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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreto presidenziale 31 luglio 2002 n. 616 – Pres. Mariuzzo - General Impianti S.r.l. (Avv.ti Salerno e Bini) c. Comune di Calvenzano (n.c.) – (accoglie la domanda cautelare, facendo divieto al Responsabile del servizio di sottoscrivere il contratto prima della prossima camera di consiglio).

Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Aggiudicazione provvisoria – Decadenza – Disposta in relazione ad una condanna ex art. 444 c.p.p. (c.d. per patteggiamento) riportata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 412/2000 – Istanza di sospensione – Va accolta.

Va sospeso un provvedimento con cui una impresa è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione provvisoria di un appalto perché il legale rappresentante dell’impresa stessa aveva riportato una condanna penale ex art. 444 c.p.p. prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 412/2000, tenuto conto che pare dubbia allo stato la legittimità sul piano costituzionale dell’applicazione retroattiva dell’art. 75, 1° comma, lett. c) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, così come sostituito dal d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, che ha incluso le sentenze di condanna emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’affidamento di appalti pubblici (1).

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(1) In argomento v. da ult. Corte cost., sentenza 25 luglio 2002, n. 394, in questo numero della presente Rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/corte/ccost_2002-07-25.htm, che ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1°, della L. n. 97/2001 nella parte in cui prevede che la nuova disciplina introdotta dagli artt. 1 e 2 della stessa legge si applica anche alle sentenze ex art. 444 c.p.p. emesse prima di entrata in vigore della legge in questione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

Registro Generale: 754/2002

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso n.754 del 2002 proposto dalla

GENERAL IMPIANTI S.r.l.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe C. Salerno e Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Brescia, Via Ferramola, 14;

contro

COMUNE DI CALVENZANO,

non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 12.7.2002, n. 85, con cui il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del resistente Comune ha dichiarato la ricorrente decaduta dall’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a scuola dell’obbligo

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Rilevato:

che con il suddetto ricorso, depositato il 30 luglio 2002, l’istante ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205;

Ritenuto:

che il ricorso pare, quanto meno allo stato, assistito dal fumus boni iuris, tenuto conto che pare dubbia allo stato la legittimità sul piano costituzionale dell’applicazione retroattiva dell’art. 75, 1° comma, lett. c) del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, così come sostituito dal D.P.R. 30.8.2000, n. 412, che ha incluso le sentenze di condanna emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fra le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’affidamento di appalti pubblici (cfr. per riferimenti Corte cost. 25.7.2002, n. 394);

che la dichiarazione in fatto non corrispondente al vero resa dall’amministratore unico e dal direttore tecnico dell’impresa con riferimento alla sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale penale di Bolzano il 10.4.1997 nei confronti del suddetto direttore, mentre evidenzia un comportamento da parte di entrambi che si presta a valutazione non propriamente positiva in ordine alla correttezza e buona fede che debbono essere osservate anche nelle procedure ad evidenza pubblica, non appare comunque di per sé sufficiente a giustificare la disposta dichiarazione di decadenza dall’appalto provvisoriamente aggiudicato, che presuppone a tal fine un’adeguata base normativa primaria o secondaria;

che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, posto che potrebbe essere sottoscritto il contratto con la ditta seconda graduata;

P.Q.M.

accoglie provvisoriamente l’istanza incidentale e, per l’effetto, fa divieto al Responsabile Gestione del Territorio di sottoscrivere il contratto prima della prossima camera di consiglio del 22.8.2002, cui la trattazione viene rinviata per l’esame da parte del Collegio;

MANDA

alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 31 luglio 2002

(dott. Francesco Mariuzzo)

Decreto depositato in data 31.7.2002.

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