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n. 12-2002 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 5 dicembre 2002 n. 4731 - Pres. Giordano, Est. Anastasi - Antoniazzi ed altro (Avv. Antonini) c. Comune di Milano (Avv.ti Surano e Vitali), Zucchini (Avv. Bretzel) e A.E.M. s.p.a. (Avv.ti Solci, Cavallari e Putrella) - (accoglie).

Comune e Provincia - Consigliere comunale e provinciale - Consigliere di minoranza - Legittimazione ad impugnare le delibere adottate dall'organo di appartenenza - Nel caso di impugnazione di delibera che, in violazione di una norma regolamentare, non rispetta una riserva per le nomine prevista in favore della minoranza - Legittimazione attiva - Sussiste.

Sussiste la legittimazione attiva di alcuni consiglieri comunali di minoranza ad impugnare una delibera con la quale, in pretesa violazione di una norma regolamentare che prevede in loro favore una riserva nelle nomine, sono stati nominati i rappresentanti dell’Amministrazione comunale negli enti, nelle fondazioni e nelle società a partecipazione comunale. In tale ipotesi, infatti, l'interesse legittimo dei ricorrenti si identifica con il loro interesse ad ottenere la nomina, in seno ad un organo collegiale, di un membro designato dalla minoranza e viene prospettata una lesione del munus di consigliere comunale, perché non è stata rispettata la riserva per determinate designazioni, con ciò introducendo una causa pretendi specifica, che ben si distingue dall'ipotesi di mera impugnativa del provvedimento collegiale preso a maggioranza (rispetto al quale effettivamente il componente di minoranza difetta di legittimazione al ricorso) (1).

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(1) Ha aggiunto il T.A.R. Lombardia che nella specie era del tutto irrilevante la circostanza che vi erano altri soggetti che, al medesimo titolo ed a tutela di un interesse analogo, avevano la legittimazione a proporre l’impugnativa, poiché costoro sarebbero soltanto, eventualmente, dei cointeressati e non certo dei controinteressati, dovendosi peraltro considerare che, nel giudizio amministrativo, la legittimazione a chiedere l'annullamento di un atto supposto illegittimo può essere riconosciuta anche a più soggetti, titolari di posizioni giuridiche diverse fra loro ma ugualmente tutelate.

Sulla sussistenza della legittimazione attiva dei consiglieri comunali o provinciali allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (come ad esempio, nel caso di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina di un commissario ad acta) e sui limiti di tale legittimazione v. in precedenza Cons. Stato, Sez. V, sent. 31 gennaio 2001 n. 358, in questa Rivista n. 3-2001, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds5_2001-358.htm.

 

 

PER L’ANNULLAMENTO

1) del provvedimento del 26.4.2002 PG 1.235.017/2002 –RI 2.885/2002, con il quale il Sindaco di Milano ha nominato, quale membro effettivo del Collegio Sindacale della A.E.M. s.p.a., il dott. Uberto Zucchini;

2) di ogni altro atto preordinato, conseguente e, comunque, connesso, in particolare, del bando predisposto dall’Ufficio Nomine del Comune di Milano datato 17.7.2001;

(omissis)

FATTO

Con atto notificato in data 19.6.2002, i ricorrenti premettevano di essere consiglieri comunali dell’opposizione eletti nel giugno 2001, rispettivamente, il primo per la lista "Antoniazzi" ed il secondo per la lista "Miracolo a Milano" e precisavano che, nelle qualità di consiglieri di opposizione, avevano proposto al Comune di Milano alcune candidature per la nomina di organi di rappresentanti dell’Amministrazione negli enti, nelle fondazioni e nelle società a partecipazione comunale, in relazione agli incarichi in scadenza nell’esercizio 2002, come previsto dal bando del 17.7.2001 del Comune di Milano, in base al quale, fra l’altro, occorreva provvedere alla nomina di due membri effettivi e di un membro supplente del Collegio sindacale della A.E.M. s.p.a., società quotata.

I ricorrenti esponevano che, durante la vigenza del Collegio dei Sindaci di tale società, nominato per un triennio nel 1999 (con scadenza naturale, quindi, al 30.4.2002), era entrato in vigore il D.M. 30 marzo 2000 n.162, il quale, con l’art.5, stabiliva che "i collegi sindacali delle società restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento", per cui il Comune di Milano -avendo, in un primo momento, interpretato la suddetta norma transitoria nel senso che tutti i collegi sindacali dovessero ritenersi decaduti alla data del 30.4.2001- con bando del 3.10.2000, si attivava per avviare la procedura di nomina dei propri rappresentanti in scadenza nel 2001, fra cui, appunto, anche di quelli del Collegio sindacale della A.E.M. s.p.a..

I ricorrenti precisavano che, nel termine del 1.12.2000, fissato dal bando per la presentazione delle candidature, l’allora gruppo d’opposizione aveva formulato la candidatura, per il collegio dei sindaci della "A.E.M. s.p.a.", del dott. Zucchini, avvalendosi della previsione contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n.3 del 13-14 luglio 1993, recante gli "indirizzi generali in ordine alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni", che, fra l’altro, stabilisce che "almeno 2/3 dei posti nei collegi sindacali e nei collegi dei revisori dei conti siano riservati a candidati indicati dai consiglieri d’opposizione".

I ricorrenti esponevano che, successivamente, essendo stata divulgata, da parte dello stesso Ministero di Grazia e Giustizia, un’interpretazione dell’art.5 del D.M. n.162/2000 -intesa a consentire ai sindaci già in carica il proseguimento del mandato ancora in atto purchè in possesso dei requisiti professionali introdotti dal precitato D.M. n.162/2000- il Comune di Milano verificava la idoneità dei sindaci in carica fino alla data del 30.4.2002, recependo, appunto, le direttive ministeriali e, perciò, implicitamente congelando la procedura concorsuale già avviata.

Pertanto, l’amministrazione, in data 17.7.2001, emanava un bando contenente due allegati, di cui il primo si riferiva agli enti in scadenza nel 2001, per i quali venivano riaperti i termini del bando del 3.10.2000, mentre il secondo si riferiva, invece, agli enti per i quali le nomine avevano scadenza nel 2002, con una disciplina così diversificata.

In base a tale nuovo bando, venivano presentate le candidature per la minoranza per la "A.E.M. s.p.a." e veniva indicato il nominativo del dott. Carlo Bellavite Pellegrini da parte di entrambi i ricorrenti ed il nominativo del dott. Alfredo Fossati, da parte del solo dott. Antoniazzi.

I ricorrenti lamentavano che, a conclusione della procedura concorsuale avviata, con decreto sindacale del 26 aprile 2002, con riferimento ad "A.E.M. s.p.a.", venivano nominati quali membri effettivi il dott. Alfredo Fossati ed il dott. Alberto Zucchini e quale supplente il dott. Arancio, indicato dalla maggioranza.

Ad avviso degli esponenti, la nomina del dott. Zucchini sarebbe illegittima in quanto la relativa designazione da parte dell’opposizione non aveva avuto luogo in relazione al bando del 17 luglio 2001 per le cariche in scadenza nel 2002, ma in attuazione del bando precedente del 3.10.2000, per gli incarichi in scadenza nel 2001.

La suddetta nomina, quindi, secondo gli esponenti, sarebbe stata effettuata in violazione del bando del 17 luglio 2001 e sarebbe altresì lesiva della stessa posizione dei consiglieri di minoranza, in relazione alle prerogative già riconosciute con deliberazione n.3/93 dello stesso Consiglio Comunale.

Pertanto, avverso la suddetta nomina insorgevano con l’odierno ricorso, fondato sull’unico seguente articolato motivo di diritto:

-violazione e falsa applicazione art.42, comma 2 lett. M) D. lgs. 267/2000. violazione delibera Consiglio Comunale n.3/93. Eccesso di potere per violazione del bando 17 luglio 2001 ed errore sui presupposti.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 9 luglio 2002, si costituiva il Comune di Milano che, con memoria contestuale, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti e, nel merito, rilevava l’ostacolo rappresentato dall’art.2400 c.c., in base al quale il collegio sindacale della s.p.a., una volta investito della sua funzione, poteva essere revocato soltanto per "giusta causa" -da intendersi come grave violazione dei doveri di ufficio- con deliberazione soggetta all’approvazione del Tribunale Ordinario.

Inoltre, faceva presente che l’art.2458, 2° comma, c.c. non configura un potere di revoca "ad nutum".

Secondo l’amministrazione, in sostanza, i ricorrenti non potrebbero ottenere alcun vantaggio dell’eventuale accoglimento del presente ricorso che, di fatto, verrebbe a configurarsi come una sorta di richiesta di giudizio di controllo oggettivo di legittimità generale degli atti impugnati.

Concludeva per la reiezione del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 9 luglio 2002, si costituiva la "A.E.M. s.p.a.", che, con successiva memoria depositata in data 11.10.2002, insisteva per la reiezione del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 11.10.2002, si costituiva il controinteressato Uberto Zucchini e replicava alle tesi di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

Con memoria depositata in data 10.10.2002, i ricorrenti controdeducevano alla eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dal Comune di Milano e precisavano altresì che, nel caso di specie, non vi sarebbero altri controinteressati oltre il dott. Zucchini, giacchè eventuali altri consiglieri di minoranza potrebbero essere soltanto cointeressati ma non controinteressati ad ottenere una nomina in conseguenza alla corretta applicazione del bando.

Nel merito, insistevano nel dimostrare che, con il bando del 17 luglio 2001, per la "A.E.M. s.p.a." non vi sarebbe riapertura dei termini ma soltanto un bando nuovo.

Insistevano nelle già prese conclusioni.

Con memoria depositata in data 11.10.2002, il Comune di Milano insisteva nell’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, che, in effetti, richiederebbero soltanto la tutela di un interesse soggettivo di mero fatto e di un interesse oggettivo alla legittimità del procedimento.

Insisteva, infine, nella impossibilità di procedere alla revoca del collegio sindacale, tenuto conto che le società per azioni ex art.22 della legge n.142/90 operano come persona giuridica, con la conseguenza che non è consentito al Comune incidere unilateralmente sulla loro attività mediante l’esercizio di poteri autoritativi.

Ala pubblica udienza del 24 ottobre 2002, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, svolta dalla resistente amministrazione.

L’art. 42, comma 2° lettera m), del D.lgs. 18.8.2000 n. 67 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

L’art. 57, comma 4°, dello Statuto del Comune di Milano demanda ad apposita normativa regolamentare comunale la disciplina inerente le modalità ed i termini per la pubblicità e per la presentazione delle candidature.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n.3 del 13-14.7.1993, emanata in attuazione del precitato art.57 dello Statuto, prevede, fra l’altro, "che almeno 2/3 dei posti nei collegi sindacali e nei collegi dei revisori dei conti siano riservati a candidati indicati dai consiglieri d’opposizione".

Con il concetto di "consiglieri di opposizione", la precitata disposizione regolamentare intende riferirsi ai consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco, a condizione che, nel corso del mandato, i suddetti consiglieri mantengano la contrapposizione che ha caratterizzato le liste di rispettiva appartenenza durante la competizione elettorale.

Infatti, il suddetto concetto di "consigliere d’opposizione" diventa inoperante con riferimento alle ipotesi in cui la segnatura politica di un consigliere muti e questi assuma, non occasionalmente ma sistematicamente, una collocazione tale da ascriverlo alla maggioranza, con la conseguenza che egli, in sostanza, viene così a trovarsi nella posizione di partecipe dell'indirizzo di governo, e, dunque, di soggetto organico alla maggioranza consiliare che lo sostiene.

Nel caso di specie, i ricorrenti adiscono questo Tribunale per lamentare, in sostanza, che l’impugnata nomina sarebbe stata disposta in violazione delle norme procedurale stabilite nel bando di che trattasi nonché in violazione della riserva dei 2/3 prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n.3 del 1993.

La legittimazione a ricorrere, intesa in primo luogo in senso sostanziale, quale titolarità nei ricorrenti di un interesse legittimo da far valere e, in secondo luogo, in senso processuale, quale legittimazione a ricorrere, deriva ai ricorrenti, nella specie, dalla previsione regolamentare che garantisce al gruppo "d’opposizione" la riserva di almeno 2/3 dei posti nei collegi sindacali dei candidati da esso designati.

I ricorrenti, con l'impugnativa proposta, tendono, quindi, a far valere l'interesse legittimo a che dell’organo collegiale sindacale della "A.E.M. s.p.a." faccia parte un membro designato dall’opposizione, quale si configura nel panorama politico locale alla data di emanazione del bando del 17 luglio 2001.

L'interesse legittimo dei ricorrenti si identifica, dunque, con il loro interesse ad ottenere la nomina, in seno ad un organo collegiale, di un membro designato dalla minoranza attuale, in conformità ad una espressa previsione regolamentare che si assume violata e che, prendendo in diretta considerazione la posizione del rappresentante del gruppo di minoranza, la qualifica giuridicamente ai fini della tutela giurisdizionale.

Invero, i ricorrenti prospettano una lesione del loro "munus" di consiglieri comunali, perché non sarebbe stata rispettata la riserva per determinate designazioni e per violazione delle norme procedurali fissate dal bando ai fini delle nomine, con ciò introducendo una "causa pretendi" specifica, che ben si distingue dall'ipotesi di mera impugnativa del provvedimento collegiale preso a maggioranza (rispetto al quale effettivamente il componente di minoranza difetta di legittimazione al ricorso).

Né può assumere, a tal uopo, rilievo l’osservazione secondo cui vi sono altri soggetti che, al medesimo titolo ed a tutela di un interesse analogo, avevano la legittimazione a proporre l’odierna impugnativa, poiché -come correttamente osservato dai ricorrenti (memoria depositata in data 10.10.2002, pag.6)- costoro sarebbero soltanto, eventualmente, dei cointeressati e non certo dei controinteressati: è infatti noto che, nel giudizio amministrativo, la legittimazione a chiedere l'annullamento di un atto supposto illegittimo può essere riconosciuto anche a più soggetti, titolari di posizioni giuridiche diverse fra loro ma ugualmente tutelate.

Pertanto, l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire si appalesa infondata.

2. Con l’unico articolato motivo di diritto, i ricorrenti deducono:

-violazione e falsa applicazione art.42, comma 2 lett. M) D. lgs. 267/2000. violazione delibera Consiglio Comunale n.3/93. Eccesso di potere per violazione del bando 17 luglio 2001 ed errore sui presupposti.

2.1. L'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142, recante nuove norme sulle autonomie locali, dopo aver precisato, al primo comma, che i Comuni e le Province provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali, indica, al successivo terzo comma, le forme della gestione dei servizi pubblici, precisando che questa può essere realizzata in economia, a mezzo di concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, nonché «a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati» (art. 22 terzo comma lett. e).

Nel «sistema» previsto dell'art.22 della legge n.142, la costituzione di società per azioni (a capitale pubblico maggioritario) appare, pertanto, come una delle forme della gestione dei servizi pubblici locali, alternativa alle altre forme possibili.

Sotto il profilo funzionale, appare poi chiaro che il modulo gestionale costituito dalle società a prevalente capitale pubblico locale, pur realizzando forme di cogestione con il soggetto privato -quanto meno nei limiti contrassegnati dalla partecipazione al capitale- si avvicina, comunque, alla gestione diretta, dal momento che l'Ente locale, attraverso il pacchetto azionario, gioca un ruolo determinante con riferimento all'attività della società.

La gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico comporta, quindi, la possibilità dell'Ente di non estraniarsi dall'attività di gestione - come avviene nell'ipotesi di concessione - ma di essere presente nella compagine sociale con il capitale conferito (in misura maggioritaria) e con gli amministratori ed i Sindaci (Cass., SS.UU., 6 maggio 1995 n. 4989).

L’art.12 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ha introdotto una ulteriore modalità di gestione dei servizi pubblici locali che mantiene ferma la scelta per un modulo organizzatorio volto a promuovere la collaborazione con soggetti terzi apportatori di capitali rispetto all'Ente locale, prevedendo il perseguimento dell'interesse generale a mezzo di una attività svolta in regime di diritto comune: tale modalità sembra rispondere ad una esigenza vicina a quella espressa, sul piano dei moduli pubblicistici, dalla concessione amministrativa, consistente nell’affidamento ai privati (ed ai relativi capitali) della gestione del servizio.

La legge pone espressamente alcune regole concernenti la scelta del socio privato e la eventuale collocazione sul mercato delle azioni, il ricorso all'azionariato diffuso e la nomina di amministratori e sindaci (art. 12, primo comma seconda parte legge n. 498 del 1992): si tratta, invero, di disposizioni che, anche per quanto riguarda le previsioni concernenti l'atto costitutivo della società, sembrano realizzare un'applicazione di regole generali (artt. 2458 e 2459 c. c.).

Il Comune, ai fini della creazione di società a partecipazione pubblica, può assumere come propri fini non tipizzati, proprio in ragione della natura che lo connota, di Ente a fini generali, ovviamente entro il duplice limite, segnato dall'oggetto sociale -che deve corrispondere agli scopi istituzionali del Comune, assolvendo a servizi riconducibili alla sua sfera di attribuzioni- nonché dall’ambito territoriale dell'attività sociale, che deve svolgersi ed avere una ricaduta sul territorio dell'Ente, o degli Enti associati nella gestione del servizio.

La società a partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perche' lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista.

Ne' influisce, sulla natura privata della stessa, la facolta' conferita con l'atto costitutivo dell'ente pubblico di nominare, in quanto azionista, uno o piu' amministratori, in conformita' a quanto previsto dall'art.2458 c.c..

Invero, la societa' per azioni in mano pubblica non si differenzia dalla societa' per azioni il cui capitale sia di proprieta' di privati se non per quanto previsto dagli artt. 2458-2460 c.c.; essa rimane pertanto un soggetto di diritto privato e non assume la natura di ente pubblico (economico).

2.2. In questo quadro normativo nazionale, in base all’art.88 dello Statuto Comunale di Milano, è stata creata la "A.E.M. s.p.a.", avente come scopo ed attività "l’esercizio –in via diretta ed attraverso società ed enti di partecipazione- delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque; nonché l’esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete e l’assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate" (Statuto art.4). 2.3. I sindaci delle società svolgono una funzione tecnica, per cui, ai fini della loro nomina, non può essere effettuato esclusivo riferimento a concetti e schemi appropriati per la designazione di rappresentanti politici, essendo rilevante altresì l’esigenza di conferire a quel collegio una caratteristica d'imparzialità e non di mera rappresentatività, tanto che i suddetti sindaci devono necessariamente appartenere a determinate categorie professionali ed hanno un mandato di durata non coincidente con quella degli organi elettivi comunali, con la conseguenza che, talora, il collegio sindacale può restare in carica anche dopo la scadenza del consiglio che lo ha eletto, e anche se è cambiata la maggioranza.

Ciò spiega l’esigenza fondamentale, di interesse pubblico, di sottrarre le nomine dei sindaci al dominio esclusivo della maggioranza, che può essere realizzata mediante varie soluzioni, di cui, nel caso di specie, risulta essere stata scelta quella della "quota di riserva" attribuita alla minoranza (un’altra soluzione sarebbe potuta essere, ad es.: quella "della maggioranza qualificata", adottata per la nomina dei membri laici del C.S.M. o per l’elezione del Presidente della Repubblica).

2.4. L’atto del 17.7.2001, a contenuto plurimo, prevede che, con riferimento agli "incarichi in scadenza nel 2001, di cui all’elenco Allegato 1, i termini per la presentazione delle candidature sono riaperti dal 17 luglio al 14 settembre 2001" (pag.1, II° capoverso) e, con riferimento agli incarichi in scadenza nell’anno 2002, "i termini di apertura del bando per la presentazione delle proposte relative agli enti di cui all’ALLEGATO 2, decorrono dal 1° ottobre al 29 novembre 2001", introducendo, con riferimento a questa seconda ipotesi, un "nuovo bando per la presentazione delle candidature..".

L’Allegato 2, intitolato "scadenze 2002", elenca, al n.16, la "A.E.M. s.p.a.", avente sede in corso di Porta Vittoria, 4 -20122 Milano.

Nell’atto del 17.7.2001, appare, pertanto, espressa in modo chiaro ed inequivocabile la volontà dell’amministrazione comunale di voler disciplinare autonomamente e separatamente le due diverse fattispecie, inerenti, la prima, gli enti i cui organi erano in scadenza nell’anno 2001, mediante riapertura dei termini, e la seconda, gli enti i cui organi erano in scadenza nell’anno 2002, mediante apertura dei termini.

La società di che trattasi nel presente giudizio, menzionata al n.16 dell’ALLEGATO 2, rientra in modo inequivocabile nella seconda ipotesi.

Ne deriva che la pretesa di parte ricorrente si appalesa fondata, poiché l’amministrazione, incorrendo nei vizi di legittimità denunciati, ha disciplinato la questione delle designazioni e della nomina degli organi in scadenza nell’anno 2002 della "A.E.M. s.p.a." applicando la "lex specialis" prevista per le società aventi organi in scadenza nell’anno 2001, e, specificatamente, la clausola inerente la riapertura dei termini.

Non risulta, infatti, in contestazione che la candidatura del dott. Zucchini non era stata segnalata, per la nomina al Collegio Sindacale, nel periodo previsto dal bando del 17 luglio 2001, dal 1° ottobre al 29 novembre 2001 e risulta, invece, al contrario, che la suddetta candidatura era stata proposta in relazione al precedente bando del 3 ottobre 2000, relativamente agli incarichi in scadenza nell’anno 2001.

Pertanto, la suddetta designazione, in base alla "lex specialis" del procedimento di che trattasi, non poteva essere presa in considerazione –non essendo stata espressamente ripresentata "ex novo"- in relazione al suddetto bando del 17 luglio 2001.

Risulta inoltre confermata la illegittimità della nomina del dott. Zucchini sotto altro profilo, cioè per violazione della stessa delibera del Consiglio Comunale n.3 del 13-14 luglio 1993 n.3, poiché il Consigliere di minoranza Letizia Girardelli, con lettera del 26.9.2002, allegata agli atti, dopo aver dichiarato di non aver più riproposto la candidatura del dott. Zucchini in relazione al nuovo bando del 17.1.2001, precisa altresì che il suddetto candidato, a quella data, "non rientrava più, per la collocazione politica, nel novero delle candidature riconducibili all’opposizione", con la conseguenza che il venir meno della attuale riconducibilità del candidato all’area dell’opposizione, comporta altresì il venir meno del rispetto della riserva dei 2/3 delle nomine, in favore dei candidati proposti dall’opposizione.

Va altresì precisato che, dall’accoglimento del presente ricorso, deriva una caducazione della nomina del sig. Zucchini "ex tunc" che non può essere confusa con la revoca dell’ufficio sindacale, ai sensi degli artt. 2400 e 2458, 2° comma, c.c., richiamati dalla difesa del Comune, ma non conferenti ai fini del presente giudizio.

Ed infatti, il potere di revoca d'ufficio, a differenza del potere di annullamento - che puo' essere esercitato solo per l'eliminazione di atti "ab origine" illegittimi per vizio genetico - puo' essere esercitato quando fatti sopravvenuti determinino l'inopportunita' di mantenere in vita il provvedimento amministrativo adottato.

Si tratta invero, nel caso di specie, di situazione del tutto diversa ed autonoma rispetto a quella della revoca per "giusta causa", richiedente l'approvazione del Tribunale, ai sensi dell'art.2400, comma 2° c.c. non soltanto ai fini di una mera verifica formale della regolarita' della disposta revoca, ma anche al fine del compimento di un atto di volontaria giurisdizione, con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa (che rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca).

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento e, per l’effetto, va ANNULLATO l’impugnato provvedimento.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, I°cpv., c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sez.III°, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, ANNULLA l’impugnato provvedimento.

Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.10.2002, con l’intervento dei signori magistrati:

dott. Domenico Giordano - Presidente

dott.ssa Concetta Anastasi -Consigliere Rel. Est.

dott. Salvatore Cacace -I° Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria il 5 dicembre 2002.

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