TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. II - Sentenza 15 aprile 2003 n. 1009
- Pres.Guerrieri, Est. Leo - Avenir Italia s.p.a (Avv.ti Zoppolato e Canta) c. Comune di Milano (avv.ti Surano e Ferradini) (accoglie il ricorso, ma lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A., in relazione alla domanda risarcitoria).1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari - Diniego - Assenza di presupposto normativo e del riferimento alle ipotesi ostative contemplate dal regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Illegittimità.
2. Giurisdizione e competenza - Risarcimento dei danni - Domanda avanzata in seno a ricorso avverso il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari - Rientra nella materia del commercio - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Non sussiste - Fattispecie.
1. E’ illegittimo il diniego opposto da un Comune avverso un’istanza avanzata da una società, finalizzata a conseguire un’autorizzazione per l’installazione di cartelloni pubblicitari nel caso in cui detto diniego, da un lato, non sia fondato su uno specifico presupposto normativo, e, dall’altro, sia stato espresso al di fuori delle ipotesi ostative all’installazione di cartelloni pubblicitari, specificamente previste dal regolamento comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
2. E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, una domanda di risarcimento del danno avanzata in seno ad un ricorso - proposto prima dell'entrata in vigore della L. n. 205/2000 - avverso il diniego di rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelloni pubblicitari, atteso che, in tale ipotesi, la controversia attiene alla materia commerciale e non rientra tra quelle relativamente alle quali è dato al Giudice amministrativo di conoscere della domanda di risarcimento; nè, comunque il fatto che sono state espresse, da parte del Comune, valutazioni connesse a profili urbanistico-edilizi, vale ad immutare la connotazione del potere esercitato, il quale rimane pur sempre ancorato all’ambito commerciale, ben potendo valutazioni del genere accompagnarsi all’esplicazione del potere in discorso (1).
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(1) Alla stregua del principio, ritenendo il potere in concreto esercitato dal Comune di Milano afferente, in senso oggettivo, la materia del commercio, è stata esclusa la giurisdizione del G.A. in relazione ad un domanda risarcitoria avanzata da una società cui l’ente locale aveva opposto un diniego, impugnato ed annullato in sede giurisdizionale, all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad installare tre grandi cartelloni pubblicitari, per l’affissione di manifesti propagandistici nella capoluogo lombardo.
Va tuttavia sottolineato il fatto che il ricorso de quo riguardava un provvedimento emesso il 5 febbraio 1999 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. n. 205/2000, la quale, com’è noto, novellando l’art. 35 del D.L.vo n. 280/1998, prevede ormai che
"Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
(omissis)
per l’annullamento - previa sospensione -
del provvedimento 5.2.1999 n.1054 con cui il Responsabile del Settore Pubblicità del Comune di Milano ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata dalla istante società ed avente ad oggetto l’installazione di n.3 quadri alti monofacciali opachi per l’affissione di manifesti sulla recinzione in Milano, via Romilli angolo Piazza Angilberto
e per la condanna
dell’intimata Amministrazione al pagamento dei danni che la ricorrente assume esserle derivati dal mancato rilascio della predetta autorizzazione.
(omissis)
FATTO
In data 27.11.1998 la società Avenir Italia S.p.a presentava al Comune di Milano Settore Pubblicità – istanza per ottenere l’autorizzazione specificata in epigrafe ed attinente alla installazione di quadri per la pubblicità.
In data 26.1.1999, a seguito di sopralluogo, la Commissione Consultiva Tecnica per l’esame delle domande di pubblicità e, in data 28.1.1999, la Commissione Edilizia esprimevano parere negativo in ordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla menzionata società: ciò,a cagione di una ravvisata "interferenza con la visuale prospettica dalle finestre retrostanti".
In conformità al parere negativo delle suindicate Commissioni, il Responsabile del Settore Pubblicità del Comune di Milano respingeva la predetta richiesta di autorizzazione della società Avenir Italia s.p.a.
Avverso questo provvedimento comunale di diniego di autorizzazione è stato proposto il ricorso in oggetto ( notificato l’8.4.1999 e depositato il 14.4.1999), con cui la istante società ha sostenuto l’illegittimità dell’atto in discorso e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento per il seguente motivo di censura:
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza 28.4.1999 n. 1159, questo T.A.R. Sez. 2^ – respinto la formulata domanda cautelare .
Con successivo atto notificato il 21.6.1999 e depositato il 25.6.1999, la istante società ha formulato una domanda giudiziale aggiuntiva con la quale ha chiesto la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento di danni che ad essa istante sarebbero derivati dall’atto impugnato.
Con successive rituali memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le loro tesi difensive; in più, la resistente Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 23.1.2003, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
I. Come accennato in narrativa, vengono proposti in questa sede:
1) l’impugnazione dell’atto del Comune di Milano in epigrafe specificato,recante il diniego di autorizzazione alla installazione, da parte della ricorrente, di n. 3 quadri alti monofacciali opachi per l’affissione di manifesti pubblicitari sulla recinzione in Milano, via Romilli angolo piazza Angilberto;
2) la domanda con cui la ricorrente chiede che il Comune di Milano venga condannato al risarcimento dei danni che avrebbe cagionato ad essa con l’adozione dell’impugnato atto di diniego di autorizzazione.
II. Va,in primo luogo, esaminata l’impugnativa indicata al n. 1 del precedente punto I.
L’impugnativa è fondata, dovendosi condividere l’assorbente doglianza (contenuta nell’unico articolato motivo di gravame) con la quale si assume che l’impugnato provvedimento comunale sarebbe illegittimo perchè adottato in assenza di presupposto normativo, non ricorrendo nel caso di specie una delle ipotesi ostative alla installazione di cartelloni pubblicitari specificamente previste dall’art.7 del Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Ed invero, tale norma, che reca i divieti e le limitazioni alla collocazione dei suddetti cartelloni, prevede come unico divieto, a tutela delle prospettive di immobili adiacenti agli edifici interessati ad una siffatta collocazione, quello inerente a visioni prospettiche di edifici adibiti a culto e di cimiteri.
Ora, invero, nel caso concreto, poichè il qui censurato diniego di installazione di cartelloni pubblicitari è stato adottato in relazione alla diversa ipotesi di un edificio privo delle caratteristiche richieste dalla citata norma regolamentare, deve ritenersi l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego in quanto emesso in violazione di tale norma.
Il provvedimento de quo va-pertanto annullato, in accoglimento della doglianza e dell’impugnativa sopra considerate.
III. Va in secondo luogo, esaminata la domanda di risarcimento di danni indicata al n. 2 del precedente punto I.
Essa è inammissibile per difetto di giurisdizione,siccome eccepito dal resistente Comune di Milano.
Al riguardo , va- infatti – osservato che nel caso concreto il potere esercitato dal Comune risulta concernere una domanda ed un’attività oggettivamente commerciali e che l’essere state espresse nella specie, da parte del Comune, valutazioni connesse a profili urbanistico- edilizi non vale ad immutare la connotazione di detto potere, il quale rimane pur sempre ancorato all’ambito commerciale ben potendo rilievi del genere accompagnarsi all’esplicazione del potere in discorso.
Di conseguenza, la presente va ritenuta una controversia che attiene alla materia commerciale e che non rientra tra quelle relativamente alle quali è dato al Giudice Amministrativo di conoscere della domanda di risarcimento danni.
Pertanto , è da ritenere il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. in ordine alla qui esaminata domanda giudiziale, la quale va- quindi- dichiarata inammissibile a detto titolo.
IV. Per le superiori considerazioni, pertanto, l’impugnativa di cui al ricorso in epigrafe va accolta e, per l’effetto, va annullato l’atto comunale gravato, mentre la qui proposta domanda di risarcimento danni va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie l’impugnativa di cui al ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, mentre dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la formulata domanda di risarcimento danni.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano, il 23.1.2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Pio Guerrieri Presidente
Adriano Leo Cons.,est.;
Gianluca Bellucci Ref.
Depositata in segreteria in data 15 aprile 2003.