TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 2 novembre 2000 n. 839
– Pres.ff. Conti, Est. Cacace - Sindaco pro tempore del Comune di Costa Volpino (Avv. Italo Ferrari) c. Consorzio intercomunale raccolta e smaltimento rifiuti (Avv.ti Mauro Moretti, Giuseppe Profeta ed Enrico Codignola) – (accoglie).Enti pubblici – Consorzi intercomunali – Potere rappresentativo e deliberativo – Va riconosciuto in proporzione alla quota di spettanza di ciascun ente – Fattispecie in materia di mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio di amministrazione.
Giustizia amministrativa – Controinteressato – Ricorso proposto da uno dei componenti di un Consorzio – Altri componenti del Consorzio – Non sono controinteressati.
L’art. 25, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare la struttura e la composizione dell’organo assembleare del consorzio intercomunale, stabilisce che l’assemblea è composta da tanti membri quanti sono gli enti consorziati, affermando contestualmente il principio della corrispondenza tra la misura della "responsabilità" e la quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto; detta norma va interpretata nel senso che in seno all’Assemblea ogni sindaco abbia un solo voto, con valore proporzionale alla quota (1).
Ciò comporta che il potere spettante a ciascun membro del Consorzio, nell’organo collegiale assembleare ed ai fini della sua attività, in ordine alla formazione delle linee direttrici dell’ente consortile, debba sempre essere connotato dalla predetta "corrispondenza".
E’ pertanto illegittimo il provvedimento del Presidente dell’Assemblea Consorziale, con il quale è stata dichiarata improcedibile una mozione di sfiducia presentata nei confronti del Consiglio di Amministrazione in carica sotto il profilo che "ai sensi dell’art. 37 della L. n. 142/90 e successive modifiche la mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri... [mentre] i sindaci firmatari della mozione non rappresentano (sotto il profilo numerico) i due quinti degli associati", ove risulti che i firmatari della mozione di sfiducia rappresentino comunque i due quinti delle quote di partecipazione.
Pur potendosi configurare l’Assemblea consortile non come una struttura composta da Sindaci, ma come organo composto da enti locali, i quali agiscono (e non potrebbe essere altrimenti) attraverso le persone fisiche che rappresentano i rispettivi Comuni (2), i singoli enti locali non possono ritenersi controinteressati al ricorso proposto da uno di essi avverso le determinazioni assunte dal Presidente dell’Assemblea del Consorzio nell’esercizio delle attribuzioni demandategli dallo Statuto (determinazioni sostanzialmente poi fatte proprie dall’Assemblea medesima), poiché gli altri Comuni (o almeno alcuni di essi) possono al più ritenersi portatori di un mero interesse di fatto (che li abiliterebbe ad un intervento in giudizio ad opponendum) alla conservazione dei provvedimenti impugnati e non, quindi, di quell’interesse qualificato e differenziato, di segno opposto a quello del ricorrente, che qualifica la figura del controinteressato in senso sostanziale e che è, com’è noto, il soggetto che abbia un interesse personale e diretto alla conservazione di quell’atto, che altri vorrebbero fosse eliminato, in conseguenza del vantaggio concreto che da detto atto egli ha ricevuto (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. I, 24 marzo 1993, n. 133. Secondo quindi tale orientamento, potrebbe dirsi sinteticamente che nell’ambito della assemblee consortili i voti si pesano e non si contano.
(2) Cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 dicembre 1993, n. 379.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 1994, n. 437.
PER L'ANNULLAMENTO,
previa sospensione,
"- dell’atto in data 14 giugno 2000 con il quale il Presidente dell’Assemblea del Consorzio dichiarava nulla e comunque improcedibile la mozione di sfiducia datata 15 maggio 2000 promossa contro il Consiglio di Amministrazione del Consorzio da parte dei Sindaci dei Comuni di Costa Volpino, Sovere e Fonteno;
- dell’atto del Presidente dell’Assemblea del Consorzio in data 7 luglio 2000 con il quale è stato posto al punto 1) dell’ordine del giorno della riunione ordinaria dell’Assemblea del 12 luglio 2000 il seguente oggetto: presa atto dell’improcedibilità della mozione di sfiducia in data 16 maggio 2000, presentata dai Sindaci dei Comuni di Costa Volpino, Sovere e Fonteno;
- dell’atto denominato deliberazione n° 4 del 12 luglio 2000 con il quale l’Assemblea Consorziale avrebbe preso atto dell’improcedibilità della mozione di sfiducia in data 16 maggio 2000, presentata dai Sindaci dei Comuni di Costa Volpino, Sovere e Fonteno;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;
- nonché, solo in quanto occorrer possa, dell’art. 37 dello Statuto del Consorzio" (così, testualmente, l’epigrafe del ricorso).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione consorziale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2000, la relazione del Referendario dr. Salvatore Cacace;
Uditi, nella stessa Camera di Consiglio, l'avv. Italo Ferrari per il ricorrente e gli avv.ti Mauro Moretti ed Enrico Codignola per l’Amministrazione Consorziale;
PREMESSO
che, in sede di decisione collegiale sulla istanza cautelare, la Sezione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971, ha deciso, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel mérito, a norma dell’art. 26 della stessa legge;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
quanto segue:
1) che il ricorso giurisdizionale de quo si rivolge: contro il provvedimento del Presidente dell’Assemblea Consorziale, con il quale è stata dichiarata improcedibile una mozione di sfiducia presentata nei confronti del Consiglio di Amministrazione in carica dai Sindaci dei Comuni di Costa Volpino, Sovere e Fonteno, in quanto "ai sensi dell’art. 37 della L. n. 142/90 e successive modifiche la mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri... [mentre] i tre sindaci firmatari della mozione non rappresentano i due quinti degli associati" (così il provvedimento impugnato); contro l’atto con il quale lo stesso Presidente ha poi posto all’ordine del giorno dell’Assemblea Consorziale la "presa d’atto dell’improcedibilità della mozione di sfiducia"; contro la deliberazione dell’Assemblea medesima, avente ad oggetto la detta "presa d’atto"; nonché, infine, "nella denegata ipotesi" che si volesse ritenere esatta l’interpretazione dell’art. 37 dello Statuto operata dal Consorzio, l’art. 37 medesimo;
2) che, per quanto riguarda le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da parte resistente, le stesse devono essere disattese, giacché:
a) pur potendosi configurare l’Assemblea consortile non come una struttura composta da Sindaci, ma come organo composto da enti locali, i quali agiscono (e non potrebbe essere altrimenti) attraverso le persone fisiche che rappresentano i rispettivi Comuni (v. T.A.R. Piemonte, II, 9 dicembre 1993, n. 379), non si comprende come i singoli enti locali possano ritenersi controinteressati al ricorso proposto da uno di essi avverso le determinazioni assunte dal Presidente dell’Assemblea del Consorzio nell’esercizio delle attribuzioni demandategli dallo Statuto (determinazioni sostanzialmente poi fatte proprie dall’Assemblea medesima), poiché gli altri Comuni (o almeno alcuni di essi) possono al più ritenersi portatori di un mero interesse di fatto (che li abiliterebbe ad un intervento in giudizio ad opponendum) alla conservazione dei provvedimenti impugnati (il cui annullamento da parte del Giudice amministrativo porterebbe, semplicemente, alla discussione e votazione, da parte dell’Assemblea Consortile, di una mozione di sfiducia da essi per avventura non condivisa) e non di quell’interesse qualificato e differenziato, di segno opposto a quello del ricorrente, che qualifica la figura del controinteressato in senso sostanziale e che è, com’è noto, il soggetto che abbia un interesse personale e diretto alla conservazione di quell’atto, che altri vorrebbero fosse eliminato, in conseguenza del vantaggio concreto che da detto atto egli ha ricevuto (v. Cons. St., IV, 23 maggio 1994, n. 437);
b) l’eccezione relativa alla pretesa "intervenuta decadenza" dalla facoltà di impugnazione dell’art. 37 dello Statuto è infondata, in quanto, da un lato, l’impugnativa della norma statutaria è proposta in via eventuale o subordinata e per uno solo dei motivi dedotti e, dall’altro, gli statuti degli enti locali e loro consorzi costituiscono atti a contenuto generale e più specificamente normativo, come tali insuscettibili ex se di recare lesione, se non in sede di successivi atti attuativi od applicativi (v. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 15 maggio 1993, n. 207) e, d’altro canto ancora, come di seguito si vedrà, la norma stessa risulta comunque suscettibile di interpretazione favorevole alle tesi del ricorrente, senza che di essa si debba giungere a pronunciare il contrasto, dedotto solo in via eventuale, con l’art. 25 della legge n. 142 del 1990;
c) la eccepita "inutilità dell’odierno ricorso, inteso a promuovere l’annullamento di atti dell’ente, la cui efficacia è stata comunque caducata da atti posteriori" (pag. 3 seconda memoria Consorzio) non sussiste, poiché la c.d. "mozione Negrinotti", approvata dall’Assemblea nel corso della trattazione del punto all’ordine del giorno di cui si tratta, appare ben lungi dal soddisfare l’interesse del ricorrente alla discussione, votazione ed eventuale approvazione di una mozione di sfiducia ex art. 37 dello Statuto, avendo detta mozione d’ordine ad oggetto non la mozione di sfiducia in quanto tale ma solo i "contenuti" della stessa e ciò con l’evidente intento di dar luogo ad un mero dibattito politico, a conclusione del quale anche una votazione in ipotesi favorevole alle tesi dei componenti critici verso l’operato del Consiglio di Amministrazione non produrrebbe la révoca voluta e perseguita dagli originarii presentatori della mozione, già dichiarata improcedibile con le impugnate determinazioni del Presidente dell’Assemblea e con la bocciatura della precedente "mozione Danesi";
2) che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di "violazione dell’art. 37 dello Statuto e degli artt. 25 e 37 della L. n. 142/1990", sostenendosi, tra l’altro, che "sarebbe massimamente irrazionale ritenere che nel Consorzio intercomunale possa rilevare solo la mozione di sfiducia sottoscritta dai due quinti dei componenti l’assemblea" (pag. 9 ric.);
3) che detta censura appare fondata in quanto:
a) l’art. 25, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare la struttura e la composizione dell’organo assembleare del consorzio, prevede una pluralità di regole, tra le quali, per quanto qui più interessa, quella che stabilisce che l’assemblea è composta da tanti membri quanti sono gli enti consorziati, affermando contestualmente il principio della corrispondenza tra la misura della "responsabilità" e la quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b) detta norma va interpretata nel senso che in seno all’Assemblea ogni sindaco abbia un solo voto, con valore proporzionale alla quota (v. Cons. St., I, 24 marzo 1993, n. 133);
c) ciò comporta che il potere spettante a ciascun membro del Consorzio, nell’organo collegiale assembleare ed ai fini della sua attività, in ordine alla formazione delle linee direttrici dell’ente consortile, debba sempre essere connotato dalla predetta "corrispondenza;
d) è innegabile che la mozione di sfiducia degli amministratori del Consorzio è atto fondamentale espressione del predetto potere e che tutte le fasi del procedimento relativo debbono rispettare il citato, irrinunciabile, principio enunciato dal legislatore;
e) il principio stesso pervade di sé in modo evidente molteplici disposizioni dello Statuto del Consorzio de quo, tutte rigidamente improntate al rispetto dello stesso (v. artt. 8 - 9 - 11 - 13 - 15 - 29);
f) pertanto, le citate regole statutarie convenzionali del Consorzio appaiono tutte in sintonia con il ridetto principio generale espresso dalla disciplina legislativa;
g) non costituiscono, d’altra parte, deroghe a tale principio le diverse norme dettate per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la cui articolazione interna è quella propria di un organismo amministrativo collegiale con competenze di "amministrazione", che rispondono a logiche diverse da quelle proprie dell’organo collegiale preposto alla formazione delle linee direttrici dell’ente;
h) all’interno di queste coordinate di fondo, la previsione statutaria (art. 37) che, nell’ambito della disciplina della revoca del Consiglio di Amministrazione, dopo aver precisato che la mozione di sfiducia deve essere approvata "con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione", rinvia alle "forme e modalità" previste dall’art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non va, pertanto, interpretata in astratto ed in términi assoluti, ma deve essere valutata in concreto, attraverso un’accurata considerazione del contesto normativo in cui è inserita e dei principii cui tale complesso di norme si ispira;
i) non v’è dubbio, allora, da un lato, che la norma statutaria faccia rinvio al comma 2 dell’art. 37 della legge n. 142 anche per quanto riguarda il numero minimo di adesioni che la mozione di sfiducia deve raggiungere per poter essere discussa e, dall’altro, che tale numero ("almeno due quinti dei consiglieri assegnati": comma 2 cit.) debba, nell’ambito di una organizzazione consortile ex art. 25 della legge n. 142/1990, riferirsi inderogabilmente, nel veduto contesto, a tanti consiglieri quanti sono quelli che rappresentino almeno i due quinti delle quote di partecipazione;
4) che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi non espressamente esaminati;
5) che appare comunque equo che le spese di giudizio vadano integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe - lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 27 ottobre 2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
Sergio CONTI - Presidente f.f.;
Renato RIGHI - Consigliere;
Salvatore CACACE - Referendario, relatore ed estensore.
Depositata il 2 novembre 2000.