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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LOMBARDIA - BRESCIA – Sentenza 13 giugno 2002 n. 957Pres. Mariuzzo, Est. Farina – Effetti di Festa Luigi & C. S.n.c. (Avv.ti G. Venturini e A. Rampinelli) c. Comune di Brescia (Avv. S. Bini) – (accoglie in parte).

1. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Rideterminazione – Nel caso di mutamento di destinazione d’uso che comporta un maggior carico urbanistico (nella specie da artigianale a commerciale) – Necessità – Fattispecie.

2. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Natura e finalità – Individuazione – Quantificazione – E’ correlata alla modalità di uso dell’opera.

3. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Rideterminazione – Nel caso di mutamento di destinazione d’uso – Necessità – Sussiste anche nel caso in cui il mutamento non sia accompagnato da opere edilizie.

4. Edilizia ed urbanistica – Oneri di urbanizzazione – Rideterminazione – Nel caso di mutamento di destinazione d’uso – Riferimento alla data in cui è stato rilevato il mutamento – Illegittimità - Riferimento alla data in cui si è verificato il mutamento – Necessità.

1. Nel caso in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata per un capannone di tipo industriale/artigianale e successivamente tale capannone sia stato adibito ad attività di natura commerciale, con conseguente mutamento di destinazione d’uso, ancorchè non accompagnato da opere edilizie, legittimamente l’Amministrazione comunale ridetermina gli oneri di urbanizzazione per detto capannone, provvedendo a calcolare nuovamente il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di carattere commerciale piuttosto che da un’attività di carattere artigianale.

2. Il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (2); conseguentemente, l’uso dà la giustificazione giuridica dell’an debeatur, mentre le modalità dell’uso danno la ragione del quantum (3).

3. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se non soggetto (laddove realizzato senza opere) a preventiva concessione o autorizzazione, è in ogni caso correlato al carico urbanistico derivante dalla realizzazione di quanto assentito; il che importa l’obbligo del pagamento della differenza tra gli oneri connessi alla destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa. In particolare, il mutamento di destinazione, laddove riconducibile ad una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, ossia tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico, impone l’applicazione della norma di cui all’art. 10 della l. n. 10/1977 (4).

4. E’ illegittimo il provvedimento con il quale, a seguito di un mutamento d'uso comportante un maggior carico urbanistico, si procede alla rideterminazione del contributo per la concessione nel caso in cui - in violazione dall’art. 10, ultimo comma, della L. n. 10/1977 (secondo cui il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, "determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione") - il calcolo sia stato effettuato dal Comune con riferimento al momento dell’avvenuto accertamento della variazione e non a quello dell’intervenuta variazione della destinazione d’uso.

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(1) Come si evince dal testo della sentenza in rassegna, nella specie era stata rilasciata una concessione per la realizzazione di un capannone artigianale e, in relazione a tale originaria destinazione, erano stati determinati gli oneri concessori.

Nello stesso capannone, tuttavia, aveva svolto la propria attività anche una ditta esercente una distinta attività di commercio all’ingrosso di vini, birra e gasati.

A seguito di sopralluoghi effettuati nei locali di cui alle concessioni rilasciate e dalle visure effettuate presso la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, veniva rilevata la coesistenza delle due attività.

In relazione a ciò, con provvedimento sindacale, in applicazione del disposto di cui all’art.10, ultimo comma della L. 28.1.1977 n. 10, veniva disposta la rideterminazione dei contribuiti di concessione originariamente calcolati, tenuto conto della variazione d’uso riscontrata da artigianale/industriale in commerciale.

Tale provvedimento è stato ritenuto legittimo con la sentenza in rassegna, sotto il profilo che il diverso carico urbanistico che derivava dalla diversa destinazione dava titolo al Comune di rideterminare gli oneri concessori.

(2) Cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, 31 luglio 1979, n. 408 e 26 maggio 1983, n. 425.

(3) V. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 529.

Ha aggiunto il T.A.R. Lombardia con la sentenza in rassegna che il contributo di urbanizzazione non è geneticamente collegato al rilascio di una nuova concessione edilizia, ma, benché il pagamento avvenga normalmente al momento del rilascio della concessione, è connesso al fatto che la costruzione venga localizzata in una zona già urbanizzata ad opera del Comune; il contributo stesso rappresenta quindi la partecipazione posta a carico del titolare della concessione alle utilità derivanti dalla presenza delle opere di urbanizzazione.

(4) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987, n. 198; T.A.R. Toscana, Sez. II, 19 novembre 1996, n. 728; T.R.G.A., Bolzano, 6 marzo 2000, n. 59; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24 settembre 2001, n. 1427.

V. in senso analogo e riferita ad una fattispecie simile da ult. in questa Rivista Internet:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 27 dicembre 2001 n. 641, secondo cui in particolare "costituisce mutamento di destinazione d’uso, comportando peraltro un diverso carico urbanistico, l’utilizzo di un capannone - originariamente destinato ad "opificio industriale" - per la gestione di beni finiti, prodotti da altra azienda, regolando il flusso ed il deflusso delle scorte sulla base di valutazioni legate al ciclo di commercializzazione del bene prodotto; tale attività, infatti, va attratta nell’ambito della disciplina civilistica dell’intermediazione commerciale e configura il passaggio del capannone dal settore industriale a quello commerciale, ai sensi della legge n. 10 del 1977, mutamento che deve quindi essere dall’ente locale riconosciuto, sulla base della previsione legislative ed assentito con specifico atto di concessione, che contestualmente riconsideri gli oneri urbanistici".

 

per l'annullamento

del provvedimento 7.3.1990 con il quale il Sindaco di Brescia ha rideterminato, in conseguenza di preteso mutamento di destinazione d’uso, il contributo della concessione 4.9.1984 n.28776/83 e n. 7096/83 U.T. e successive varianti ed ha invitato la ricorrente a versare la somma ivi indicata a titolo di oneri;

omissis

FATTO

In data 4.9.1984 e 25.3.1985 il Comune di Brescia rilasciava alla società Effetti di Festa Luigi e C. S.n.c., svolgente a quel tempo attività di autotrasporto di cose per conto terzi, la concessione per la realizzazione di un capannone artigianale sito in Brescia, via Colombaie n.3.

Presso lo stesso complesso immobiliare ha svolto sino alla data del 1992 la propria attività anche la ditta D.B. intestata agli stessi F.lli Festa, società esercitante una distinta attività di commercio all’ingrosso di vini, birra e gasati.

A seguito di sopralluoghi effettuati nei locali di cui alle concessioni rilasciate e dalle visure effettuate presso la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, veniva rilevata la coesistenza delle due attività.

Con provvedimento sindacale n. 3334 del 7.3.1990, premesso che in occasione del rilascio delle concessioni edilizie rilasciate alla società Effeti, al fine della liquidazione dei contributi di concessione, erano state applicate le tariffe previste per gli interventi industriali/artigianali, rilevato che nel complesso immobiliare veniva esercitata attività di natura commerciale da parte della ditta D.B. degli stessi Fratelli Festa, in applicazione del disposto di cui all’art.10, ultimo comma della L. 28.1.1977 n. 10, veniva disposta la rideterminazione dei contribuiti di concessione originariamente calcolati, tenuto conto della variazione d’uso riscontrata da artigianale/industriale in commerciale.

Avverso il provvedimento così assunto la società istante ha proposto il ricorso in oggetto, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

Violazione dell’art. 5, comma 1 della L.r. n.60/77; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e omessa istruttoria;

Il Comune non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di fatto, ritenendo erroneamente come destinata ad uso commerciale l’intera superficie dell’immobile di proprietà, atteso che nello stesso complesso continua ad esercitare la propria attività artigianale la ditta Effeti S.n.c.

Violazione dell’art. 5 della L.r. n. 60/77;

L’asserito mutamento di destinazione d’uso sarebbe comunque avvenuto senza esecuzione di opere, da cui l’insussistenza della pretesa al pagamento del contributo di cui all’art. 5 della legge regionale richiamata.

Violazione dell’art. 10, ultimo comma della L. n. 10/77;

La norma statale dispone che, nell’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso, il contributo sia dovuto con riferimento al momento dell’intervenuta variazione, da cui l’illegittimità del calcolo effettuato dall’Amministrazione che ha riferito il mutamento alla data delle rilevazioni effettuate, 1990, e non a quella delle intervenute variazioni.

Violazione degli artt. 4 e 5, u.c. della L.r. n. 60/77 e successive variazioni; Eccesso di potere per perplessità, illogicità, difetto di motivazione.

Vengono contestate le modalità di calcolo dei contributi effettuate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo sotto ogni profilo, attese le rilevazioni effettuate, confermate da successivi e recenti accertamenti, la legittimità del provvedimento impugnato.

All’udienza del 9 aprile 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune di Brescia ha provveduto a rideterminare l’ammontare degli oneri dovuti dalla ricorrente per le concessioni a suo tempo rilasciate per la realizzazione di un capannone avente destinazione artigianale/industriale, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, l’immobile è risultato destinato anche ad attività commerciale.

Osserva preliminarmente il Collegio come, dalle rilevazioni effettuate dal Comune, ribadite in occasione della costituzione nel presente giudizio anche sulla scorta dei successivi avvenimenti riguardanti la società ricorrente e le altre società che hanno come sede parte dell’immobile considerato, nel complesso realizzato a seguito del rilascio delle CC.EE. del 1984 e 1985 si sia verificata la compresenza dell’attività, di natura artigianale, facente capo alla società Effeti e quella di carattere commerciale facente capo alla società D.B.

Proprio sulla base di tale circostanza l’Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il provvedimento impugnato, avendo rilevato che, almeno in parte, l’immobile oggetto delle concessioni rilasciate alla ricorrente era stato destinato ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato in origine e sulla base del quale erano stati calcolati i relativi oneri.

A fronte del mutamento di destinazione d’uso rilevato, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare nuovamente il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico derivante dall’insediamento di un’attività di carattere commerciale piuttosto che da un’attività di carattere artigianale.

Tenuto presente che il contributo di urbanizzazione non è geneticamente collegato al rilascio di una nuova concessione edilizia, ma, benché il pagamento avvenga normalmente al momento del rilascio della concessione, è connesso al fatto che la costruzione venga localizzata in una zona già urbanizzata ad opera del Comune, il contributo preteso dall’Amministrazione rappresenta la partecipazione posta a carico del titolare della concessione alle utilità derivanti dalla presenza delle opere di urbanizzazione.

"Tutto ciò si apprezza meglio se ci si riporta alla nozione del contributo per oneri di urbanizzazione, che secondo la giurisprudenza (C.d.S., V Sez., 26.7.1984; T.A.R. Catania, 31.7.1979, n. 408 e 26.5.1983, n. 425) è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Cosicché l’uso dà la giustificazione giuridica dell’an debeatur, mentre le modalità dell’uso danno la ragione del quantum" (così, C.d.S., Sez. V, 23.5.1997, n. 529).

Né appaiono al riguardo fondate le osservazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla non assoggettabilità dell’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso senza opere al versamento del contributo di cui all’art. 5 della L.r. n.60/77, attuativo della L. n. 10/77.

Richiamate ancora una volta le considerazioni che precedono in ordine alla natura ed alla finalità degli oneri di urbanizzazione, il Collegio non può che condividere l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa comunale, il quale ha evidenziato come il mutamento di destinazione d’uso, anche se non soggetto, laddove realizzato senza opere, a preventiva concessione o autorizzazione, sia in ogni caso correlato al carico urbanistico derivante dalla realizzazione di quanto assentito, da cui l’onere del pagamento della differenza tra gli oneri connessi alla destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa.

Come ricordato dal C.d.S., Sez. V, nella pronunzia n.198 del 16.3.1987, il mutamento di destinazione, laddove riconducibile ad una classe contributiva diversa e più onerosa della precedente, ossia tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall’origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico, impone l’applicazione della norma di cui all’art. 10 della l. n. 10/77 (conformi: T.A.R. Toscana, Sez.II, 19.11.1996, n. 728; T.R.G.A., Bolzano, 6.3.2000, n. 59; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24.9.2001, n. 1427).

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte la pretesa avanzata dal Comune di Brescia risulta legittimamente fondata sull’accertato mutamento di destinazione d’uso comportante un maggiore e diverso computo degli oneri di urbanizzazione rispetto a quelli originariamente pretesi al momento del rilascio della concessione.

Tuttavia, il provvedimento impugnato, risulta illegittimo nella parte in cui, così come rilevato dalla ricorrente con il terzo motivo di gravame, non ha rispettato il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della L. n. 10/77.

Detta norma, infatti, prevede che il contributo per la concessione sia dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

Considerato che il calcolo effettuato dal Comune pare riferito al momento dell’avvenuto accertamento della variazione e non a quello dell’intervenuta variazione della destinazione d’uso, il provvedimento risulta in parte qua illegittimo.

In conclusione, il ricorso può trovare parziale accoglimento con riguardo al terzo motivo di doglianza, con conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere alla rideterminazione dell’ammontare del contributo dovuto dalla ricorrente a seguito della corretta applicazione del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della L. n. 10/77.

Appare, peraltro, equa la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 9 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo -Presidente

Sergio Conti - Giudice

Alessandra Farina - Giudice Rel. Est.

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2002.

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