TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Ordinanza presidenziale 11 agosto 2000 n. 229 - Pres. MARIUZZO - Toure Masse (Avv. Bauccio) c. Prefettura di Pesaro e Urbino (Avv.ra distr. Stato) - (accoglie).
Va accolta con ordinanza presidenziale - a norma dell’art. 3, 2° comma della L. 21.7.2000, n. 205, sussistendo gli estremi dell’estrema gravità ed urgenza - la istanza di sospensione cautelare provvisoria di un provvedimento con il quale è stato revocato il ritiro di un precedente provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario che sia stato adottato in difetto di contraddittorio nella sede procedimentale amministrativa non essendo state in particolare acquisite le finali deduzioni dell’interessato, in violazione dell’art. 5, 5° comma del D.Lgs. 25.7.198, n. 286.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad un provvedimento con il quale è stata disposta la revoca del ritiro di un precedente provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario, ferma restando la giurisdizione dell’A.G.O. in tema d’impugnazione diretta dello stesso ordine di espulsione (1).
-----------------------------
(1) L’ordinanza in rassegna costituisce, per quanto è dato di conoscere, la prima che ha finito per applicare l’art. 3, 2° comma, della L. n. 205/2000, il quale prevede la possibilità che il Presidente del T.A.R. emetta, nei casi di estrema gravità ed urgenza, una ordinanza cautelare, rimettendo la questione poi al collegio per la pronuncia definitiva sulla istanza stessa. La norma in questione ha colmato, almeno parzialmente, un'evidente lacuna sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale.
L’ordinanza costituisce altresì una prima applicazione del 7° comma del nuovo art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, che ha innovativamente cancellato l'espressione "sospensione" per far propria quella ben più pregnante, se i giudici amministrativi sapranno intenderla, di emanazione di (anche innominate) misure cautelari.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III
Registro Ordinanze:/ 229/2000
Registro Generale: 3436/2000
3437/2000
IL PRESIDENTE:
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto il ricorso n. 3436/2000 proposto da:
TOURE MASSE
rappresentato e difeso da:
BAUCCIO LUCA
con domicilio eletto in MILANO
VIA P. CALVI, 19
presso
BAUCCIO LUCA
contro
PREFETTURA DI PESARO E URBINO
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO DI MILANO
domiciliataria ex lege in Milano, VIA FREGUGLIA, 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Prefetto di Pesaro ed Urbino, prot. 6433/99/1.10. Sett. I Sez. II del 12.2.2000
Visto il ricorso 3437/2000 proposto da:
TOURE MASSE
rappresentato e difeso da:
BAUCCIO LUCA
con domicilio eletto in MILANO
VIA P. CALVI, 19
presso
BAUCCIO LUCA
contro
QUESTURA DI PESCARA
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO DI MILANO
domiciliataria ex lege in Milano, VIA FREGUGLIA, 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di rigetto "dell’istanza di regolarizzazione" del Questore di Pescara emessa in data 2.8.2000 Cat. A.11.00/STR
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con contestuale istanza di provvedimento presidenziale d’urgenza presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:
PREFETTURA DI PESARO ED URBINO
QUESTURA DI PESCARA
Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi altresì i procuratori delle parti;
Rilevato:
che nei suddetti ricorsi il ricorrente ha formulato istanza di sospensione cautelare provvisoria di entrambi i provvedimenti impugnati a norma dell’art. 3, 2° comma della L. 21.7.2000, n. 205, allegando gli estremi dell’estrema gravità ed urgenza;
che ai fini dell’esame della proposta domanda i presenti ricorsi possono essere riuniti attesa la stretta connessione soggettiva ed oggettiva delle due cause;
Ritenuto:
che il Questore di Pescara, dopo aver inizialmente accordato il permesso di soggiorno all’istante in data 15.9.1999, lo revocava il 22.1.2000 sul rilievo che lo stesso avrebbe presentato una dichiarazione mendace quanto alla disponibilità di un alloggio nella stessa città;
che l’indicato provvedimento è stato sospeso da questo T.A.R. con ordinanza della Sez. I del 23.5.2000, n. 1628;
che nella suddetta ordinanza è stato espressamente richiamato l’art. 5, 5° comma del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, in base al quale la revoca del permesso di soggiorno esige l’accertamento di eventuali nuovi motivi, che ne consentano il rilascio, previa corrispondente istruttoria in contraddittorio con l’interessato;
Considerato:
che il Prefetto di Pesaro e Urbino, dopo aver disposto l’espulsione dell’odierno ricorrente con decreto 2.3.1998, lo revocava con successiva determinazione del 7.9.1999, osservando che lo stesso aveva medio tempore presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998, dimostrando di essere in possesso dei requisiti ivi prescritti;
che con ulteriore statuizione del 12.2.2000 la procedente Autorità, richiamata la nota della Questura di Pescara del 22.1.2000, revocava il provvedimento 7.9.1999, rilevando che l’interessato sarebbe risultato privo dei requisiti previsti per essere ammesso alla regolarizzazione del soggiorno nel territorio nazionale;
Rilevato:
che in ordine all’impugnata revoca del ritiro dell’originario provvedimento di espulsione pare sussistere, quanto meno in questa fase di sommaria delibazione, la giurisdizione del Giudice amministrativo, ferma restando quella dell’A.G.O. in tema d’impugnazione diretta dello stesso ordine di espulsione;
che il precedente accertamento del Questore di Pescara, che aveva condotto alla revoca del permesso di soggiorno, deve essere considerato allo stato illegittimo in relazione a quanto osservato con l’ordinanza 23.5.2000, n. 286 per difetto d’istruttoria in contraddittorio con la parte, per cui il primo provvedimento in questa sede impugnato deve essere dichiarato allo stato conseguentemente illegittimo;
che per quanto attiene alla statuizione del Questore di Pescara, in cui si richiama l’ordinanza emessa da questo T.A.R., deve rilevarsi che in essa si dà atto che le svolte verifiche comprovano: 1) la non veridicità della disponibilità di un alloggio, constando che l’istante di fatto pernotta presso un albergo cittadino; 2) il sopravvenuto venir meno di ogni prospettiva di lavoro autonomo, che sarebbe di fatto irrealizzabile presso la cooperativa "Extra piccola coop";
Considerato:
che dagli atti prodotti in giudizio dall’Avvocatura dello Stato emerge, da una parte, che l’interessato aveva dichiarato di essere stato ospite di un connazionale in Pescara, il che non consta essere stato sostanzialmente contraddetto dal proprietario dell’alloggio, né dalla convivente italiana del conduttore, trovata, tra l’altro, insieme ad altri due cittadini senegalesi "in visita di cortesia" in occasione del sopralluogo da parte di Funzionari della Questura di Pescara;
che argomenti in ordine all’esistenza di un sia pure precario alloggio possono essere ricavati: 1) dalla dichiarazione resa davanti al Tribunale di Roma in sede di convalida del provvedimento di trattenimento temporaneo presso il Centro di Ponte Galeria, ove si precisa l’indirizzo di Via Sassari in Milano, nonché dal certificato di residenza in data 24.2.2000, prodotto all’odierna udienza, rilasciato dal Comune di Mondolfo;
che per quanto attiene all’attuale occupazione lavorativa è rimasto egualmente non accertato da parte della Questura di quali diversi mezzi di sussistenza il ricorrente possa disporre;
che detta indagine ben poteva essere compiuta in sede di audizione personale dell’interessato, risultato in possesso di sufficienti nozioni per comprendere e rispondere in lingua italiana ai procedenti Funzionari;
che l’ipotesi formulata in merito all’inverosimiglianza della data d’ingresso nel territorio nazionale pare smentita dalla data dell’originario ordine di espulsione;
che nel difetto di contraddittorio nella ridetta sede procedimentale amministrativa è dunque mancata ogni acquisizione delle finali deduzioni dell’istante e che risulta quindi violato l’art. 5, 5° comma del D.Lgs. 25.7.198, n. 286, persistendo, quanto meno allo stato degli atti, il denunciato difetto di contraddittorio;
che per quanto concerne l’attuale trattenimento presso il Centro accoglienza di Ponte Galeria esso pare provvedimento strettamente esecutivo del ripristinato ordine di espulsione, per cui lo stesso dovrà cessare in esito all’accoglimento della presente sospensiva;
Visto l’art. 3, 2° comma della L. 21.7.2000, n. 205 e ritenuti sussistenti i nominati presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, connessi al fatto che l’istante potrebbe essere allontanato dal territorio nazionale non appena consti la disponibilità del vettore aereo;
P.Q.M.
accoglie in via provvisoria, l’istanza incidentale di sospensione dei due provvedimenti impugnati.
RINVIA
l’ulteriore trattazione alla Camera di consiglio del 22.8.2000.
Milano, 11.8.2000