TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 3 gennaio 2001 n. 5 – Pres. Vivenzio, Est. Pupilella – Priori (Avv. Pizzorni) c. Archivio Notarile Distrettuale di Genova (Avv.ra Stato) e Consiglio Notarile di Genova (n.c.).
Giurisdizione e competenza – Notai – Controversie in materia di vigilanza sull’attività dei notai ed in particolare sulle sanzioni disciplinari e sui verbali ispettivi – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste.
Le controversie in materia di vigilanza sull’attività dei notai, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI della L. 89/191, sono di competenza dell’A.G.O. A tale competenza, che sussiste senz’altro in ordine alle sanzioni disciplinari, non possono ritenersi sottratti i verbali ispettivi.
La contestazione di questi ultimi, ove ipotizzabile in via autonoma (e cioè indipendentemente dall’atto che chiuda -eventualmente- il procedimento con gli stessi avviato), non può che avvenire quindi nella stessa sede fissata dal legislatore per l’impugnazione del provvedimento conclusivo (1).
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(1) Cfr. in materia analoga Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2000 n. 3872.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, notaio in Genova, ha impugnato il verbale in premessa, redatto a seguito di ispezione dei suoi atti, repertori e registri relativi al biennio 1995/1996, nella parte in cui rileva che negli stessi non è indicato ".. il luogo del Comune (locus loci) nel quale è effettuata l’autenticazione", in pretesa violazione del punto b3) dei Principi di Deontologia Professionale approvati con del.ne del C.N.N. 24.2.94 n. 1118, pubblicata sulla G.U. 16.7.1994 n. 165 S.O.-
Ha sostenuto che lo stesso sarebbe viziato sotto i profili dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e della violazione degli artt. 72 e 128 della Legge Notarile n. 89/1914 nonché dell’art. 128 del relativo Regolamento n. 1326/1914.-
Ciò premesso, va giudicata fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Avvocatura dello Stato.-
Le controversie in materia di vigilanza sull’attività dei notai, infatti, sono di competenza dell’A.G.O. (cfr. Titolo VI della L. 89/1913).-
A tale competenza, che sussiste senz’altro in ordine alle sanzioni disciplinari, non possono ritenersi sottratti i verbali ispettivi.-
La contestazione di questi ultimi, ove ipotizzabile in via autonoma (e cioè indipendentemente dall’atto che chiuda -eventualmente- il procedimento con gli stessi avviato), non può che avvenire nella stessa sede fissata dal legislatore per l’impugnazione del provvedimento conclusivo (cfr. in materia analoga CDS, VI, n. 3872 dell’11.7.2000).-
A condividere la tesi ricorrente, il verbale di contestazione di reato contravvenzionale dovrebbe ritenersi preventivamente impugnabile ex se avanti al G.A.-
Il che non è fondatamente sostenibile.-
Del tutto inconferenti sono in ogni caso i precedenti richiamati dal predetto (CDS, IV, 17.2.1997 e T.A.R. Lombardia, n. 1049 del 10.8. 1995), che attengono all’adozione delle regole di deontologia professionale e non alla loro applicazione.-
Il ricorso, pertanto, prima ancora che inammissibile per difetto di interesse (in considerazione della natura dell’atto impugnato, che non comporta alcuna lesione attuale e diretta), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice.-
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.-
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria -Sezione 1a-definitivamente pronunciando sul ric. in epigrafe n. 2163/97, lo dichiara inammissibile.-
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione costituita che liquida in lire 4.000.000 (quattromilioni).-
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 14.12.2000, con l’intervento dei Signori:
Vivenzio Renato Presidente
Rosati Stanislao Consigliere est.
Pupilella Roberto Consigliere
Depositata in Segreteria il 03/01/2001