Sull'ammissibilità delle referenze esterne ai fini della partecipazione a gare di appalto
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - ordinanza 14 aprile 2000 n. 1190 - presidente Mariuzzo - estensore Deodato - Telecom Italia s.p.a., in proprio e quale mandatario del r.t.i. con la Ericsson telecomunicazioni s.p.a. (avv. Bassani e Robaldo) c. Regione Lombardia e Metro web s.p.a; in proprio e quale capogruppo del r.t.i. con Lucent Technologies s.p.a. (avv. Clarich Macaluso e Piccardo)
Udito il relatore Ref. CARLO DEODATO e uditi altresì i procuratori delle parti;
Considerato che la Metroweb S.p.A., secondo il giudizio sommario proprio della presente fase processuale, appare titolare dei controversi requisiti di partecipazione alla gara;
Rilevato, in particolare, che non sembra necessaria, come viceversa sostenuto dalla ricorrente, un'esatta coincidenza tra l'ambito territoriale della licenza e quello di esecuzione del servizio;
Ritenuto, infatti, che la chiara formulazione nel bando di gara del requisito in esame, per mezzo del mero rinvio al D.M. 25.11.1997, la peculiare natura della prestazione oggetto dell'appalto, che si risolve perlopiù nella installazione di una rete di telefonia interna, ed il consueto, nonché legittimo, utilizzo da parte della società di telecomunicazioni di reti appartenenti ad altri gestori, da qualificarsi giuridicamente come locazione degli strumenti esecutivi del servizio e non come subappalti inducono a ravvisare in capo alla Metroweb S.p.A. il possesso della licenza individuale necessaria all'espletamento del servizio e, quindi, la legittimazione ad adempiere regolarmente la prestazione dedotta nel contratto;
Considerato, quanto al secondo aspetto contestato dalla ricorrente, che la nota genesi della società controinteressata, costituita in seno ad AEM S.p.A. e successivamente da questa scorporata, i pacifici vincoli di partecipazione e controllo sussistenti tra le due società, nei termini riferiti dalla controinteressata e non contestati, e i loro dimostrati rapporti economici, organizzativi e funzionali (vedasi la copiosa e significativa documentazione prodotta dalla Metroweb) consentono di reputare legittimo, oltre che satisfattivo degli stessi interessi dell'Amministrazione appaltante, il riferimento alla AEM S.p.A. dei requisiti tecnici e finanziari di partecipazione alla gara;
Rilevato, invero, da ultimo, che non pare seriamente dubitabile, tenuto conto del articolare collegamento sopra evidenziato tra i due soggetti, la concreta disponibilità, ai fini dello svolgimento del servizio appaltato, da parte della Metroweb dei mezzi, delle strutture e dell'organizzazione e, in genere, della capacità tendale costituenti il patrimonio dell'AEM;
Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a dame comunicazione alle parti.
MILANO, li 14 aprile 2000.