TAR LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 22 agosto 2001 n. 722 - Pres. ed Est. Mariuzzo - Sodexho Italia S.p.a. (Avv.ti F. Setti, C. Ribolzi, G. Cocco e R. Invernizzi) c. Comune di Collegno (Avv.ti F. Noschese e F.C. Pipitone).
Giustizia amministrativa - Sentenza - Sentenza in forma abbreviata - Ex art. 9 L. n. 205/2000 - Nel caso di gare di appalto disciplinate dal diritto comunitario - Possibilità - Sussiste - Riferimento all’art. 2 della direttiva generale ricorsi 21 dicembre 1989, n. 665.
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - In violazione del generale principio di proporzionalità - Illegittimità - Fattispecie.
La decisione della controversia con sentenza con motivazione abbreviata, prevista dall’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205, può essere adottata per le tutte le controversie in materia di gare disciplinate (sia pure in maniera concorrente) dal diritto comunitario, trovando applicazione al riguardo l’art. 2 della direttiva generale ricorsi 21.12.1989, n. 665, che fa obbligo al Giudice amministrativo di adottare ogni più sollecita misura idonea ad emendare la procedura di gara e ad evitare che il decorso del tempo renda successivamente esperibile solo il diverso e subordinato rimedio del risarcimento del danno (1).
L’Amministrazione in sede di gara per il conferimento di un pubblico appalto deve osservare il generalissimo principio di proporzionalità, che fa obbligo all’Amministrazione stessa di prescegliere ogni necessaria ed idonea misura in sede di gara, ma strettamente proporzionata alle singole ed effettive mende riscontrate (2).
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(1) Cfr. Corte del Lussemburgo 20 ottobre 1999, n. 81/98.
Ha osservato in particolare il TAR Lombardia che, sotto questo peculiare aspetto, l’innovativa possibilità di definizione immediata del merito del ricorso appare misura riassumibile nel menzionato quadro normativo europeo, quale strumento di sollecita definizione non soltanto d’istanze cautelari, ma dello stesso merito del ricorso, che appare anzi risultato più marcatamente satisfattivo delle esigenze delle parti in causa e, in particolare, di quelle dell’Amministrazione appaltante a conseguire il definitivo chiarimento dell’insorta controversia ed a dare ulteriore e legittimo impulso all’intrapresa azione amministrativa.
(2) Alla stregua di tale principio il TAR Lombardia ha ritenuto illegittima - perchè violava il principio di proporzionalità - la impugnata esclusione dalla procedura d’appalto (nella specie, per affidamento del servizio di ristorazione collettiva) della società ricorrente, disposta dalla stazione appaltante per l’asserita non riconducibilità della cifra indicata per l’acqua minerale ai prezzi di mercato, per la sussistenza di errori di calcolo e, inoltre, per la presenza nel corpo dell’offerta economica di cinque correzioni, non confermate né sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente.
Ha osservato in proposito il Tribunale che, in disparte restando la possibile inclusione o meno di detta offerta in quella complessiva da individuarsi in base al bando di gara, il costo dell’acqua minerale restava comunque prestazione meramente eventuale mentre, a fronte di dubbi in ordine alla sua oggettiva attendibilità, la Commissione di gara avrebbe potuto e dovuto se del caso attivare i propri poteri d’ufficio volti a conseguire precisazioni e chiarimenti da parte della ricorrente.
Ad eguale conclusione doveva inoltre pervenirsi, secondo il TAR Lombardia, per ciò che concerneva l’errore di calcolo, atteso che tale errore era di sole L. 24.300, il che doveva considerarsi oggettivamente irrilevante alla stregua dell’offerta totale ammontante a complessive L. 4.579.738.023 ed appariva ragionevolmente imputabile ad esigenze di mero arrotondamento delle singole voci analitiche di prezzo.
Sul principio di proporzionalità nella gare di appalto v. in precedenza TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III, sentenza 30 ottobre 2000 n. 6158, in www.giustamm.it, n. 12/2001, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2000-6158.htm
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare, del provvedimento 5.7.2001 n. 496, con cui il Responsabile del procedimento d'appalto concorso per affidamento Global-Service del servizio di ristorazione collettiva, ivi compresa la fornitura di alimenti per asili nido per il periodo presunto 1.7.01 - 30.6.07, ha dichiarato l’offerta della ricorrente "come non presentata" e degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI COLLEGNO
Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e, uditi, altresì, i difensori delle parti;
Visto l’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205;
Rilevato:
che i difensori delle parti sono stati resi edotti della possibilità di definizione immediata del presente giudizio in base a quanto stabilito dalla norma sopra richiamata;
che il difensore del resistente Comune ha dato atto a verbale che quest’ultimo non intende proporre regolamento di competenza davanti al Consiglio di Stato;
Ritenuto:
che l’adozione da parte del Collegio del modello di sentenza con motivazione abbreviata previsto dal ricordato art. 9 trae fondamento dal rilievo che, trattandosi nella specie di gara concorrentemente disciplinata dal diritto comunitario, trova applicazione al riguardo l’art. 2 della direttiva generale ricorsi 21.12.1989, n. 665, che fa obbligo al Giudice amministrativo di adottare ogni più sollecita misura idonea ad emendare la procedura di gara e ad evitare che il decorso del tempo renda successivamente attingibile solo il diverso e subordinato rimedio del risarcimento del danno (cfr. Corte del Lussemburgo 20.10.1999, n.81/98);
che sotto questo peculiare aspetto l’innovativa possibilità di definizione immediata del merito del ricorso appare misura riassumibile nel menzionato quadro normativo europeo, quale strumento di sollecita definizione non soltanto d’istanze cautelari, ma dello stesso merito del ricorso, che appare anzi risultato più marcatamente satisfattivo delle esigenze delle parti in causa e, in particolare, di quelle del resistente Comune a conseguire il definitivo chiarimento dell’insorta controversia ed a dare ulteriore e legittimo impulso all’intrapresa azione amministrativa;
Considerato:
che la disposta esclusione dalla procedura d’appalto in questione è stata puntualmente motivata dal Responsabile del procedimento con l’assunta non riconducibilità della cifra indicata per l’acqua minerale ai prezzi di mercato, per la sussistenza di errori di calcolo e, inoltre, per la presenza nel corpo dell’offerta economica di cinque correzioni, non confermate né sottoscritte dal legale rappresentante dell’offerente;
che a tale stregua il prodotto ricorso è fondato, poiché, in disparte restando la possibile inclusione o meno di detta offerta in quella complessiva da individuarsi in base al bando di gara, il costo dell’acqua minerale restava comunque prestazione meramente eventuale mentre, a fronte di dubbi in ordine alla sua oggettiva attendibilità, la Commissione di gara avrebbe potuto e dovuto se del caso attivare i propri poteri d’ufficio volti a conseguire precisazioni e chiarimenti da parte della ricorrente;
che eguale conclusione deve essere assunta in ordine alla seconda censura introdotta, posto che l’errore di calcolo individuato dalla Commissione è di sole L. 24.300, il che è oggettivamente irrilevante alla stregua dell’offerta totale ammontante a complessive L. 4.579.738.023 ed appare ragionevolmente imputabile ad esigenze di mero arrotondamento delle singole voci analitiche di prezzo;
che, infine, anche il terzo motivo è egualmente da accogliere, non configurandosi alcun dubbio in ordine alla provenienza ed all’autenticità dell’offerta presentata dalla ricorrente dopo l’apertura del relativo plico da parte della Commissione di gara;
che in ordine alle constatate correzioni le stesse non potevano che apparire egualmente ininfluenti in ordine all’individuazione degli oggettivi termini dell’offerta ritualmente prodotta, risultando chiaramente percepibili e dunque controllabili il costo unitario della singola fornitura ed il consumo annuo previsto;
che in conclusione l’impugnata esclusione viola il generalissimo principio di proporzionalità, che faceva obbligo all’Amministrazione di prescegliere ogni necessaria ed idonea misura in sede di gara, epperò strettamente proporzionata alle singole ed effettive mende riscontrate;
che in relazione a quanto sopra compete dunque alla Commissione di gara l’obbligo di rinnovare l’esame dell’offerta presentata dalla Sodexo Italia S.p.A prima di dar corso a nuova gara e di pronunciare, atteso che altra impresa concorrente risulta essere stata esclusa dalla gara, la corrispondente aggiudicazione in favore della ricorrente, in difetto di diversi elementi preclusivi;
che il ricorso deve essere conclusivamente accolto nei suesposti termini;
che le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione della relativa nota, in complessive L. 10.000.000 (diecimilioni), che possono restare a carico del Comune di Collegno limitatamente a L. 5.000.000, oltre ad oneri di legge, sussistendo giusti motivi per compensare la restante parte fra le parti in causa;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara;condanna il Comune di Collegno a corrispondere a Sodexo Italia S.p.A. la complessiva somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni), oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, pari alla metà delle stesse spese, così come liquidate in motivazione; compensa fra le parti la restante metà.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 22 Agosto 2001.
Depositata in data 22 agosto 2001.