TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 5 gennaio 2001 n. 8 – Pres. Vivenzio, Est. Pupilella - Costa (Avv. Santini) c. Comando Regione Carabinieri Liguria (Avv.ra Stato).
Atto amministrativo – Diritto di accesso – Di dipendente pubblico che abbia presentato domanda di trasferimento – Diritto di accedere alle domanda presentate nello stesso procedimento da altri dipendenti – Sussiste.
Atto amministrativo – Diritto di accesso – Di dipendente pubblico che abbia presentato domanda di trasferimento – Diritto di accedere alle domanda presentate in altri procedimenti – Non sussiste.
Sussiste il diritto di un dipendente pubblico che abbia chiesto il trasferimento presso altra sede di accedere a tutto il carteggio relativo alle domande di trasferimento avanzate da altri dipendenti che sono state contestualmente esaminate e comparate nello stesso procedimento, atteso che tale documentazione costituisce la base per la verifica della legittimità dell’operato dell’amministrazione nella comparazione da questa effettuata in sede di esame delle domanda di trasferimento.
Non sussiste invece il diritto di un dipendente pubblico che abbia chiesto il trasferimento presso altra sede di accedere ad altre domande di trasferimento non collegate al procedimento relativo alla domanda presentata.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso notificato il 28\10\2000 il ricorrente impugnava il parziale diniego formatosi sull'istanza del ricorrente, in ordine all'accesso alla documentazione del procedimento di trasferimento in comparazione tra lo stesso ricorrente ed altro appartenente all’Arma dei CC che gli è stato preferito.
Parte ricorrente assume che i documenti richiesti e segnatamente il fascicolo del maresciallo Pisano relativo al procedimento in discussione erano necessari alla difesa del sig. Costa, che pur avendo proposto la sua candidatura a ricoprire il posto a domanda si era visto preferire il maresciallo Pisano, pur comportando questa scelta maggiori oneri per l’Amministrazione.
L’amministrazione della difesa, regolarmente costituita, per il tramite dell’Avvocatura di Stato, con relazione 23\11\2000 riteneva di aver completamente adempiuto agli obblighi di esibizione stabiliti dalla legge in materia di accesso ai documenti amministrativi ribadendo che gli omissis contenuti negli atti consegnati attenevano a procedimenti nei quali parte ricorrente non era soggetto in causa o attenevano a notizie relative a dati sensibili ed escluse a tutela della privacy ai sensi della l.n.675\96.
All'udienza camerale del 14\12\2000 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è volto ad ottenere tre distinte produzioni:
1)-gli atti del fascicolo personale del maresciallo Pisano controinteressato, anche in relazione alla domanda di trasferimento dello stesso a Diano Marina;
2)-La proposta del comando provinciale di Imperia 15\5\2000 nella parte in cui propone il trasferimento di altri sette marescialli;
3)-richiesta di risposta su 24 osservazioni presentate il 16\9\2000.
Il ricorso è fondato soltanto in relazione ala richiesta volta ad ottenere tutti gli atti relativi al procedimento avente come oggetto la sostituzione del Maresciallo Puleo alla guida del nucleo operativo CC presso la Banca d’Italia della città di Imperia.
Il ricorrente chiede infatti di conoscere anche altri atti che, appartenendo a procedimenti diversi, non sono collegati al procedimento in esame da vincoli di presupposizione o connessione.
Così è certamente per la richiesta di trasferimento a domanda del maresciallo Pisano a Diano Marina che riguarda un procedimento estraneo a quello in discussione ed un soggetto diverso che non ha ritenuto violati i propri diritti, impugnando la reiezione della domanda di trasferimento.
Se si accedesse alla tesi prospettata dal ricorrente si estenderebbe la normativa sul diritto di accesso ad un numero potenzialmente infinito di procedimenti che, con un effetto simile a ciò che avviene nel gioco del domino entrerebbero nel procedimento paralizzando l’azione amministrativa che, al contrario la disciplina sull’accesso ha soltanto voluto rendere più trasparente, ma la stessa disciplina soggiace ai principi di efficienza, celerità ed economicità che informano la legge n.241\90 nella quale il procedimento per l’accesso ai documenti è inserito.
Dalla relazione del Comando Carabinieri, risulta inoltre certamente estranea al trasferimento per il quale si discute la seconda richiesta che riguarda sette altri soggetti per trasferimenti non collegati alla copertura del posto presso la Banca d’Italia, unico procedimento nel quale il ricorrente è parte.
Bisogna infine concordare con il Comando Carabinieri anche sulla estraneità, rispetto alla richiesta di accesso documentale, in relazione alle 24 osservazioni presentate il 16\9\2000 che sembrano già formulate quali motivi di diritto di un ricorso giurisdizionale per dimostrare la illegittimità dell’atto impugnato.
La finalità tipica del procedimento di accesso è invece quella, più limitata, di offrire la documentazione in possesso dell’amministrazione al fine di rendere trasparente il suo operato.
In conclusione il ricorso va accolto soltanto in relazione alla richiesta sub 1, cioè all’obbligo di ostensione di tutto il carteggio relativo alle domande di trasferimento avanzate dal maresciallo Pisano per il nucleo CC presso la Banca d’Italia di Imperia, perché costituiscono la base per la verifica della legittimità dell’operato dell’amministrazione nella comparazione effettuata tra il maresciallo Pisano ed il ricorrente in relazione al posto vacante presso il nucleo di Imperia della Banca d’Italia.
Vanno invece respinte le ulteriori domande di accesso in relazione al richiesto (e negato) trasferimento del Pisano a Diano Marina e del movimento dei sette marescialli relativo ad altre destinazioni non collegate al procedimento in questione.
Va infine respinta, perché non costituisce domanda di accesso alla documentazione amministrativa, la presentazione delle osservazioni datate 16\9\2000.
In considerazione del parziale accoglimento del gravame il Tribunale ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, prima sezione, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, respingendo le ulteriori richieste formulate nella domanda.
ORDINA
AL Comando Regione Carabinieri Liguria di consentire la visione e l’estrazione di copie di tutta la documentazione in possesso del comando relativa al solo procedimento di comparazione ed assegnazione del maresciallo Pisano al nucleo Carabinieri presso la sede di Imperia della Banca d’Italia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14\12\2000, con l'intervento dei Signori:
Renato Vivenzio Presidente
Stanislao Rosati Consigliere
Roberto Pupilella Consigliere, rel. ed est.
Depositata in Segreteria il 05/01/2001.