TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 6 novembre 2000 n. 841 – Pres. ed Est. Conti – S. (avv.ti Christine Faticati e Barbara Pedrazzani) c. Questura di Cremona (Avvocatura dello Stato) – (accoglie).
E’ illegittimo il provvedimento con cui un Questore ha respinto l’istanza di regolarizzazione, ai sensi del D.P.C.M. 16.10.98, avanzata da un cittadino extracomunitario sotto il profilo che certificazione presentata per dimostrare la presenza in Italia sia risultata falsa, ove non sia stata esaminata anche la nuova documentazione presentata in sede giudiziale dall’interessato tendente a dimostrare la presenza di quest’ultimo in Italia, sussistendo l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la posizione del cittadino comunitario anche alla luce dell’ulteriore documentazione prodotta.
Invero, va condiviso l’orientamento del Tar Catania, sez. III (ord. N. 1486 del 26.6.2000) secondo cui:
- la legge 6.3.1998, n.40 (e il successivo Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione di cui al D. Lgs. 25.7.1988, n. 286), dispone (art. 3, primo comma) che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, predisponga ogni tre anni il documento programmatico relativo atta politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, il quale, approvato dal Governo tenuto conto dei pareri previsti, è emanato con decreto del Presidente detta Repubblica ed individua i criteri generati per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio detto Stato;
- con D.P.C.M. del 16.10.1998, in applicazione della previsione normativa sopra indicata, si è stabilito (art. 3) che, sino al 15.12.1998, possano richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore detta legge 6.3.1989, n. 40, purché corredino l'apposita domanda da presentare alla Questura con: a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27.3.1998; b) contratto di lavoro subordinato che presenti i requisiti specificati nel. decreto; c) idonea documentazione circa la "sistemazione alloggiativa";
- la previsione di cui al citato art. 3 è stata interpretata in alcune circolari esplicative del Ministero dell'Interno (in particolare la n. 300/C/227955/12/214/1^ Div. del 15.12.1998) nel senso che la "documentazione idonea" a provare (a presenza in Italia prima del 27.3.1998 è solo quella costituita da documenti provenienti da enti pubblici, ovvero da enti privati purché formati in epoca anteriore al 27.3.1998 e aventi data certa (desumibile, ad esempio, dal loro inserimento in registri progressivi);
- i decreti di cui all'art 3 legge 6.3.1998, n. 40, pur non avendo valore regolamentare (come si desume dal fatto che non sono adottati nelle forme contemplate dalla legge n. 400/1988), sono approvati dal Governo e non possono essere, perciò, interpretati autenticamente da una singola Amministrazione (nella specie il Ministero dell'interno);
- in difetto di apposita interpretazione autentica ad opera del Governo, è l'Autorità giudiziaria a dover stabilire il significato della disposizione di cui si tratta;
- il D.P.C.M. 16.10.1998 è stato emanato al fine di regolarizzare la posizione degli stranieri che risultino regolarmente inseriti in un contesto lavorativo (cfr. testualmente, sul punto, il secondo "considerato" del preambolo); che, proprio in tale prospettiva, il Governo ha puntualmente disciplinato i requisiti sostanziali e formati del contratto di lavoro che l'interessato deve produrre all'Autorità (cfr. lett. b del citato art. 3) e che, con riferimento alla presenza in Italia prima del 27.3.1998 e in ordine alla "sistemazione alloggiativa", il decreto prescrive soltanto che la domanda di regolarizzazione sia corredata da "idonea documentazione";
-il D.P.C.M. 1.10.1998, nel disporre che l'Amministrazione inviti il soggetto ad integrare la documentazione, dimostra l'erroneità del riferimento a criteri meramente formali, atteso che il dialogo tra Amministrazione ed il soggetto che richiede la regolarizzazione sembra anche finalizzato ad un eventuale accertamento della credibilità delle dichiarazioni dei privati presentate dall'interessato;
- l'obbligo dell'Amministrazione di vagliare nella sua portata sostanziale i documenti di prova allegati dall'interessato non pregiudica, ovviamente, il suo potere di apprezzare la veridicità di eventuali dichiarazioni prodotte, purché nel rispetto dei canoni generati (coerenza, imparzialità, ecc,) che presiedono l'esercizio dell'azione amministrativa.
L’accoglimento del gravame comporta l’obbligo, per l’Amministrazione, di provvedere nuovamente sull’istanza di regolarizzazione, conformandosi all’obbligo di esauriente e puntuale verifica circa la documentazione presentata dall’interessato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato l’11.10.2000 e depositato il 18.10.2000, Singh Satnam – cittadino extracomunitario - impugna il provvedimento del Questore di Cremona di diniego di regolarizzazione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 27.10.2000, fissata per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, la Sezione ha preannunciato alle parti la pronuncia, ai sensi dell’art. 9 primo comma della l. 21.7.2000 n. 205, di sentenza abbreviata.
L’atto impugnato è motivato con riferimento alla circostanza che lo straniero non ha soddisfatto uno dei requisiti essenziali per ottenere il permesso di soggiorno, dato che la certificazione presentata per dimostrare la presenza in Italia è risultata falsa.
Peraltro, il ricorrente ha provveduto a produrre in giudizio nuova documentazione relativa alla presenza in Italia (n. due buste ad esso dirette in Villachiara, recanti i timbri postali di arrivo del 19.1.1998 e del 12.2.1998), in forza dei quali sostiene di soddisfare i requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno.
Il gravame è fondato in relazione all’obbligo, per l’Amministrazione, di verificare la posizione della ricorrente anche alla luce dell’ulteriore documentazione prodotta in sede giudiziale.
Invero, va condiviso l’orientamento del Tar Catania, sez. III (ord. N. 1486 del 26.6.2000) secondo cui:
- la legge 6.3.1998, n.40 (e il successivo Testo Unico sulla disciplina dell'immigrazione di cui al D. Lgs. 25.7.1988, n. 286), dispone (art. 3, primo comma) che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, predisponga ogni tre anni il documento programmatico relativo atta politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, il quale, approvato dal Governo tenuto conto dei pareri previsti, è emanato con decreto del Presidente detta Repubblica ed individua i criteri generati per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio detto Stato;
- con D. P.C.M. del 16.10.1998, in applicazione della previsione normativa sopra indicata, si è stabilito (art. 3) che, sino al 15.12.1998, possano richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore detta legge 6.3.1989, n. 40, purché corredino l'apposita domanda da presentare alla Questura con: a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27.3.1998; b) contratto di lavoro subordinato che presenti i requisiti specificati nel. decreto; c) idonea documentazione circa la "sistemazione alloggiativa";
- la previsione di cui al citato art. 3 è stata interpretata in alcune circolari esplicative del Ministero dell'Interno (in particolare la n. 300/C/227955/12/214/1 ^ Div. Del 15.12.1998) nel senso che la "documentazione idonea" a provare (a presenza in Italia prima del 27.3.1998 è solo quella costituita da documenti provenienti da enti pubblici, ovvero da enti privati purché formati in epoca anteriore al 27.3.1998 e aventi data certa (desumibile, ad esempio, dal loro inserimento in registri progressivi);
- i decreti di cui all'art 3 legge 6.3.1998, n. 40, pur non avendo valore regolamentare (come si desume dal fatto che non sono adottati nelle forme contemplate dalla legge n. 400/1988), sono approvati dal Governo e non possono essere, perciò, interpretati autenticamente da una singola Amministrazione (nella specie il Ministero dell'interno);
- in difetto di apposita interpretazione autentica ad opera del Governo, è l'Autorità giudiziaria a dover stabilire il significato della disposizione di cui si tratta;
- il D.P.C.M. 16.10.1998 è stato emanato al fine di regolarizzare la posizione degli stranieri che risultino regolarmente inseriti in un contesto lavorativo (cfr. testualmente, sul punto, il secondo "considerato" del preambolo); che, proprio in tale prospettiva, il Governo ha puntualmente disciplinato i requisiti sostanziali e formati del contratto di lavoro che l'interessato deve produrre all'Autorità (cfr. lett. b del citato art. 3) e che, con riferimento alla presenza in Italia prima del 27.3.1998 e in ordine alla "sistemazione alloggiativa", il decreto prescrive soltanto che la domanda di regolarizzazione sia corredata da "idonea documentazione";
-il D.P.C.M. 1.10.1998, nel disporre che l'Amministrazione inviti il soggetto ad integrare la documentazione, dimostra l'erroneità del riferimento a criteri meramente formati, atteso che il dialogo tra Amministrazione ed il soggetto che richiede la regolarizzazione sembra anche finalizzato ad un eventuale accertamento della credibilità delle dichiarazioni dei privati presentate dall'interessato;
- l'obbligo dell'Amministrazione di vagliare nella sua portata sostanziale i documenti di prova allegati dall'interessato non pregiudica, ovviamente, il suo potere di apprezzare la veridicità di eventuali dichiarazioni prodotte, purché nel rispetto dei canoni generati (coerenza, imparzialità, ecc,) che presiedono l'esercizio dell'azione amministrativa.
Va sottolineato che l’accoglimento del gravame comporta l’obbligo, per l’Amministrazione, di provvedere nuovamente sull’istanza di regolarizzazione, conformandosi all’obbligo di esauriente e puntuale verifica circa la documentazione presentata dall’interessato.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, ex art.26, 4° e 5° c. L. 1034/71, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 27.10.2000 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
CONTI Sergio Presidente estensore
RIGHI Renato Consigliere
FARINA Alessandra Consigliere
Depositata in data 6 novembre 2000.