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Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Decreto presidenziale 5 maggio 2001 n. 346 - Pres. Mariuzzo - TEA – Territorio Energia Ambiente S.p.A. (avv.ti E. Coffrini e G. Porqueddu) c. Comune di Viadana (n.c.) e Manutencoop S.c. a r.l. (n.c.).

Contratti della P.A. - Offerte - Presentazione - Prescrizione del bando che impone la indicazione dell’oggetto della gara - Presentazione di una delle tre buste previste senza la suddetta indicazione - Esclusione dalla gara - Ove il bando non abbia indicato puntualmente in quale delle buste l’indicazione andava apposta - Appare illegittima.

Contratti della P.A. - Offerte - Presentazione - Prescrizione del bando che impone la indicazione dell’oggetto della gara - Presentazione di una delle tre buste previste senza la suddetta indicazione - Esclusione dalla gara - Sembra violare il principio di proporzionalità e quello di massima partecipazione.

Appare illegittima l’esclusione da una gara d’appalto di una impresa che ha presentato la busta contenente l’offerta senza l’indicazione dell’oggetto della gara prescritta dal bando, ove il bando stesso non abbia individuato puntualmente quale delle tre buste congiuntamente riassumenti la stessa offerta avrebbe dovuto essere non soltanto sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, ma anche contrassegnata all’esterno dall’oggetto della gara.

L’esclusione di una ditta da una gara per mancata indicazione dell’oggetto della gara stessa nella busta contenente l’offerta sembra in ogni caso violare il principio di proporzionalità, considerando non solo l’assenza di ogni base normativa delle viste prescrizioni, ma altresì la loro palese esuberanza rispetto all’esigenza di garantire la segretezza delle offerte e la par condicio fra le imprese. Detto provvedimento di esclusione sembra violare il generale divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, posto che nessun dubbio può configurarsi in ordine all’effettiva provenienza e segretezza delle varie offerte, una volta che fosse risultato che le tre buste interne rispettivamente contenenti la documentazione amministrativa, quella tecnica e l’offerta economica in senso proprio provenivano da un unico piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, inviato da ciascuna delle imprese partecipanti.

L’esclusione stessa inoltre sembra violare il principio di massima partecipazione alle gare, in cui trova tutela l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta sul piano tecnico al prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante.

 

 

per l'annullamento

dell’esclusione dalla licitazione privata indetta dal Comune di Viadana per l’aggiudicazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani per il periodo 1.5.2001 – 30.4.2006, nonché dell’aggiudicazione a favore della controinteressata

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Rilevato:

che con il suddetto ricorso, depositato il 20 aprile 2001, la ricorrente ha richiesto la sospensione cautelare provvisoria dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.71, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205;

che l’avviso di ricevimento relativamente alla notifica espletata a mezzo del servizio postale alla controinteressata è stato depositato in giudizio in data odierna, per cui è soltanto allo stato procedibile la prodotta domanda incidentale ai sensi della norma sopra richiamata;

Ritenuto:

che il ricorso si presenta assistito, quanto meno in questa fase di sommaria delibazione, dal fumus boni iuris, tenuto conto della non perspicuità ed agevole lettura delle norme poste a disciplina della suddetta gara;

che, in particolare, l’espressa avvertenza formulata nell’allegato alla lettera d’invito, con cui è comminata l’esclusione dell’istanza di partecipazione, ove la busta interna contenente l’offerta non rechi l’indicazione dell’oggetto della gara, non individua altrettanto puntualmente quale delle tre buste congiuntamente riassumenti la stessa offerta debba essere non soltanto sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, ma anche contrassegnata all’esterno dall’oggetto della gara;

che in ogni caso sembra sussistente la denunciata violazione del principio di proporzionalità, considerando non solo l’assenza di ogni base normativa delle viste prescrizioni, ma altresì la loro palese esuberanza rispetto all’esigenza di garantire la segretezza delle offerte e la par condicio fra le imprese;

che pare egualmente sussistente la violazione del generale divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, posto che nessun dubbio poteva configurarsi in ordine all’effettiva provenienza e segretezza delle varie offerte, una volta che fosse risultato che le tre buste interne rispettivamente contenenti la documentazione amministrativa, quella tecnica e l’offerta economica in senso proprio provenivano da un unico piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, inviato da ciascuna delle imprese partecipanti;

che la disposta esclusione appare, altresì, in violazione del principio di massima partecipazione alle gare, in cui trova tutela l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta sul piano tecnico al prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante;

che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, connessi al fatto che il resistente Comune potrebbe medio tempore formalmente sottoscrivere il contratto d’appalto con l’aggiudicataria della suddetta gara, residuando dopo il detto evento, alla stregua del costante indirizzo della Corte di Cassazione, la sola possibilità dell’eventuale risarcimento del danno in luogo della sorte potenzialmente diversa della competizione fra le imprese;

P.Q.M.

accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione sia dell’impugnata esclusione sia della successiva aggiudicazione, facendo divieto al Comune di Viadana di stipulare medio tempore il contratto d’appalto con la controinteressata, ove la relativa sottoscrizione non sia già intervenuta.

Resta espressamente salva ogni diversa statuizione da parte della Sezione.

MANDA

alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 3.5.2001

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