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Giurisprudenza
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TAR MARCHE - Sentenza 12 marzo 1999, n. 260 - Pres. Venturini, Est. Di Giuseppe - M. c. I.A.C.P. Macerata

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti di lavori - Contratti - Rescissione ex art. 340 l. n. 2248 del 1865, all. F - Controversie - Giurisdizione ordinaria.

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti di lavori pubblici - Contratti - Controversie - Dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lvo 31.3.1998, n. 80 - Giurisdizione ordinaria - Permane.

Le controversie in materia di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 340 L. 20 marzo 1865,n. 2248 all. F, è soggetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto il relativo provvedimento amministrativo è inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive inerenti ad un contratto di natura privatistica.

Nella chiara espressione "controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori", contenuta nell’art 33, comma 2, lett. e), del D.lvo 31 marzo 1998, n. 80, non sono infatti ricomprese anche le controversie attinenti alla esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici e, quindi, anche quelle attinenti all’azione di risoluzione per inadempimento, giacché la norma, nella sua formulazione letterale, riguarda soltanto i procedimenti di affidamento degli appalti pubblici; pertanto, deve ritenersi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. soltanto le controversie attinenti a tali procedimenti (e relative fasi), ma non anche quelle inerenti alla successiva e ben distinta esecuzione del contratto (di natura privatistica), stipulato a seguito della conclusione del procedimento di affidamento dell’appalto di opera pubblica.

 

 

Omissis

- Visto l’art. 19, commi II, III e IV, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, come convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135;

omissis

DIRITTO

Il ricorso è diretto all’annullamento di un provvedimento di rescissione di contratto d’appalto di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 340 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

La difesa della resistente amministrazione eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi attinenti all’adempimento del contratto e non rientrando la materia fra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. dall’art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Il Collegio condivide tale eccezione.

La controversia in esame attiene, invero, all’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di opera pubblica, azione che, se pure rimessa dall’art.340 cit. al potere discrezionale autoritativo della P.A. in deroga al divieto dell’autotutela in materia di rapporti di diritto privato, è soggetta alla cognizione dell’A.G.O. in quanto il relativo provvedimento amministrativo è inidoneo ad incidere sulle posizioni soggettive inerenti ad un contratto di natura privatistica quale è il contratto in questione ( Cass., SS.UU., 3 novembre 1986, n. 6419; Cons. St., sez. V, 7 marzo 1987, n. 170).

Tale pacifico orientamento giurisprudenziale non può subire, ad avviso del collegio, alcun ripensamento a seguito della recente norma di cui all’art.33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ha elencato, al comma 2, lett. e), anche le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.

Ad avviso del Collegio, infatti, nella chiara espressione "controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori" non è data ricomprendere anche le controversie attinenti alla esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici, e quindi anche quelle attinenti all’azione di risoluzione per inadempimento di cui trattasi, giacché la norma, nella sua chiara formulazione letterale, riguarda soltanto i procedimenti di affidamento degli appalti pubblici e pertanto deve intendersi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. soltanto le controversie attinenti a tali procedimenti (e relative fasi), ma non anche quelle inerenti alla successiva e ben distinta esecuzione del contratto (di natura privatistica), stipulato a seguito della conclusione del procedimento di affidamento dell’appalto di opera pubblica.

Il ricorso, in esame, dunque, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di giudizio, tenuto conto delle novità legislative introdotte dalla norma di cui all’art.33 cit.-

La presente statuizione assorbe la decisione sull’istanza cautelare.

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