T.A.R. LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Ordinanza 16 luglio 1999 n. 2430 - Pres. Mariuzzo, Est. Arzillo - Studio Speri (Avv. Avv. Eugenio Picozza) c. A.S.L. Provincia di Lodi (Avv. Giuseppe Franco Ferrari)
Va sospesa l'efficacia di una clausola di un bando per l'affidamento di un incarico di progettazione d'importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU, la quale - in applicazione dell’articolo 17, comma 4, comma 4, della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 415/98 (c.d. Merloni ter) - preclude la partecipazione alla gara stessa alle società di ingegneria e loro raggruppamenti.
Invero la clausola in questione appare in contrasto con i principi fondamentali di diritto comunitario ed in particolare con il principio di non discriminazione e pertanto occorre procedere alla disapplicazione dell'art. 17, comma 4, della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 415/98 (1).
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(1) V. sul punto da ultimo T.A.R. MOLISE, Sentenza 20 luglio 1999 n. 432.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO
SEZIONE III
composto dai Signori:
FRANCESCO MARIUZZO, Presidente
FRANCESCO ARZILLO, Ref. relatore
CARLO DEODATO, Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Luglio 1999
Visto il ricorso 2430/99 proposto da:
STUDIO SPERI SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto in MILANO PIAZZETTA GUASTALLA,1 presso ALBANESE MARCO
contro
A.S.L. PROVINCIA DI LODI rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto in MILANO C.SO VITTORIO EMANUELE II, 15 presso la sua sede; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di gara dell'A.S.L. della Provincia di Lodi per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'ampliamento e ristrutturazione dell'S.P.D.C. del presidio di Codogno laddove stabilisce che non possono presentare offerte le società di ingegneria e loro raggruppamenti; di tutti gli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.S.L. PROVINCIA DI LODI
Udito il relatore Ref. FRANCESCO ARZILLO e uditi altresì i procuratori delle parti;
Ritenuto:
a) che l'impugnata previsione del bando di gara pare immediatamente impugnabile in quanto direttamente preclusiva della partecipazione della ricorrente alla gara;
b) che in questa fase non si configurano controinteressati in senso formale;
c) che la clausola impugnata pare in contrasto con i principi fondamentali di diritto comunitario ed in particolare con il principio di non discriminazione;
d) che pertanto occorre procedere alla disapplicazione dell'art. 17, comma 4, della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 415/98;
Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6/12/1971, n. 1034
P.Q.M.
accoglie, sospendendo l'efficacia della clausola del bando impugnata, in vista dell'ulteriore corso della procedura di gara la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.