TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Ordinanza 8 novembre 2000 n. 3636 - Pres. Barbieri, Est. Leo - Zof ed altri (Avv.ti Roccisano e Mafficcini) c. Regione Lombardia (Avv.ti Colombo e Tamborino).
Istruzione pubblica – Regione Lombardia – Delibere di istituzione di buoni scuola – Non sospendibilità – Ragioni.
Non può essere sospesa l’efficacia della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 19449, nonchè della delibera della stessa Giunta Regionale n. VII/1253 (relative all’istituzione di buoni scuola), atteso che, da un lato, il ricorso non tende a tutelare interessi personali dei ricorrenti, che dal provvedimento impugnato non subiscono alcun pregiudizio, nemmeno sotto il profilo della disparità di trattamento (in quanto la qualità delle spese ammesse al rimborso - se effettivamente sostenute - è uguale per tutti gli utenti del servizio scolastico) e che, dall’altro, la contestazioni riguarda piuttosto il merito della scelta amministrativa che però sfugge alla giurisdizione del TAR, che è di diritto soggettivo e non oggettivo e quindi rivolta alla tutela di interessi personali e non della mera legalità dell'azione amministrativa.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, ovvero diverso provvedimento cautelare ritenuto idoneo - della delibera della Giunta Regionale n. 19449, nonchè della delibera della Giunta Regionale n. VII/1253, del decreto del Direttore Generale n. 19449.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
REGIONE LOMBARDIA
Udito il relatore Cons. ADRIANO LEO e uditi altresì i difensori presenti delle parti;
ritenuto che in realtà il ricorso non tende a tutelare interessi personali dei ricorrenti, che dal provvedimento impugnato non subiscono alcun pregiudizio (non che meno, poi, grave ed irreparabile, ed attuale), nemmeno sotto il profilo della disparità di trattamento (in quanto la qualità delle spese ammesse al rimborso - se effettivamente sostenute - è uguale per tutti gli utenti del servizio scolastico);
ritenuto che la contestazioni riguardi piuttosto il merito della scelta amministrativa che però sfugge alla giurisdizione di questo tribunale, che è di diritto soggettivo e non oggettivo e quindi rivolta alla tutela di interessi personali e non della mera legalità dell'azione amministrativa;
Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della legge 06.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Milano, lì 08 Novembre 2000.