impresa viene dichiarata decaduta dall’aggiudicazione di un gara per l’affidamento di pubblico servizio, nel caso in cui la stazione appaltante, dopo l’espletamento della gara stessa, da un lato sia venuta a conoscenza di condanne penali emesse nei confronti dell’amministratore unico dell’aggiudicataria, incidenti sulla moralità professionale dell’interessato e, dall’altro, si sia immediatamente attivata per l’acquisizione dei fatti penalmente rilevanti, prima della stipulazione del contratto di appalto, trattandosi di fatti non conoscibili dalla stessa P.A. anteriormente, in conseguenza dell’atteggiamento tenuto dalla medesima impresa (1).

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(1) V. in materia Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 aprile 2001 n. 2093, in questa Rivista n. 4-2001, secondo cui "…l’erronea ammissione in una gara d'appalto di un'impresa e la conseguente aggiudicazione alla stessa ben consentono l'esercizio del potere di autotutela con ricorso, quindi, a provvedimenti di ritiro, senza che a tal fine occorra una diffusa motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto, essendo a tal fine sufficiente il richiamo all'esigenza di ripristinare la legalità violata".

 

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento prot. 2419 del 17 febbraio 2003 con il quale A.M.I.U. ha dichiarato la S.E.VAL s.r.l. decaduta dall’aggiudicazione del servizio di trasporto, con messa a disposizione dei relativi cassoni, e smaltimento dei beni durevoli provenienti dalla raccolta differenziata anno 2003 e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali con particolare riferimento al provvedimento prot. 2465 del 17 febbraio 2003 con il quale detto servizio é stato aggiudicato alla Ecocart s.r.l.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA (A.M.I.U.) DI GENOVA

Udito il relatore Consigliere RAFFAELE PROSPERI e uditi, altresì, l’avvocato Bava per la ricorrente e l’avvocato Quaglia per delega dell’avvocato Cocchi per l’A.M.I.U.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto di poter definire il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000 e sentite sul punto le parti;

Ritenuto che il provvedimento impugnato si configura come una decadenza dall’aggiudicazione del servizio in questione, decadenza pronunciata al momento della conoscenza piena da parte della P.A. delle condanne penali emesse a carico dell’amministratore unico della S.E.VAL.;

Considerato che da tali condanne si deve rilevare la reiterazione di illeciti anche gravi nella materia della sicurezza del lavoro tanto da incidere negativamente sulla moralità professionale dell’interessato;

Ritenuto che tali fatti non erano anteriormente conoscibili anche per l’atteggiamento del ricorrente e che in ogni caso l’Amministrazione si è immediatamente attivata per acquisirli prima di stipulare il contratto;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando RESPINGE il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’A.M.I.U. liquidandole in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

GENOVA , li 09 Aprile 2003

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

(M. Arosio) (R. Prosperi)

Depositata il 9 aprile 2003.

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