TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 23 aprile 2002 n. 787 – Pres. Mariuzzo, Est. Farina - Radici Tessuti s.p.a. (Avv. Y. Messi) Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) Textulan S.A. ed altri (Avv.ti I. e M. Gorlani e G. Tanzarella).
1. Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva – Di una singola impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo d’imprese – Sussiste – Fattispecie relativo a raggruppamento temporaneo costituendo.
2. Contratti della P.A. – Gara – Certificato ISO 9000 - Rilasciato da organismo certificatore abilitato aderente EA/IAF – Produzione di un certificato ISO rilasciato da organismo non aderente all’EA o all’IAF - Esclusione – Va disposta.
3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento in s.g. – Possibilità di condannare la P.A. al risarcimento in forma specifica – Sussiste – Condizioni – Fattispecie.
1. Sussiste la legittimazione delle singole imprese partecipanti alla gara in forma di raggruppamento ad impugnare la deliberazione di aggiudicazione, atteso che sussiste l’interesse di ciascuna impresa a svolgere le censure di illegittimità avverso la deliberazione di aggiudicazione, senza che il mancato coinvolgimento delle altre imprese facenti parte del raggruppamento comporti una limitazione del diritto di azione a difesa dei propri interessi (alla stregua del principio è stata ritenuta sussistente la legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione ad una impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo che non risultava ancora costituito).
2. Va esclusa da una gara di appalto una impresa che, in violazione di quanto previsto dal bando, ha prodotto un certificato di qualità diverso da quello prescritto (nella specie il bando di gara richiedeva che le ditte aspiranti alla partecipazione alla gara comprovassero, a pena di non ammissione, il possesso di "certificazione ISO 9000 rilasciata da organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA", mentre una impresa aveva prodotto una certificazione rilasciata da organismo certificatore non riconducibile al tipo indicato dal bando, in quanto non aderente all’EA o all’IAF).
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 1°, della L. n. 1034/71, così come sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, va accolta la richiesta di risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione nel caso in cui, in sede di annullamento in s.g. dell’aggiudicazione di un appalto, risulti che la ricorrente sia la miglior offerente, ove non sia ancora intervenuta la sottoscrizione del contratto (alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Lombardia ha condannato l’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno, affermando obbligo per l’Amministrazione stessa di attribuire la fornitura dei materiali alla ricorrente, seconda classificata, con l’onere di sopportare, se del caso, gli eventuali maggiori costi relativi ai prodotti forniti, oggettivamente riscontrabili, dovuti al tempo intercorso tra la mancata aggiudicazione e l’esecuzione della fornitura).
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del 30.10.01 n.2/2/2202, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato l’A.T.I. controinteressata aggiudicataria della gara per la fornitura di impermeabili e combinazioni di tessuto indetta dall’Amministrazione resistente, con ogni conseguente statuizione in ordine all’aggiudicazione al concorrente secondo qualificato o, in subordine, al risarcimento dei danni da quest’ultimo patiti.
(omissis)
FATTO
Il Ministero della Difesa ha indetto una gara a licitazione privata per la fornitura di impermeabili e combinazioni di tessuto, con procedura ristretta, al prezzo base di £. 8.100.000.000, secondo i criteri indicati dalla direttiva CE 93/36 e dall’art.19 del D.lgs. n.358/92, così come modificato dall’art.16 del D.lgs. n.402/98.
Presentavano richiesta di partecipazione alla gara e venivano invitati alla stessa, fra gli altri, il Raggruppamento temporaneo costituito da Radici Tessuti S.p.A., Lovers S.r.l. e SC Lovers Romania SA, di cui è capogruppo Radici Tessuti S.p.A, odierna ricorrente, ed il Raggruppamento temporaneo costituito da Textulan SA, SC Resiconf SA, Picena Manifatture S.r.l., Manifatture le Cotoniere Lombarde S.p.A e Tessitura Fibre Artificiali A.Lazzati & C. S.p.A, con capogruppo Textulan SA, odierne controinteressate.
Il bando di gara indicava al punto 9 le condizioni minime per la partecipazione alla gara : fra queste, alla lettera b), "dichiarare in domanda, allegandone copia, possesso Certificazione ISO 9000 rilasciata organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA".
Il possesso della certificazione di qualità ISO 9000 veniva ribadito nella lettera di invito, trasmessa alle ditte ammesse a partecipare alla gara, la quale al punto 5, dopo aver precisato che le tutte le fasi di lavorazione sarebbero avvenute in regime di qualità secondo i piani di qualità che le imprese avrebbero dovuto elaborare in aderenza alla normativa UNI ENI ISO 9000, richiedeva, a pena di nullità, la dichiarazione della conservazione dei requisiti, di cui alla documentazione già presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara, al momento di svolgimento della stessa.
In esito alle operazioni di gara, la graduatoria finale vedeva collocata al primo posto, quale miglior offerente, l’associazione temporanea di imprese avente come capogruppo la società Textulan SA (da ora A.T.I. Textulan), mentre l’associazione temporanea ricorrente, avente come capogruppo la società Radici S.p.A. (da ora A.T.I. Radici) si collocava al secondo posto.
L’aggiudicazione a favore dell’A.T.I. controinteressata veniva, tuttavia, momentaneamente sospesa in ragione della necessità di verificare la validità del certificato ISO 9000 prodotto dalla ditta Resiconf, facente parte del suddetto raggruppamento.
Pur essendo stato accertato che il certificato ISO 9000 presentato dalla Resiconf era scaduto di validità, la gara veniva portata a termine, con la formulazione della graduatoria definitiva, la quale vedeva confermata al primo posto l’A.T.I. Textulan, in composizione, tuttavia, diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione, risultando esclusa dal raggruppamento la società Resiconf, avendo la capogruppo assicurato l’assunzione diretta a proprio carico della quota di fornitura originariamente affidata a quest’ultima.
A tale proposito il Ministero dava atto, a seguito degli accertamenti effettuati, della capacità della società Textulan di assorbire e farsi carico della parte di fornitura inizialmente affidata alla Resiconf.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata A.T.I. Textulan ed agli atti ad esso connessi, l’A.T.I. Radici proponeva il presente gravame, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
Il raggruppamento facente capo a Textulan, comprendente la ditta Resiconf, non ha comprovato per tutte le componenti, il possesso della certificazione ISO 9000, così come richiesto dal bando di gara, e cioè della certificazione rilasciata da organismo certificatore operante in Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA .
Per effetto delle prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito il raggruppamento non avrebbe dovuto essere invitato alla gara, o, quanto meno, una volta accertata la non corrispondenza della documentazione esibita rispetto a quella richiesta a pena di nullità, avrebbe dovuto essere escluso.
La decisione assunta dalla Commissione di mantenere in gara il raggruppamento facente capo alla società Textulan, con la sola esclusione della ditta Resiconf, appare illegittima in quanto assunta in palese violazione del principio generale della perfetta identità soggettiva tra coloro che prendono parte alle varie fasi della gara - dalla prequalificazione, alla gara vera e propria, sino all’aggiudicazione - nel rispetto dell’affidabilità dei soggetti che partecipano alle pubbliche gare e del principio di buona amministrazione.
Infatti, a seguito delle determinazioni assunte dalla Commissione di gara, il soggetto aggiudicatario e futuro sottoscrittore del contratto di fornitura con il Ministero risulta essere soggetto diverso rispetto a quello che ha partecipato alla gara, attesa la diversa composizione del raggruppamento aggiudicatario rispetto a quello che ha chiesto di presentare la propria offerta.
Si è costituto in giudizio il Ministero della Difesa, ribadendo la legittimità dell’operato della Commissione di gara e della disposta aggiudicazione della fornitura all’A.T.I. Textulan.
Si è, del pari, costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato, la cui difesa ha concluso chiedendo la reiezione della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati.
In modo particolare l’A.T.I. Textulan ha ribadito la legittimità della disposta aggiudicazione, nonostante l’estromissione in corso di gara della ditta Resiconf dalla composizione del raggruppamento, in quanto nella specie non si sarebbe verificata una variazione soggettiva del raggruppamento inizialmente ammesso alla gara: ciò in quanto, escluso l’inserimento di un nuovo componente al posto della ditta estromessa, la capogruppo si sarebbe data carico di assorbire la quota parte di fornitura originariamente affidata alla Resiconf.
Quanto, poi, alla contestata mancanza della certificazione richiesta dal bando di gara, l’A.T.I. Textulan rilava come la certificazione ISO indicata dalla Resiconf in sede di prequalificazione, certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa Nazionale rumeno, dovesse sostanzialmente ritenersi equivalente a quella richiesta dal bando, da cui la legittimità del disposto invito alla partecipazione alla gara.
Con ordinanza n.1120 del 30.11.2001 veniva accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Con ulteriori memorie le parti precisavano le proprie conclusioni.
All’udienza dell’25 gennaio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame l’A.T.I. Radici chiede l’annullamento dell’aggiudicazione della fornitura di materiale per il Ministero della Difesa disposta a favore dell’A.T.I. Textulan, nonché il risarcimento, anche in forma specifica, dei danni patiti per effetto degli atti illegittimamente assunti.
Le doglianze formulate in ricorso sono articolate in due ordini di motivi.
Lamenta, in primo luogo, l’A.T.I. ricorrente che il raggruppamento controinteressato non poteva ab origine essere invitato a partecipare alla gara, in quanto la ditta Resiconf, componente dello stesso così come indicato nella richiesta di invito, non è risultata in possesso della documentazione richiesta dal bando di gara relativamente alla certificazione ISO 9000.
La ditta Resiconf, pur avendo prodotto una certificazione di qualità ISO rilasciata dal Ministero della Difesa Nazionale rumeno, NG OMCAS, non avrebbe rispettato le prescrizioni del bando che imponevano l’allegazione di specifiche certificazioni di qualità rilasciate da organismi certificatori accreditati da organismi internazionali.
Da ciò l’illegittimità dell’invito e della ammissione alla partecipazione alla gara del raggruppamento facente capo a Textulan.
La certificazione prodotta dalla Resiconf è, poi, risultata scaduta di validità in data successiva alla partecipazione alla gara.
Per tale ultima ragione la Commissione di gara ha ritenuto di escludere la ditta dal raggruppamento, pur confermando l’aggiudicazione a favore dell’A.T.I. Textulan.
Detta circostanza ha dato luogo al secondo motivo di ricorso, in quanto la disposta esclusione della Resiconf dall’A.T.I Textulan, avrebbe determinato una diversa composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata in sede di prequalificazione e di gara, con conseguente attribuzione della quota di fornitura di cui si era data carico la Resiconf, alla capogruppo Textulan.
Nonostante la soluzione adottata e le assicurazioni circa la capacità tecnica della capogruppo di garantire anche la parte di fornitura di Resiconf, la diversa composizione avrebbe dato luogo, ad avviso della ricorrente, ad un soggetto diverso da quello che ha preso parte alla gara, con palese violazione dei principi generali in ordine all’unicità ed identità dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dalla controinteressata in ordine al difetto di legittimazione della ditta Radici a presentare il ricorso a nome proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. ricorrente, in quanto il suddetto raggruppamento non risultava ancora costituito al momento in cui è stato conferito il mandato alle liti alla ditta Radici, da cui l’invalidità della procura alle liti rilasciata dal rappresentante della ditta Radici quale mandatario del raggruppamento e per la tutela dell’interesse delle altre offerenti.
E’ stata in proposito affermata la sussistenza della legittimazione delle singole imprese partecipanti alla gara in forma di raggruppamento ad impugnare la deliberazione di aggiudicazione, atteso l’interesse di ciascuna impresa a svolgere le censure di illegittimità avverso la deliberazione impugnata, senza che il mancato coinvolgimento delle altre imprese facenti parte del raggruppamento comporti una limitazione del diritto di azione a difesa dei propri interessi.
Nella specie, peraltro, il raggruppamento facente capo alla ditta Radici, in corso di formazione durante la gara, è stato successivamente costituito ed ha ratificato ufficialmente l’operato della capogruppo nell’interesse delle imprese formalmente entrate a far parte dell’A.T.I. Radici.
Superate le eccezioni di rito, il ricorso è fondato, con particolare riguardo al primo motivo di doglianza.
E’, infatti, circostanza indiscussa il fatto che una delle ditte facenti parte del raggruppamento avente come capogruppo Textulan, non fosse in possesso della certificazione di qualità ISO 9000, così come richiesta dal bando di gara e dalla lettera di invito.
La Resiconf ha, infatti, prodotto altro certificato di qualità, diverso da quello prescritto.
Il bando di gara, infatti, richiedeva testualmente che le ditte aspiranti alla partecipazione alla gara comprovassero, a pena di non ammissione, il possesso di "certificazione ISO 9000 rilasciata da organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA".
La suddetta certificazione costituiva condizione minima ed indispensabile per essere invitati alla gara e avrebbe dovuto essere confermata in corso di svolgimento della procedura di selezione delle offerte ammesse alla partecipazione.
Scopo di tale prescrizione è quello di assicurare che le ditte in gara, singole o associate, abbiano conseguito l’attestato di qualità dei prodotti forniti da parte di un organismo accreditato da un ente di accreditamento operante in uno Stato e che risulti aderente all’EA o all’IAF e che abbia siglato il MRA, Multilateral Recognition Agreement.
L’importanza e la peculiarità della certificazione richiesta dall’Amministrazione è confortata dalla documentazione depositata in giudizio relativamente al sistema operante a livello internazionale, europeo ed extraeuropeo, che assicura il livello di qualità e sicurezza dei prodotti.
L’EA, European Accreditation of Certification, è un’associazione che riunisce gli Enti di Accreditamento riconosciuti a livello nazionale degli Stati appartenenti alla Comunità Europea , o candidati a farne parte, e dell’EFTA.
Entrano a far parte dell’EA gli Enti di Accreditamento che siano in grado di dimostrare di operare in conformità alla Norma EN 45003 (per l’accreditamento dei laboratori) o alla Norma EN 45010 (per l’accreditamento degli organismi di certificazione), che è il caso che qui interessa.
Proprio al fine di assicurare e favorire gli scambi commerciali internazionali, l’EA si propone l’obbiettivo di mantenere ed implementare gli accordi di mutuo riconoscimento, sia all’interno dell’EA che al di fuori con altri enti di accreditamento appartenenti a Paesi non membri.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo di mutuo riconoscimento gli enti firmatari assicurano l’uniformità delle attività di accreditamento, anche grazie ad un controllo costante e rigoroso.
L’attività di accreditamento consiste in un procedimento con il quale si attesta formalmente la competenza di un organismo a svolgere funzioni specifiche.
Per organismi accreditati si intendono gli organismi di certificazione o ispezione, i laboratori e centri di taratura che si sono impegnati ad assicurare la trasparenza e la professionalità della loro attività, sottoponendosi al controllo da parte degli enti di accreditamento.
Il risultato finale è quello di assicurare prodotti sicuri e garantiti per qualità, riconosciuti nell’ambito del mercato europeo ed internazionale.
In Italia l’Ente di Accreditamento è il SINCERT, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione.
Accanto all’EA esiste l’IAF che persegue le stesse finalità dell’EA a livello internazionale, anch’esso sottoscrittore degli accordi multilaterali (MLA o MRA, sigle indicanti entrambe l’accordo di mutuo riconoscimento, Multilateral Agreement o Multilateral Recognition Agreement).
Per l’Italia ancora una volta il SINCERT è parte dello IAF.
Per quanto riguarda la Romania, stato di appartenenza della Resiconf, l’Ente di Accreditamento aderente all’EA è la RENAR, che, tuttavia, non aderisce allo IAF.
Riassumendo, non sono i singoli Stati ad essere membri aderenti all’EA o allo IAF, bensì gli Enti di Accreditamento di Stati che, nel caso specifico dell’EA, sono membri dell’Unione Europea o, come è il caso della Romania, aspirano a farvi parte.
La certificazione di qualità ISO 9000 può essere legittimamente rilasciata da organismi certificatori accreditati dal tali Enti ed è ciò che l’Amministrazione della Difesa ha richiesto per la fornitura in esame : che le ditte partecipanti fossero in possesso di certificazione ISO 9000 rilasciata da un organismo certificatore accreditato da un ente aderente all’EA o all’IAF, sottoscrittore degli accordi di muto riconoscimento (MRA).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, appare chiaro come la puntuale disposizione contenuta nel bando porti ad escludere che la suddetta certificazione potesse essere rilasciata da un organismo certificatore diverso da quello ivi indicato.
Di conseguenza, avendo la Resiconf allegato, in sede di richiesta di invito, una certificazione rilasciata da organismo certificatore non riconducibile al tipo indicato dal bando, in quanto non aderente all’EA o all’IAF, difettando di una delle condizioni minime, non poteva essere invitata a partecipare alla gara e con essa il raggruppamento di cui veniva indicata quale componente.
Pertanto, assorbite le ulteriori censure, in accoglimento del primo motivo di doglianza, accertata l’illegittima ammissione alla gara dell’A.T.I. controinteressata, il ricorso può trovare accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni presentata dalle ditte ricorrenti, richiesta formulata in termini di risarcimento in forma specifica mediante reintegrazione, ex art. 35, comma 1 della L. n.1034/71, così come sostituito dall’art. 7 della L. 21.7.2000, n.205, in ragione del fatto che, laddove la ditta risultata aggiudicataria fosse stata esclusa dalla partecipazione alla gara, l’A.T.I. Radici sarebbe risultata la miglior offerente, la stessa può trovare accoglimento, non essendo peraltro intervenuta la sottoscrizione del contratto.
Pertanto, in accoglimento della predetta richiesta ed in applicazione del disposto di cui al richiamato art. 35, primo comma, il ristoro della posizione dell’ATI ricorrente può avvenire in forma specifica, con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di attribuire la fornitura dei materiali richiesti all’ATI Radici, seconda classificata, con l’onere di sopportare, se del caso, gli eventuali maggiori costi relativi ai prodotti forniti, oggettivamente riscontrabili, dovuti al tempo intercorso tra la mancata aggiudicazione e l’esecuzione della fornitura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al risarcimento del danno ingiusto, mediante reintegrazione in forma specifica, ex art. 35 D.lgs. n. 80/98, così come sostituito dall’art.7 della L. n.205/2000, aggiudicando la fornitura all’a.t.i. ricorrente, seconda classificata della gara de quo, con l’onere di sopportare, se del caso, gli eventuali maggiori costi dei prodotti forniti, oggettivamente riscontrabili, a causa del tempo intercorso tra la mancata aggiudicazione e l’esecuzione della fornitura, a cura della ricorrente.
Condanna, altresì, l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. resistente, al pagamento delle spese e degli onorari di causa, da ripartirsi in parti uguali, liquidati nella somma complessiva di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento), al netto di i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, il 25 gennaio 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Francesco Mariuzzo -Presidente
Alessandra Farina -Giudice Rel.Est.
Elena Quadri -Giudice
Depositata in cancelleria il 23 aprile 2002.