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n. 6-2001 - © copyright.

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II – Sentenza 26 aprile 2001 n. 491Pres. Balba, Est. Prosperi – Ruggiero (Avv. Damonte) c. Ministero della Giustizia e Commissione per gli esami di Avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Genova per la sessione del 1998 (Avv.ra Stato) ed altro (n.c.).

Concorso - Prove di esame - Valutazione - Preventiva predisposizione dei criteri di valutazione e correzione degli elaborati scritti - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

L’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante norme generali in materia di modalità di concorsi pubblici, ha stabilito che in sede di prima riunione le commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di fissare preventivamente i criteri di valutazione delle prove; debbono pertanto ritenersi illegittimi i provvedimenti adottati dalla commissione di esami (nella specie, di abilitazione alla professione forense) che non siano stati preceduti dalla preventiva predisposizione di criteri di valutazione e correzione degli elaborati scritti.

Il punteggio espresso in termini numerici, mentre rappresenta una compiuta esplicitazione del giudizio formulato sulle prove d'esame, non può ritenersi sufficiente a dar conto della valutazione nel caso di esami (quali quelli di abilitazione alla professione forense) che richiedono processi di valutazione complessi, allorché sia mancata la preventiva predisposizione di uniformi criteri di giudizio: un voto numerico privo di collegamenti con criteri di valutazione analitici e quindi senza parametri di apprezzamento omogenei, non può essere ricollegato, neppure in sintesi, ad un determinato tipo di valutazione e non può rivelare in alcun modo quale sia stata l’intenzione della commissione giudicatrice (1).

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(1) TAR Liguria, Sez. II, sent. 4 aprile 2001 n.310.

 

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 22 ed il 25 settembre 2000 Luca Ruggiero impugnava il giudizio espresso dalla Commissione per l’esame di avvocato per la Corte d’Appello di Genova nella sessione 1999 di non ammissione alle prove orali.

Premessi brevi cenni in fatto in ordine alla propria preparazione ed alla pratica professionale espletata, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento per i motivi ivi dedotti.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Nel merito l’azione di annullamento è fondata, conformemente a quanto affermato da questa Sezione con recentissima pronuncia.

Come sostenuto nell’ultima parte del primo motivo, il punteggio espresso in termini numerici, mentre rappresenta una compiuta esplicitazione del giudizio formulato sulle prove d'esame, non può ritenersi sufficiente a dar conto della valutazione collegata alla particolare ed elevatissima qualificazione dell’esame e che per l’appunto richiede processi di valutazione complessi, allorché sia mancata la preventiva predisposizione di uniformi criteri di giudizio: un voto numerico privo di collegamenti con criteri di valutazione analitici e quindi senza parametri di apprezzamento omogenei, non può essere ricollegato, neppure in sintesi, ad un determinato tipo di valutazione e non può rivelare in alcun modo quale sia stata l’intenzione della commissione giudicatrice (TAR Liguria, 2^, 4 aprile 2001 n.310).

Del resto l’art.12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n.487 recante norme generali in materia di modalità di concorsi pubblici ha stabilito che in sede di prima riunione le commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di fissare preventivamente i criteri di valutazione delle prove; ora non vi possono essere dubbi che l’esame di avvocato debba essere governato dagli stessi principi che regolano i pubblici concorsi, stante anche il suo valore di immissione ad un’attività lavorativa, per questo garantita dall’art.4 della Costituzione: dunque la mancata predisposizione di criteri di valutazione e correzione degli elaborati scritti assurge a violazione di specifica disposizione normativa, oltre che a violazione di principi generali della materia.

E la predisposizione dei criteri di valutazione è a maggior ragione necessaria ove la correzione degli elaborati venga suddivisa, come nel caso di specie, per sottocommissioni; è logico che solo un simile accorgimento può garantire un minimo di parità tra i giudizi delle varie sottocommissioni, obiettivo comunque da assicurare e del quale non si può fare carico alle funzioni coordinatrici del Presidente: è da ritenersi umanamente impossibile che questo singolo soggetto possa "governare" simultaneamente tutte le sottocommissioni tanto da garantire eguaglianza di giudizio per ogni candidato.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere in questa parte accolto e va annullato il giudizio impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2001.

Santo BALBA - Presidente

Raffaele PROSPERI - Consigliere, estensore

Depositata il 26 aprile 2001.

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