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n. 4-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA, SEZ. III – Sentenza 30 marzo 2001 n. 2923Pres. Barbieri, Est. Giordano – D.DB. Ecologia s.r.l. (Avv. Annibale Porrone) c. Comune di Cinisello Balsamo e Colombo spurghi s.n.c. (n.c.).

Giustizia amministrativa - Sentenza di primo grado - Con la quale si condanna la P.A. al risarcimento del danno ai sensi dell’art 35, 2° comma, del D.L.vo n. 80/1998 per responsabilità precontrattuale - Esecuzione della sentenza nelle more della decisione dell’appello - Modalità applicative - Individuazione.

A seguito di ricorso proposto ai sensi dell’art. 10, primo comma, l. n. 205/2000, nelle more del giudizio di appello, il T.A.R. è tenuto ad adottate le misure necessarie a garantire l’effettività della tutela della situazione soggettiva riconosciuta dalla sentenza di primo grado.

In particolare, nel caso in cui con la sentenza di primo grado l’amministrazione sia stata condannata ex art. 35, 2° comma, del D.L.vo n. 80/1998 a risarcire il ricorrente dei danni subiti a titolo di responsabilità precontrattuale e l’amministrazione stessa non abbia posto in essere alcuna iniziativa in proposito, va ordinato a quest’ultima di dare esecuzione alla sentenza con le seguenti modalità:

- il ricorrente deve fornire all’amministrazione la documentazione indicata in sentenza e attestante gli oneri sostenuti dei quali pretende il ristoro;

- nei successivi trenta giorni l’amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza, deve provvedere a definire l’importo da offrire alla parte ricorrente a titolo di risarcimento, da liquidare mediante mandato di pagamento emesso entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 35, secondo comma, D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7 l. n. 205/2000;

- qualora le parti raggiungano l’accordo sulla misura dell’importo così definito, il relativo atto con la sottoscrizione dei rispettivi rappresentati legali dovrà essere depositato presso la segreteria della sezione, per la definizione del presente giudizio;

- qualora, invece, la proposta dell’amministrazione comunale non sia accettata dalla parte ricorrente, il Collegio procederà alla determinazione della somma dovuta e all’adozione delle ulteriori misure necessarie (1).

Quanto alle spese del giudizio liquidate dalla sentenza di primo grado, va assegna all’amministrazione un termine (nella specie, di giorni venti) per l’emissione, in favore della parte ricorrente, del mandato di pagamento della somma liquidata, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di notifica della sentenza.

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(1) Con la decisione in rassegna si dà esecuzione, sia pure nelle more della decisione dell’appello, alla sentenza 5130/2000 (pubblicata in questa rivista elettronica) con la quale una P.A. era stata condannata al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

La sentenza di condanna era stata emessa ai sensi dell’art. 35, 2° comma, del D.L.vo n. 80/1998 e cioè ordinando all’Amministrazione di determinare essa stessa l’ammontare concreto del danno, sia pure sulla base dei criteri fissati dal giudice.

Tuttavia l’Amministrazione aveva proposto appello avverso la sentenza, ma non si era preoccupata di procedere alle determinazione del danno.

A seguito di proposizione di ricorso ex art. 10, primo comma, l. n. 205/2000, il TAR Lombardia, nuovamente adito dalla società ricorrente, ha disposto le misure atte ad assicurare sia pur provvisoriamente e nelle more della decisione dell’appello, l’esecuzione della sentenza di primo grado, la cui efficacia non era stata sospesa.

Nella specie, trattandosi di una sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 35, 2° comma, del D.L.vo n. 80/1998, il TAR Lombardia ha ordinato all’Amministrazione di procedere alla determinazione del danno entro il termine di 30 giorni, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui, a seguito di tale determinazione, non intervenga un formale accordo tra le parti (che comunque andrà formalmente depositato in giudizio), il Collegio procederà direttamente o tramite commissario ad acta alla determinazione della somma dovuta e all’adozione delle ulteriori misure necessarie.

Per quanto riguarda il pagamento delle spese del giudizio di primo grado, il Tribunale ha fissato un termine (di 20 giorni), per il loro pagamento maggiorato dell’importo degli interessi legali.

Si tratta quindi una delle prime pronunzie in materia di esecuzione delle sentenze di primo grado, particolarmente interessante perché è assai dettagliata nel fissare le operazioni che le parti dovranno seguire.

 

 

Per l’esecuzione

Degli effetti della sentenza n. 5130 resa sul ricorso n. 2183/99;

visto il ricorso notificato in data 14-21/2/2001 e depositato in data 22/2/2001;

viste le note d’udienza della parte;

uditi alla camera di consiglio del 14 marzo 2001, relatore il cons. D. Giordano, il procuratore della parte;

visti gli atti tutti della causa;

ritenuto quanto segue in:

F A T T O E D I R I T T O

1) Dopo aver partecipato, senza successo alla trattativa privata indetta dal comune di Cinisello Balsamo per l’affidamento del servizio di smaltimento di varie tipologie di rifiuti, la DDB Ecologia s.r.l. proponeva il ricorso rubricato al n. 2183/99 per ottenere l’annullamento degli atti adottati dall’amministrazione comunale in esito alla gara, nonché la condanna, per responsabilità precontrattuale dell’amministrazione medesima, al risarcimento dei danni subiti.

Quest’ultima richiesta veniva accolta con la sentenza n. 5130 depositata in data 31 luglio 2000, che riconosceva la responsabilità del comune per la condanna tenuta nello svolgimento delle trattative e la conseguente obbligazione risarcitoria dei danni derivati dall’illecito accertato.

Al fine di definire la misura del pregiudizio risarcibile, la sentenza affermava l’obbligo dell’amministrazione di "richiedere all’impresa ricorrente di fornire tutta la documentazione attestante gli oneri sostenuti in occasione delle trattative ed in vista dell’esecuzione del contratto e determinare, di conseguenze, l’importo da offrire alla parte lesa, entro il termine di novanta giorni, sulla base di allegazioni chiaramente ed univocamente riferibili al rapporto controverso, valutando come risarcibili le sole spese sicuramente sopportate dall’impresa nella fase delle trattative al fine di apprestare l’organizzazione aziendale al regolare espletamento del servizio oggetto del contratto".

La pronuncia conteneva anche la condanna del comune soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in £.6.000.000.

La sentenza veniva appellata dal comune con atto notificato in data 10.10.2000.

2) Con il ricorso in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 10, primo comma, l. n. 205/2000, la società chiede che, nelle more del giudizio di appello, siano adottate le misure necessarie a garantire l’effettività della tutela della situazione soggettiva riconosciuta dalla sentenza e in particolare che, previo accertamento del comportamento omissivo serbato dall’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia (attivazione della procedura risarcitoria e pagamento delle spese processuali), si proceda alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte.

Con note depositate all’odierna camera di consiglio la società rappresentava di aver ricevuto, in data successiva all’instaurazione del presente giudizio, notifica dell’istanza proposta dall’amministrazione appellante, di sospensione della sentenza della cui esecuzione di tratta. La parte ha comunque insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate, richiamandosi alle previsioni di cui all’art. 10 della L. n. 205/2000.

3) In base a tale disposizione la proposizione dell’appello non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata e, in proposito, il Giudice di primo grado può esercitare tutti i poteri propri del giudizio di ottemperanza al giudicato. In applicazione di tale disciplina il Collegio deve quindi garantire alla società ricorrente le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione della sentenza, anche in pendenza della domanda cautelare di sospensione successivamente proposta avanti al Consiglio di Stato.

La sentenza della Sezione ha imposto all’amministrazione comunale di dare avvio alla procedura per la liquidazione dell’importo da offrire alla ricorrente a ristoro del danno subito, la cui misura deve essere ragguagliata alle spese inutilmente sostenute nella conduzione delle trattative e per la predisposizione delle misure organizzative necessarie in vista dell’espletamento del servizio appaltato.

Non avendo l’amministrazione posto in essere alcuna iniziativa in proposito, il Collegio dispone che si proceda all’esecuzione della sentenza con le modalità seguenti:

- la società ricorrente provvederà a fornire all’amministrazione la documentazione indicata in sentenza e attestante gli oneri sostenuti dei quali pretende il ristoro;

- nei successivi trenta giorni l’amministrazione comunale, sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza, provvederà a definire l’importo da offrire alla parte ricorrente a titolo di risarcimento, da liquidare mediante mandato di pagamento emesso entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 35, secondo comma, D.Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7 l. n. 205/2000;

- qualora le parti raggiungano l’accordo sulla misura dell’importo così definito, il relativo atto con la sottoscrizione dei rispettivi rappresentati legali deve essere depositato presso la segreteria della sezione, per la definizione del presente giudizio;

- qualora, invece, la proposta dell’amministrazione comunale non sia accettata dalla parte ricorrente, il Collegio procederà alla determinazione della somma dovuta e all’adozione delle ulteriori misure necessarie;

- per gli adempimenti successivi alle suindicate evenienze il Collegio, con espressa riserva di nomina di commissario ad acta, rinvia le parti alla camera di consiglio del 14 giugno 2001.

Quanto alle spese del giudizio liquidate dalla sentenza n. 5130/2000, il Collegio assegna all’amministrazione comunale il termine di giorni venti dalla comunicazione della presente decisione per l’emissione, in favore della parte ricorrente, del mandato di pagamento della somma liquidata, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di notifica della sentenza suindicata.

Le spese del presente giudizio sono rinviate alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 624/01 così dispone:

- accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, ordina al Sindaco di Cinisello Balsamo di procedere agli adempimenti indicati in motivazione nei termini parimenti ivi indicati;

- rinvia per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 14 giugno 2001.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 14 marzo 2001 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:

Ezio Maria Barbieri – presidente

Domenico Giordano – cons. est.

Raffaello Sestini – ref.

Depositata il 30 marzo 2001.

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