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n. 10-1999 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. II - Sentenza 14 ottobre 1999 n. 3419 - Pres. Barbieri, Est. Savoia - Agip Petroli S.p.A. (Avv.ti Mancusi, Viale e La Scala) c.  Comune di Carugate (Avv. Bardelli) e con intervento ad adjuvandum di Autogrill S.p.A. (Avv.ti Pagano e Pellacani).

Le norme che consentono il rilascio delle concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate in senso restrittivo attesa la necessità che le deroghe non travolgano le esigenze di ordine urbanistico recepite nelle norme del piano (1). Di conseguenza, l’individuazione dell’interesse pubblico dell’impianto progettato, ai fini della concessione della licenza in deroga, non può essere effettuata in base a criteri generali e astratti né è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall’esame concreto delle singole fattispecie (2).

Come edificio o impianto di interesse pubblico deve considerarsi ogni manufatto che, indipendentemente dalla sua appartenenza a ente pubblico, sia idoneo, per le loro caratteristiche intrinseche, a soddisfare interessi di rilevanza generale che ineriscono agli scopi perseguiti dall’amministrazione (3); tra questi vi sono sicuramente l’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione, previsti dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, con il quale si è sostituito il previgente regime concessorio con la semplice autorizzazione, regime concessorio, invece, ancora in essere proprio per gli impianti autostradali, a mente dell’art. 105, comma 2, lettera f del decreto legislativo 31.3.1998, n.112. Può dunque fondatamente sostenersi la natura di interesse pubblico degli impianti di carburante, costituendo il servizio distributivo servizio essenziale, di cui deve essere assicurata in ogni tempo la fruizione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli impianti costituiscano pertinenza a bene demaniale come le autostrade.

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 1996, n.439, T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano 28 gennaio 1998, n. 21.

(2) T.A.R. Sicilia-Catania, 29 dicembre 1981, n. 644, Cons. Stato, Sez. II, 21 gennaio 1969, n. 5.

(3) Cfr. Tar Aosta, 20 luglio 1998, n. 99; Tar Lombardia, sez. III, 21 gennaio 1998, n. 76.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. II

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N°1690/96 R.G..PROPOSTO DA

Agip Petroli S.p.A.

rappresentata e difesa dall’avv. Piero Mancusi, Giovanni Viale e Giancarlo La Scala ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Milano Via. Alberto da Giussano, 23

Contro

Comune di Carugate, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Guido Bardelli, e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Milano Via Cornaggia, 10;

e con l’intervento ad adiuvandum

di Autogrill S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Fortunato Pagano e Fabio Pellacani, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Milano, Via Boccaccio, 19

PER L’ANNULLAMENTO

del diniego opposto sulla domanda di concessione in deroga prot. 2204 del 5.2.1996;

visti il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione delle parti resistenti;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta la relazione del giudice dott. Riccardo Savoia e uditi alla pubblica udienza del 14 aprile 1999 i procuratori delle parti;

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE

FATTO E DIRITTO

In data 18 aprile 1995 Agip petroli S.p.A., concessionaria delle aree di servizio di Carugate Est e Carugate Ovest, presentava al Comune di Carugate istanza di concessione edilizia allo scopo di costruire in aderenza ai bar delle due aree di servizio. A causa di un contrasto del progetto con il vigente P.R.G. , in data 3 luglio 1995 la stessa società presentava al Comune una nuova istanza per il rilascio di concessione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 41 quater L.n. 1150/1942. Con provvedimento in data 5 febbraio 1996 il Comune di Carugate comunicava ad Agip Petroli S.p.A. di “non poter concedere la deroga richiesta alle norme di P.R.G. e di regolamento edilizio” . In data 11 aprile 1996 Agip Petroli notificava il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui chiede l’annullamento del provvedimento di diniego. Successivamente Autogrill S.p.A., affittuaria dei pubblici esercizi di cui sopra, notificava atto di intervento ad adiuvandum.

Con il primo motivo di ricorso Agip Petroli censura la qualificazione di attività commerciale della funzione cui gli immobili in questione sono adibiti, in base alla quale il Comune ha ritenuto di non poter rilasciare la concessione in deroga.

La ricorrente afferma che le aree di servizio - definite come pertinenze stradali dall’art. 24 L.30 aprile 1992, n.285 - devono considerarsi destinate a pubblico servizio in base al principio “che ritiene facenti parte del demanio anche le pertinenze relative ai beni demaniali”. In base a tale ragionamento, dal solo riconoscimento della natura pubblicistica delle pertinenze stradali dovrebbe derivare, a detta della ricorrente, la possibilità di rilasciare la concessione in deroga. Ciò in quanto l’art. 41 quater L..n. 1150/1942 dispone che “i poteri di deroga previsti dalle norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 L. 21 dicembre 1955, n.1357”.

Il rilievo è fondato.

La giurisprudenza ha affermato il carattere di eccezionalità sottolineando che “le norme che consentono il rilascio delle concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate in senso restrittivo attesa la necessità che le deroghe non travolgano le esigenze di ordine urbanistico recepite nelle norme del piano” (Cons. Stato Sez. IV, 2 aprile 1996, n.439, T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano 28 gennaio 1998, n. 21).

Di conseguenza è stato pure precisato che “l’individuazione dell’interesse pubblico dell’impianto progettato, ai fini della concessione della licenza in deroga, non può essere effettuata in base a criteri generali e astratti né è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall’esame concreto delle singole fattispecie” (T.A.R. Sicilia - Catania, 29 dicembre 1981, n. 644, Cons. Stato sez. 11, 21 gennaio 1969, n. 5).

Secondo il criterio cui fa riferimento la ricorrente la natura di pertinenze di un bene demaniale delle aree di servizio sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il rilascio di concessioni edilizie in deroga per l’ampliamento di locali di ristoro, come se l’interesse pubblico delle relative opere fosse per così dire implicito. Se tale argomentazione prova troppo, poiché porta a concludere che qualsiasi intervento relativo alle aree di servizio deve essere considerato automaticamente di interesse pubblico, con riguardo al caso in esame, l’osservazione della ricorrente è però esatta.

Nella specie l’Amministrazione avrebbe rilevato che la natura commerciale dello snack-bar e del market impedisce di considerare di interesse pubblico interventi di ampliamento degli edifici con tale destinazione, dato che la società ricorrente ha chiesto al Comune di assentire i determinati ampliamenti per fare fronte al fatto che “per il numero di contatti ora raggiunti, le strutture attuali non sono più assolutamente sufficienti alle necessità dei clienti che attualmente sostano nelle aree di Carugate Est e Ovest”, sicché la motivazione della richiesta confermerebbe la finalità, di carattere prettamente ed esclusivamente commerciale, di sviluppare l’attività dei pubblici esercizi per poter aumentare la clientela, senza che ai richiesti ampliamenti delle strutture faccia riscontro un interesse pubblico determinato.

La giurisprudenza più recente ha invece ribadito come edificio o impianto di interesse pubblico deve considerarsi ogni manufatto che, indipendentemente dalla sua appartenenza a ente pubblico, sia idoneo, per le loro caratteristiche intrinseche, a soddisfare interessi di rilevanza generale che ineriscono agli scopi perseguiti dall’amministrazione (cfr. Tar Aosta, 20 luglio 1998, n. 99; Tar Lombardia, sez. III, 21 gennaio 1998, n. 76).

Ora tra questi vi sono sicuramente l’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione, previsti dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, con il quale si è sostituito il previgente regime concessorio con la semplice autorizzazione, regime concessorio, invece, ancora in essere proprio per gli impianti autostradali, a mente dell’art. 105, comma 2, lettera f del decreto legislativo 31.3.1998, n.112.

Può dunque fondatamente sostenersi la natura di interesse pubblico degli impianti di carburante, costituendo il servizio distributivo servizio essenziale, di cui deve essere assicurata in ogni tempo la fruizione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che gli impianti costituiscano pertinenza a bene demaniale come le autostrade.

Le considerazioni svolte, tuttavia, anche in ragione della ricordata interpretazione restrittiva della nozione di impianto di interesse pubblico, comportano che non tutti i manufatti possano venir autorizzati con l’istituto della concessione in deroga, bensì solo e unicamente quelli direttamente funzionali e necessari allo svolgimento del servizio distributivo.

Il Comune, in altre parole,  dovrà distinguere nella domanda quali siano gli edifici direttamente legati alla distribuzione carburanti e quelli che pertengono ad altri fini, e motivatamente darne conto nel provvedimento di concessione parziale.

Si rivela invece infondato il secondo motivo di ricorso.

Secondo la ricorrente il provvedimento con cui il Comune di Carugate ha negato il rilascio della concessione in deroga risulterebbe illogico ed irrazionale in quanto le opere richieste in progetto sarebbero imposte dalla USL.

Dall’analisi degli atti inviati da quest’ultima alla società ricorrente e allegati all’istanza di concessione in deroga appare però evidente che i lavori richiesti riguardavano (cfr. nota 23.1.91-doc.5) la necessità di dotare il locale adibito alla preparazione dei panini di contenitore per i rifiuti, di miglior sistemazione di scorte e attrezzature, di conservazione dei detersivi, di modifica delle pareti, da rendersi lisce, lavabili e impermeabili, adeguamenti del tutto difformi dai lavori chiesti con la domanda di concessione in deroga.

Il ricorso va dunque accolto, secondo quanto in motivazione, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione.

Si possono compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

 Salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti da parte dell’amministrazione.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 14 aprile 1999, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Ezio Maria Barbieri Presidente

Carmine Spadavecchia Consigliere

Riccardo Savoia I Referendario est.

IL PRESIDENTE                                                                        

IL GIUDICE ESTENSORE

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