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n. 2-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II – Sentenza 31 gennaio 2001 n. 699Pres. Barbieri, Est. Savoia – Società Edison s.p.a. (Avv.ti Piscitelli e Viola) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv.ra Stato) e Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato ed altro (n.c.).

Servizi pubblici – Cessione del gas naturale – Provvedimenti determinativi dei prezzi – Non rientrano nelle competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas – Delibera di quest’ultima Autorità in materia di tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane – Illegittimità per incompetenza.

Nell’attuale ordinamento non esiste alcuna norma che consente all’Autorità per l’energia elettrica e il gas di disciplinare la materia dei prezzi sorvegliati, né l’Autorità stessa può incidere direttamente su un’attività che fuoriesca da quello che è il servizio pubblico. E’ pertanto illegittima la deliberazione del 22 dicembre 1999 n. 193 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, relativa all’«adozione di disposizioni urgenti concernenti i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modificazione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane» (1).

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(1) Nella motivazione della sentenza il TAR Lombardia ha avuto modo di precisare che «la categoria dei prezzi sorvegliati rappresenta una creazione del CIPE, in particolare risulta costituita a seguito della deliberazione 26 giugno 1974 che incarica il CIP di seguire l’evoluzione dei prezzi in vari settori economici: pertanto i prezzi sorvegliati non hanno nel nostro ordinamento un’origine legislativa ma nascono per decisione del CIPE al fine di sottoporre a particolare controllo alcune merci o prodotti; in questo modo, il CIPE, informato sull’andamento di quei prezzi e servizi, avrebbe potuto emanare direttive - proprie dell’organo politico – al CIP per la sottoposizione delle categorie di merci e servizi in questione al regime di amministrazione, perché, in buona sostanza, la sorveglianza era funzionale alla eventuale attribuzione alla materia della qualifica e qualità del prezzo amministrato.

Se ciò è vero, allora la materia di prezzi sorvegliati non può ritenersi trasferita all’Autorità in forza dell’articolo 2 comma 14 (della legge 14 novembre 1995, n. 481), poiché, infatti, non ricade tra le attribuzioni delle Autorità, essendo esclusiva pertinenza del CIPE; semmai potrebbe essere individuata e definita come competenza connessa, ma si è già visto che per le competenze connesse il 32° comma prevede l’adozione di appositi regolamenti i quali nella specie non sono stati ancora adottati».

 

 

per l’annullamento

della deliberazione del 22 dicembre 1999 n. 193 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, relativa all’"adozione di disposizioni urgenti concernenti i criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modificazione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione dell’amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza del 25 ottobre 2000, relatore il dott. Riccardo Savoia, i procuratori delle parti.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

La società ricorrente, che opera nel settore della distribuzione di gas naturale a mezzo di reti urbane, ha impugnato la delibera con la quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato disposizioni urgenti relative ai criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza e per la modificazione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane, disponendo una riduzione delle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di L. 23,7, con decorrenza dal primo gennaio 2000, sulla premessa che i dati e le informazioni sui servizi di pubblica utilità nel settore del gas sinora acquisiti dall’Autorità medesima consentivano di stimare che il presso di fornitura del gas ai distributori avrebbe potuto essere adeguatamente ridotto del 12%, sulla base di un criterio di aderenza del prezzo ai costi.

Relativamente alla componente di costo materia prima, che si riferisce ai costi di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione, al fine di contenere l’aumento determinato, in forza del meccanismo di indicizzazione delle tariffe del gas, dal forte rialzo del costo del petrolio e dei suoi derivati nel 1999, l’Autorità ha agito sui prezzi che i fornitori applicano ai distributori per la cessione del gas immesso nelle reti urbane. Pur non essendo prezzi amministrati, i prezzi di cessione sarebbero infatti sottoposti al regime di sorveglianza, e ciò consentirebbe di intervenire per rendere compatibili i prezzi stessi con le politiche seguite per i prodotti assoggettati al regime di amministrazione dei prezzi, come le tariffe di distribuzione del gas.

La società ricorrente deduce, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’autorità avrebbe riconosciuto che prezzi di cessione del gas sarebbero soggetti a un regime di sorveglianza, ma quest’ultimo regime non attribuirebbe né un potere di determinazione diretta in via autoritativa dei prezzi né un potere di prescrizione di contenuti contrattuali ma solo un potere di vigilanza, sicchè il provvedimento nella parte in cui dispone in ordine ai prezzi sorvegliati si fonderebbe su un presupposto erroneo.

La doglianza, da esaminare per prima attesone il carattere assorbente, è fondata.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas già attribuite dall’articolo 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 373 al Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato. Tale norma afferma che sono attribuite al Ministero le seguenti funzioni del soppresso CIP: fino all’assetto definitivo derivante dalla istituzione degli organismi indipendenti, vale a dire l’Autorità, le competenze in materia di energia elettrica e di gas e in particolare, per ciò che qui interessa, al n. 3 vengono elencate la determinazione delle condizioni e dell’ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all’articolo 12 comma 3 della legge 8 gennaio 1991, n. 9.

Dispone poi il XIV comma dell’articolo 2 della vitata legge che a ciascuna autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative relative alla sua attribuzione, mentre il 32° comma dello stesso articolo afferma la possibilità di emanare uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite dalla presente legge.

L’articolo 2 comma 12 lettera e) della legge 481/95, infine, conferisce all’Autorità la funzione di stabilire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, le quali sono, ai sensi del comma 17 dello stesso articolo 2, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

Le funzioni dunque cui è istituzionalmente investita l’Autorità riguardano la disciplina dei prezzi nel servizio di erogazione del gas fornito in un ambito di servizio pubblico e cioè dei prezzi finali praticati dai distributori nei confronti dell’utenza.

L’industria del gas naturale è costituita da fasi diverse: l’approvvigionamento, comprensivo della produzione e dell’importazione, il trasporto, la fornitura ai clienti diretti e ai distributori e, infine, la distribuzione civile e solo quest’ultima fase integra un servizio pubblico, mentre le altre fasi costituiscono libere attività economiche private.

I provvedimenti amministrativi di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici integrano prestazioni imposte, che si sostanziano in atti ablatori del potere dell’imprenditore di stabilire i prezzi contrattuali, e pertanto sono soggetti a riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione; nel caso di prezzi sorvegliati invece l’atto di sorveglianza pubblica si sostanzia in un’attività di regolamentazione e di controllo delle attività economiche finalizzate a indirizzare l’iniziativa economica a fini sociali.

Sostiene l’avvocatura dello Stato che un generale potere di disciplina dei prezzi sorvegliati deriverebbe dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 147 che aveva attribuito al CIP vasti poteri in materia di disciplina e coordinamento dei prezzi e anche una generale funzione di studio e di analisi delle attività economiche.

Tuttavia il potere del CIP assumeva carattere propositivo rispetto provvedimenti la cui adozione spettava a organi investiti di funzioni di amministrazione attiva e infatti il successivo DPR 30 marzo 1968 n. 626 ha sottratto al CIP tale potere e ne ha accentuato le caratteristiche di organo tecnico sottoposto al potere di direttiva del CIPE e legittimato ad agire solo nei settori economici e per le categorie di beni e servizi di sua competenza; l’articolo 2 afferma che il CIP si attiene alle direttive del CIPE per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni e servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Il CIPE ha emanato due direttive nel 1974 con le quali ha attribuito a tale organo il potere di fissazione amministrativa dei prezzi del gas naturale consumato per usi civili prevedendo un limitato potere di sorveglianza sui prezzi del gas naturale utilizzato a fini industriali o termoelettrici: al CIP veniva attribuita una funzione di monitoraggio circa l’esistenza dei presupposti a giustificazione di eventuali variazioni dei prezzi rimanendo comunque all’organo CIPE il potere di emanare provvedimenti che si fossero resi necessari al riguardo.

In definitiva, quindi, la categoria dei prezzi sorvegliati rappresenta una creazione del CIPE, in particolare risulta costituita a seguito della deliberazione 26 giugno 1974 che incarica il CIP di seguire l’evoluzione dei prezzi in vari settori economici: pertanto i prezzi sorvegliati non hanno nel nostro ordinamento un’origine legislativa ma nascono per decisione del CIPE al fine di sottoporre a particolare controllo alcune merci o prodotti; in questo modo, il CIPE, informato sull’andamento di quei prezzi e servizi, avrebbe potuto emanare direttive - proprie dell’organo politico – al CIP per la sottoposizione delle categorie di merci e servizi in questione al regime di amministrazione, perché, in buona sostanza, la sorveglianza era funzionale alla eventuale attribuzione alla materia della qualifica e qualità del prezzo amministrato.

Se ciò è vero, allora la materia di prezzi sorvegliati non può ritenersi trasferita all’Autorità in forza dell’articolo 2 comma 14 sopra ricordato, poiché, infatti, non ricade tra le attribuzioni delle Autorità, essendo esclusiva pertinenza del CIPE; semmai potrebbe essere individuata e definita come competenza connessa, ma si è già visto che per le competenze connesse il 32° comma prevede l’adozione di appositi regolamenti i quali nella specie non sono stati ancora adottati.

Non pare al Collegio, dunque, che esista alcuna orma che consenta alla autorità di disciplinare la materia dei prezzi sorvegliati; di più, non pare neppure al Collegio che esista la possibilità da parte dell’autorità di incidere direttamente su un’attività che fuoriesca da quello che è il servizio pubblico.

Infatti, il provvedimento normativo più sopra ricordato afferma la determinazione delle condizioni e dell’ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale e quindi si parla di una attività che può essere qualificata come pubblico servizio, laddove, invece, il provvedimento impugnato va a incidere direttamente sul costo di produzione della materia prima, e pertanto risulta per tal modo illegittimo.

Il ricorso, assorbiti i restanti motivi proposti, va dunque accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata nella parte in cui dispone sulle tariffe del costo del gas naturale.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso annullando per l’effetto la deliberazione in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 25 ottobre 2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:

Ezio Maria Barbieri Presidente

Adriano Leo Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere est.

Depositata in segreteria il 31.1.2001.

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