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n. 12-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Ordinanza 27 novembre 2001 n. 830 - Pres. Mariuzzo, Est. Caputo - Massaroli Perani Metalli S.p.a. (Avv. Bertuzzi) c. Comune Di Concesio (Avv. Gorlani), Metalwork S.p.a. (Avv. Morabito) ed altro (n.c.) - (accoglie).

Industria e commercio - Piano insediamenti produttivi - Bando di concorso per l’assegnazione delle aree - Previsione del requisito, a pena di esclusione, che richiede preesistenza nel territorio comunale dell'insediamento produttivo - Appare illegittima - Ragioni.

Appare illegittima la prescrizione di un bando di assegnazione aree P.I.P. che richiede preesistenza nel territorio comunale dell'insediamento produttivo quale requisito stabilito a pena d'esclusione per concorrere all'assegnazione delle aree, atteso che tale requisito, oltre a non essere indicato dall'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è in contrasto con le norme di fonte comunitaria sul diritto di stabilimento (artt. 43 Trattato CEE) nonchè con il principio di proporzionalità (sembrando più razionale prevedere a tale scopo la sola preferenza).

 

 

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare, delle delibere della Giunta municipale 9.5.01, n. 117, di assegnazione aree PIP di Campagnole dove esclude la ricorrente e 29.8.01, n. 228, di approvazione verbali n. 5 e n. 6, graduatoria definitiva ed atti connessi

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CONCESIO

METALWORK SPA

Udito il relatore Cons. ORESTE MARIO CAPUTO e, uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato:

che la prescrizione del bando impugnata, relativa alla preesistenza nel territorio comunale dell'insediamento produttivo quale requisito stabilito a pena d'esclusione per concorrere all'assegnazione delle aree, oltre a non essere indicata dall' art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, appare in contrasto con le norme di fonte comunitaria sul diritto di stabilimento (artt. 43 Trattato CEE);

che conseguentemente la sollevata eccezione per l’omessa tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico va respinta, dovendo essere disapplicata la disposizione regolamentare di cui all’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G., laddove subordina l’attuazione del P.I.P. al preeinsediamento delle attività produttive sul suolo comunale;

che in ogni caso il perseguimento del fine della razionalizzazione degli insediamenti produttivi ben avrebbe potuto essere realizzato con applicazione del generale principio di proporzionalità, sembrando più razionale prevedere a tale scopo la sola preferenza;

che, inoltre, socio della ricorrente è il proprietario delle aree ricompresse nell’ambito del P.I.P., che legittimamente aspira ad essere assegnatario di una di esse, come del resto previsto dalla stessa norma del bando per le aziende ammesse alla procedura di assegnazione dei singoli lotti, che attribuisce in tale evenienza un rilevante punteggio;

Visto l’art. 21, ottavo comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 3 della Legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 27 novembre 2001.

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