Giust.it

Giurisprudenza
n. 7/8-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Decreto presidenziale 26 giugno 2001 n. 523 - Pres. Mariuzzo - Università degli Studi Di Brescia (Avv.ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed altri (n.c.).

Atto amministrativo - Partecipazione al procedimento - Potere cautelare del G.A. - Al fine di consentire all’avente diritto di partecipare al procedimento stesso - Individuazione - Ordine di esibizione degli atti e divieto di concludere il procedimento prima che sia scaduto il termine assegnato per la presentazione dell’intervento - Possibilità.

Nel caso in cui deve essere riconosciuto ad un soggetto (nella specie, all’Università degli Studi di Brescia) un interesse diretto, attuale e concreto a partecipare al procedimento amministrativo (nella specie si trattava di un procedimento volto all’emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2, 2° comma del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419), il G.A. può ordinare in via cautelare al responsabile del procedimento di dar corso all’immediato rilascio a favore dell’avente diritto, se del caso anche via telefax, della richiesta documentazione con contestuale prefissione di termine adeguato per consentire la produzione agli atti del procedimento in essere dell’intervento da parte dello stesso e può vietare al medesimo responsabile di concludere il procedimento prima che sia scaduto il termine assegnato per la presentazione dell’intervento da parte dell’avente diritto.

 

 

Registro Ordinanze: 523 / 2001
Registro Generale: 707/2001

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

BRESCIA

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso n.707/2001 proposto dalla

UNIVERSITA’ degli STUDI di BRESCIA,

in persona del Rettore pro tempore, Dr. Prof. Augusto Preti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, via XXV Aprile, 32;

contro

il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI,

in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

e

il Prof. SICILIA Francesco,

quale Direttore Generale della Direzione Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,

in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 12.6.2001, n. 409, con cui il Direttore generale in epigrafe ha respinto la richiesta della ricorrente Università di partecipare al procedimento volto all’emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2, 2° comma del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Rilevato:

che con il suddetto ricorso, depositato il 26 giugno 2001, la ricorrente ha richiesto l’emissione in via provvisoria ed inaudita altera parte di innominata misura cautelare ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.71, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, idonea a consentire la sua partecipazione alla procedura istruttoria allo stato tuttora in corso presso il resistente Ministero;

Visto l’art. 2, 1° e 2° comma del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419;

Rilevato:

che in base a quanto prescritto dalla suddetta norma il Presidente del Consiglio dei Ministri può alternativamente disporre, previa istruttoria da parte dei Ministeri competenti, la privatizzazione, la trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero la fusione o unificazione strutturale degli enti pubblici indicati nella tabella A allegata allo stesso D.Lgs.;

che l’emissione dell’indicata statuizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri è effettuata con uno o più elenchi approvati con relativo decreto della stessa Autorità da adottarsi entro il 30.6.2001;

che fra gli stessi enti è prevista nella richiamata tabella la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani";

che con il provvedimento in questa sede impugnato il Direttore Generale del resistente Ministero ha respinto l’istanza avanzata dalla deducente Università con nota del suo Rettore in data 9.4.2001, avente ad oggetto la partecipazione al procedimento istruttorio medio tempore attivato, previo rilascio alla stessa di copia di tutti i pareri già espressi da parte degli enti e degli organi interessati;

Ritenuto:

che il ricorso si presenta assistito, quanto meno in questa fase di sommaria delibazione, dal fumus boni iuris, tenuto conto che, a norma del ricordato art. 2, 2° comma del D.Lgs. 29.10.1999, n. 419, deve essere riconosciuto all’Università degli studi di Brescia un interesse diretto, attuale e concreto a partecipare al procedimento amministrativo in questione;

che detta legittimazione procedimentale va individuata nella circostanza che l’adottanda misura di razionalizzazione può coincidere con la trasformazione della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" in struttura scientifica universitaria con conseguente successione da parte della ricorrente nei rapporti attivi e passivi e nella titolarità di beni mobili ed immobili delle strutture e delle attrezzature dell’ ente in questione, così come stabilito dal successivo art. 4, 3° comma del menzionato D.Lgs.;

Considerato:

che pare conseguentemente che sia stato arbitrariamente negato all’Università degli studi di Brescia il rilascio di copia degli atti acquisiti al procedimento e che sia stata del pari illegittimamente interdetta la partecipazione della stessa a quest’ultimo;

che sembra all’opposto possibile affermare che, nell’anzidetto quadro normativo, così come integrato dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 7.8.1990, n. 241, la partecipazione al visto procedimento, ove tempestivamente richiesta, non possa essere né ostacolata sotto alcun profilo, né impedita nel corso dell’istruttoria affidata al competente Ministero in danno di quanti siano legittimati ad intervenirvi;

che quanto alla ragione addotta nella specie a giustificazione del provvedimento impugnato la stessa appare altrettanto illegittimamente anticipatrice della conclusione del procedimento, quasi che l’espressione del parere reso da parte dell’ente interessato abbia valore pozione e comunque assorbente rispetto a quelli delle commissioni parlamentari competenti per materia, nonché di quello del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che di ogni altro ente legittimato alla partecipazione ed in quanto tale interessato alla sua positiva conclusione;

che sussistono gli illustrati presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza sul rilievo che per l’adozione dell’eventuale misura di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri è previsto il ridetto termine del 30.6.2001 e che prima di detta data non è prevista alcuna camera di consiglio di parte della Sezione per l’esame dell’istanza incidentale, decorso il termine prescritto dall’art. 36, 2° comma del R.D. 17.8.1907, n. 642;

P.Q.M.

in accoglimento in via provvisoria della prodotta istanza incidentale di misura cautelare

ORDINA

al Prof. Francesco Sicilia nella sua qualità di Direttore Generale del resistente Ministero di dar corso all’immediato rilascio a favore dell’istante, se del caso anche via telefax, della richiesta documentazione con contestuale prefissione di termine adeguato per consentire la produzione agli atti del procedimento in essere dell’intervento da parte della stessa

FA DIVIETO

allo stesso Direttore Generale di concludere nel contempo il procedimento istruttorio prima che sia scaduto il termine assegnato per la presentazione dell’intervento da parte della ricorrente Università degli studi

FA SALVA

ogni diversa successiva statuizione da parte della Sezione;

MANDA

alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 26 giugno 2001

dott. Francesco Mariuzzo

Copertina