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TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Decreto presidenziale 29 dicembre 2000 n. 475 Pres. Mariuzzo - Sadepan Chimica S.r.l. (Avv. Umberto Fantigrossi) c. Autorità Energia Elettrica ed il Gas (n.c.), Enel Distribuzione S.p.a (n.c.) e Grtn Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. (n.c.).

Autorizzazione e concessione – Autorizzazione al trasporto di energia elettrica – Limitazione imposta dalla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Relativa ai quantitativi da prelevare dalla frontiera svizzera e da quella francese – Illegittimità per eccesso di potere e per violazione del principio di non discriminazione fra gli utenti della rete di trasmissione nazionale – Sospensione della limitazione – Va disposta.

Va sospesa l’efficacia della limitazione quantitativa imposta dalla Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in sede di esame della domanda di assegnazione di capacità di trasporto sulla rete nazionale di energia elettrica avanzata da una società privata per il funzionamento dei propri stabilimenti industriali.

Tale limitazione pare infatti viziata da eccesso di potere, oltre che per violazione del principio di non discriminazione fra gli utenti della rete di trasmissione nazionale (alla stregua del principio, nella specie, è stata sospesa l’efficacia della limitazione – su base annuale di 5 MV dalla frontiera svizzera e 4 MV dalla frontiera francese – imposta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas allo società ricorrente in sede di rilascio dell’autorizzazione al trasporto di energia elettrica nel territorio nazionale).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

 

Registro Provv. Presidenziali:/ 475

Registro Generale: 5351/2000

IL PRESIDENTE:

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso 5351/2000 proposto da:

SADEPAN CHIMICA S.R.L.

rappresentata e difesa da:

FANTIGROSSI UMBERTO

con domicilio eletto in MILANO

PIAZZA BERTARELLI, 1

presso

FANTIGROSSI UMBERTO

contro

AUTORITÀ ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS, non costituito

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., non costituita

e nei confronti di

GRTN GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.P.A, non costituita.

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 219/00 del 6.12.2000; del provvedimento con il quale la domanda di assegnazione di capacità di trasporto proposta dalla ricorrente è stata accettata con la limitazione al quantitativo su base annuale di 5 MV dalla frontiera svizzera e 4 MV dalla frontiera francese; degli avvisi del GRTN con i quali sono state rese note le procedure di assegnazione;di tutti gli atti connessi;

Rilevato:

che sussistono i presupposti della gravità e dell’urgenza previsti dall’art. 21, 9° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, connessi al fatto che il calendario della Sezione non consente il tempestivo esame della domanda incidentale avanzata contestualmente all’atto introduttivo del giudizio;

che l’urgenza della richiesta pronuncia, che è dimostrata dal fatto che le limitazioni alla quantità di energia importabile dall’estero avranno effetto dall’1.1.2001, interdice il contraddittorio con la resistente Autorità, con il Gestore della Rete di Trasmissione nazionale S.p.A., nonché con l’Enel ed impone una statuizione inaudita altera parte;

Ritenuto:

che il ricorso pare assistito dal fumus boni iuris, poiché le limitazioni dettate in danno della deducente per il trasporto sulla rete nazionale, previa importazione dalla Svizzera e dalla Francia, dell’energia elettrica alla stessa occorrente ed acquistata per il funzionamento dei propri stabilimenti industriali, sembrano strettamente correlate all’esigenza di garantire la totalità delle identiche importazioni di energia da parte dell’Enel sulla scorta di contratti stipulati in vigenza del preesistente monopolio;

che detta statuizione, che trarrebbe fonte da provvedimento non prodotto in giudizio ed adottato sulla base della delibera 6.12.2000, n. 219 dell’Autorità, pare viziata da eccesso di potere per i profili denunciati, oltre che per violazione del principio di non discriminazione fra gli utenti della rete di trasmissione nazionale;

che l’ammissione della libertà di cessione a terzi delle bande acquisite mediante la relativa procedura avviata dal Gestore pare illegittima in relazione alla potenziale lievitazione dei costi di trasporto dell’energia, indotta da scambi commerciali inevitabilmente speculativi avviati da soggetti intermediari, epperò in contrasto con le finalità di trasparenza, di parità di trattamento e di contenimento dei prezzi, che dovrebbero informare il servizio pubblico del settore;

che si configurano, infine, ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento della vicenda nel contraddittorio delle parti ed a provvedimenti impugnati prodotti in giudizio, gli estremi di un grave pregiudizio per la ricorrente, integrato dall’impossibilità di poter ritirare con la decorrenza sopra indicata i quantitativi di energia di cui ai contratti già stipulati;

P.Q.M.

accoglie provvisoriamente la domanda incidentale, con espressa riserva di riesame da parte della Sezione.

Milano, 29.12.2000

Il Presidente

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