TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 13 aprile 2002 n. 694 - Pres. Mariuzzo, Est. Tricarico - Ostini (Avv.ti Passaro e Senini ) c. Prefetto di Brescia (Avv.ra Stato) - (accoglie).
1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni di p.s. - Per l’esercizio dell’attività di vigilanza - Rilascio - Presupposti da valutare - Individuazione - Diniego - Motivato con riferimento alla circostanza che il numero e l’importanza degli Istituti di vigilanza privata già esistenti sul territorio sarebbero in grado di far fronte alle esigenze dell’utenza - Illegittimità - Ragioni.
2. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni di p.s. - Per l’esercizio dell’attività di vigilanza - Diniego - Motivato con riferimento alla circostanza che l’istante è già titolare di più autorizzazioni di p.s. in sedi vicine - Illegittimità - Ragioni.
1. L’Autorità prefettizia, nel rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza, deve valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi di cui all’art. 136 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e, cioè, la capacità tecnica in capo al richiedente, ed il difetto di altri istituti similari che, per numero o importanza, siano di impedimento al rilascio stesso; la valutazione della presenza di altri istituti di vigilanza va tuttavia effettuata in modo tale da evitare ogni forma di dirigismo nel settore considerato e di salvezza di eventuali posizioni dominanti, conformemente al principio della libera concorrenza (cfr. att. 82 e 82 del Trattato, versione consolidata).
E’ pertanto illegittimo il diniego di rilascio di una autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza motivato con riferimento alla circostanza che il numero e l’importanza degli Istituti di vigilanza privata già esistenti sul territorio sarebbero in grado di far fronte alle esigenze dell’utenza, dato che, nel quadro di un crescente mercato della sicurezza pubblica, ciò integra una palese violazione del principio di concorrenza, che deve essere assicurato per attività imprenditoriali, quale deve qualificarsi quella in esame, escluse da ogni potestà di contingentazione.
2. E’ illegittimo il diniego di rilascio di una autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza motivato con riferimento alla circostanza che l’istante è già titolare di più autorizzazioni di p.s. in sedi vicine, atteso che la titolarità delle dette autorizzazioni non comporta ex se la presenza costante e assidua in sede del soggetto cui la stessa è attribuita, essendo a tal fine sufficiente che quest’ultimo svolga un’attenta attività di direzione, ben potendo il medesimo comunque demandare compiti esecutivi ad altri soggetti, del cui operato comunque rimane responsabile nei confronti della clientela.
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare
del provvedimento prefettizio 3.5.2000 n.44/PA/VIG PRIV denegante autorizzazione a gestire istituto di vigilanza, nonché dei successivi decreti prefettizi emanati in ottemperanza alle ordinanze cautelari di accoglimento della relativa istanza, impugnati con i motivi aggiunti;
(omissis)
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che l’istanza del ricorrente, tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per gestire un Istituto di vigilanza, televigilanza, scorta valori ed antitaccheggio nella provincia di Brescia, è stata respinta dal Prefetto della citata provincia col provvedimento qui gravato sul rilievo che, essendo l’istante già titolare di più autorizzazioni di P.S. (Istituto di investigazioni private in Brescia, nelle province di Bergamo e di Sondrio, nonché Istituto di vigilanza in Verona), avrebbe dovuto dimostrare "la possibilità di garantire una assidua opera di direzione e di sorveglianza sull’andamento di entrambe le attività", e sull’ulteriore circostanza del già sufficiente numero degli Istituti di vigilanza esistenti a garantire le esigenze di pubblico interesse;
- che, tuttavia, la titolarità delle dette autorizzazioni non comporta ex se la presenza costante e assidua in sede del soggetto cui la stessa è attribuita, essendo a tal fine sufficiente e necessario esclusivamente che questi svolga un’attenta attività di direzione, peraltro ben ipotizzabile in ragione della vicinanza geografica delle sedi interessate e dell’oggetto degli Istituti considerati, ben potendo il medesimo comunque demandare compiti esecutivi ad altri soggetti, del cui operato comunque rimane responsabile nei confronti della clientela;
-che, pertanto, la procedente Autorità è incorsa nel denunciato eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta;
- che i suddetti vizi appaiono rincarati dalla concorrente omissione di attività istruttoria in ordine alle suddette circostanze;
- che quanto al diverso rilievo che gli Istituti di vigilanza presenti sul territorio, sarebbero sufficienti a garantire le esigenze di pubblico interesse, va osservato che, nel quadro di un crescente mercato della sicurezza pubblica, ciò integra una palese violazione del principio di concorrenza, che deve essere assicurato per attività imprenditoriali quale deve qualificarsi quella in esame, di per sé conseguentemente esclusa da ogni potestà di contingentazione;
- che, con ordinanza cautelare 1.12.00 n. 770, questa Sezione ha accolto la relativa domanda, sulla base della fondatezza delle dedotte mancata valutazione della capacità tecnica ed insufficienza e genericità della motivazione, invitando il Prefetto a rideterminarsi sull’istanza del ricorrente;
- che a seguito di ordinanza cautelare 1.12.2000, n. 770, è stato emesso il secondo provvedimento prefettizio 21.05.01 prot. n. 44/II/Ist.Vig.Priv., col quale è stata nuovamente respinta l’istanza di cui trattasi, sulla rilevata circostanza che "il numero e l’importanza degli Istituti di Vigilanza Privata già esistenti sul territorio" sarebbero "in grado di far fronte alle esigenze dell’utenza" e che le valutazioni fatte renderebbero "superfluo l’esame della capacità tecnica dell’interessato";
- che avverso tale decreto sono stati presentati motivi aggiunti, con incidentale domanda cautelare, fondata sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 134, 135 e 136 del R.D. 18.06.31, n. 773 e della L. 7.08.90, n. 241, nonché sull’eccesso di potere per carente e contraddittoria motivazione, per errore nei presupposti e per illogicità manifesta;
- che, con ordinanza 7.09.01 n. 661, questo Tribunale ha accolto la detta domanda cautelare, evidenziando la reiterata omessa valutazione della capacità tecnica del ricorrente ed invitando nuovamente il Prefetto di Brescia a rideterminarsi sull’istanza in questione;
- che quest’ultimo ha, infine, emanato il decreto 19.11.01 prot. n. 44/II/IST.VIG.PRIV., col quale ancora ha respinto la domanda di autorizzazione in questione, affermando, che, mentre si poteva "ritenere acquisita la capacità tecnica" dell’istante "per condurre un istituto di vigilanza privata", si configurava nella specie il rischio che, in considerazione del carattere personale delle autorizzazioni di polizia, e l’interessato non fosse in grado di "seguire contemporaneamente e direttamente tutti gli istituti di cui è titolare e in più quello per il quale si chiede la licenza";
- che anche avverso il citato decreto sono stati proposti motivi aggiunti, previa sospensiva, fondati sui medesimi vizi sopra citati;
- che in camera di consiglio, il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione per l’emissione di una sentenza con motivazione abbreviata, dopo che i difensori delle parti sono stati resi edotti di tale possibilità;
- che, in proposito, va rilevato che l’Autorità prefettizia, nel rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza, deve valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi di cui all’art. 136 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e, cioè, della capacità tecnica in capo al richiedente, oltre al difetto di altri istituti similari che, per numero o importanza, siano di impedimento al rilascio stesso;
- che per quanto concerne detta ultima previsione la lettura della norma deve essere necessariamente adeguata all’esigenza di evitare ogni forma di dirigismo nel settore considerato e di salvezza di eventuali posizioni dominanti, il che contrasterebbe, infatti, frontalmente con il principio di genesi comunicativa della libera concorrenza (cfr. att. 82 e 82 del Trattato, versione consolidata);
- che nella specie alcun ulteriore richiamo ad altri istituti di vigilanza è contenuto nel decreto da ultimo impugnato;
- che non sussiste l’indicata violazione dell’art. 8 del R.D. 8.6.1931, n. 773, la quale prevede il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, atteso che nel caso concreto non si determina alcuna interposizione di persona e la responsabilità per l’andamento dell’azienda rimane imputabile al ricorrente;
- che il ricorso de quo deve ritenersi fondato e perciò deve essere accolto;
- che da ciò consegue l’obbligo del Prefetto di rilasciare la richiesta autorizzazione in difetto di diversi elementi ostativi;
- che le spese di giudizio, ivi compresi le competenze e gli onorari di difesa, restano a carico della parte soccombente e possono essere liquidate in complessivi € 3.765,00 (tremilasettecentosessantacinque), oltre ad oneri di legge;
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.765,00 (tremilasettecentosessantacinque), a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
BRESCIA, 5 febbraio 2002
Depositata il 13 aprile 2002.