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n. 9-2002 - © copyright.

TAR MARCHE – Sentenza 2 settembre 2002 n. 985 - Pres. ff. ed Est. Giambartolomei - Dizeta Ingegneria (Avv.ti Grassani e Galvani) c. Interporto Marche s.p.a. (Avv. Mastri), Studio Bartolini & Morosetti ed altri (n.c.), Societa’ Bonifica s.p.a. (Avv.ti Srubek Tomassy e D’Alessio) politecnica - Ingegneria e Architettura soc. cooperativa a r.l. (Avv.ti Barbieri e Frattin) - (respinge).

1. Contratti della P.A. - Appalti di servizi - Generalità - Applicazione delle norme previste per le gare di appalto riguardanti le opere pubbliche - Impossibilità - Previsione di una disciplina integrativa tramite il bando - Possibilità - Condizioni.

2. Contratti della P.A. - Appalti di servizi - Bando di gara - Previsione di una cauzione provvisoria del 2% - Facendo riferimento all’art. 30 L. n. 109/1994 - Legittimità - Ragioni.

3. Contratti della P.A. - Appalti di servizi - Bando di gara - Previsione di una cauzione provvisoria del 2% - Prestazione nella misura ridotta del 50% per le imprese "certificate" - Ex art. 8 della L. L. n. 109/1994 - Nel caso in cui il bando faccia riferimento alla suddetta legge per la cauzione - Ammissibilità.

1. Anche se non è possibile applicare le specifiche disposizioni previste per le gare che hanno ad oggetto i lavori pubblici alle gare che hanno ad oggetto pubblici servizi (e ciò specie dopo che il nostro ordinamento, adeguandosi alle direttive comunitarie, ha distinto in modo netto le procedure applicabili ad ogni singolo settore), tuttavia debbono ritenersi ammissibili prescrizioni di un bando relativo ad una gara per l’affidamento di un servizio che integrino la disciplina di settore facendo riferimento a disposizioni contenute nella legislazione sui lavori pubblici, a condizione che tali prescrizioni aggiuntive non collidano con aspetti fondamentali della disciplina prevista per gli appalti di servizi (1).

2. Legittimamente il bando di una gara di appalto indetta per l’affidamento di servizi pubblici - facendo diretto, anche se non espresso, riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici) - prevede l’obbligo della prestazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, tenuto conto che, per gli appalti di servizi, l’allegato 4/b n. 11 del decreto 17 marzo 1995, n. 157, nel formulare il modello di bando ed avviso di gara per l’affidamento di un pubblico servizio, al fine d’aumentare la garanzia di una corretta esecuzione, rende ammissibile la richiesta del versamento di una cauzione.

3. Nel caso in cui il bando di una gara indetta per l’affidamento di servizi pubblici, facendo diretto, anche se non espresso, riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), preveda l’obbligo della prestazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, debbono ritenersi applicabili le altre norme previste in proposito dalla L. n. 109/1994 ed in particolare l’art. 8, comma 11-quater, della medesima legge, in forza del quale, per le imprese "certificate", la cauzione di cui al citato art. 30 è ridotta del 50% (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l’ammissione in gara di una ditta, risultata poi aggiudicataria, che aveva prestato la cauzione prevista dal bando nella misura del 50 per cento, essendo in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000) (2).

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(1) Cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 gennaio 2002, n. 350, in questa Rivista, n. 1/2002, secondo cui "ad una gara che ha ad oggetto la prestazione di servizi non è possibile applicare, in assenza di apposita clausola del bando, le disposizioni previste dalla legislazione sui lavori pubblici. Se infatti può essere ammessa una prescrizione del bando che integri la disciplina di settore, quando non collida con aspetti fondamentali di quest’ultima o con disposizioni puntuali, non è invece possibile trasferire i principi o singole disposizioni di dettaglio previsti per gli appalti di ll.pp. agli appalti di servizi, senza una esplicita norma di bando che lo consenta".

Con la stessa sentenza la Sez. V ha altresì aggiunto che "agli appalti di servizi, in mancanza di apposita previsione del bando, non è applicabile l’art. 30 della legge n. 109 del 1994, il quale stabilisce l’obbligo della prestazione della cauzione provvisoria e la restituzione della stessa ai non aggiudicatari e sanziona con l’escussione della cauzione la mancata conferma da parte dell’offerente o dell’aggiudicatario delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta (art. 10 comma 1- quater della stessa legge)".

I principi affermati con tale sentenza del Consiglio di Stato, secondo il T.A.R. Marche, non impediscono o precludono all’Amministrazione, di prevedere nei bandi relativi a gare per l’affidamento di un servizio una disciplina che integri la disciplina di settore, a condizione che tali prescrizioni aggiuntive non collidano con aspetti fondamentali di quest’ultima; in particolare è stata ritenuta pienamente legittima una clausola del bando de quo che prevedeva la prestazione di una cauzione provvisoria in applicazione, sia pur implicita, di quanto previsto in proposito dalla legge quadro sui ll.pp.

(2) Dispone nell’art. 8, comma 11-quater, della L. 109/1994 per gli appalti di opere pubbliche che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza d’elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; ...").

Poiché nella specie il bando della gara de quo (che riguardava l’affidamento di servizi pubblici) faceva riferimento, per la cauzione provvisoria, alla normativa prevista dalla L. n. 109/94 per i lavori pubblici, il T.A.R. Marche ha ritenuto che la normativa stessa andava applicata anche per ciò che concerneva le sue deroghe e specificazioni (art. 8, comma 11-quater, lett. a, L. n. 109 del 1994).

Diversamente argomentando, secondo il T.A.R. Marche, per le gare d’affidamento di pubblici servizi, per le quali non è contemplata in via ordinaria la prestazione di una cauzione provvisoria, varrebbe una disciplina dal contenuto più rigido di quello vigente nel diverso settore dei lavori pubblici, limitatamente alle cui gare il Legislatore ha introdotto l’istituto.

 

 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento della Commissione di gara n.3 in data 18 febbraio 2002, nella parte in cui procede all’attribuzione dei punteggi definitivi e stila la graduatoria finale della gara per licitazione privata;

- del provvedimento della stazione appaltante n.106 del 21.2.2002 nella parte in cui approva la graduatoria finale e decide l’affidamento dell’incarico al raggruppamento Bonifica s.p.a. CSST s.p.a.;

- di ogni altro verbale della commissione giudicatrice e atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso al procedimento di cui al bando di gara, in particolare del verbale di gara n.2, assunto dalla Commissione giudicatrice in data 16.2.2002;

- della declaratoria del diritto delle ricorrenti e del raggruppamento che essi si sono impegnate a costituire ad essere collocate al primo posto nella graduatoria definitiva stilata nella gara di licitazione de qua, impegnando la stazione appaltante ad assumere i provvedimenti conseguenti;

- per l’accertamento e la conseguente declaratoria del diritto delle ricorrenti e del raggruppamento che esse si sono obbligate a costituire;

- per l’accertamento dell’obbligo e la condanna della stazione appaltante all’affidamento della progettazione preliminare di cui alla licita-zione de qua alle ricorrenti.

(omissis)

FATTO E DIRITTO

1.- Dopo aver premesso d’aver partecipato alla gara (a licitazione privata) indetta dalla s.p.a. Interporto Marche per l’affidamento della redazione del progetto preliminare per la realizzazione del II e III lotto dell’Interporto di Jesi e dopo aver ricordato che all’esito di tale gara il raggruppamento BONIFICA-CSST si è classificato primo con punti 88, la Scart Politecnica, seconda, con punti 75,88, terza la s.r.l. Sintagma, con punti 55,93, quarti i ricorrenti con punti 50,05, con atto notificato il 15 aprile 2002, la Dizeta Ingegneria, studio associato, la BP Architetti Associati e la s.r.l. Uguccioni & Associati E.H.E. hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

Affermata la legittimazione e l’interesse a ricorrere, gli istanti rilevano la mancata esclusione dalla gara del controinteressato raggruppamento BONIFICA-CSST per avere con l’offerta prodotto una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo posto a base di gara, anziché al 2%, come richiesto dal bando.

Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito la cauzione nella misura dell’1% dell’importo posto a base di gara ed ha prodotto copia autentica di certificazione di qualità, rilasciata sia alla società capogruppo sia all’associata, erroneamente (ad avviso della parte ricorrente) ritenendo applicabile l’art.8, comma 11/quater, della L. n.109 del 1994. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza d’elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; ...").

Riguardo alle offerte della Politecnica s.c. a r.l. (classificatasi seconda) e della Sintagma s.r.l. (terza classificata) i ricorrenti censurano la rinunzia al compenso ed al rimborso delle spese afferenti le prestazioni accessorie per avere dette società indicato per tali prestazioni un inammissibile ribasso pari al 100%, in violazione della prescrizione del bando che impone l’indicazione di una percentuale di ribasso e dei principi concorsuali e negoziali.

Si sono costituiti l’Interporto Marche s.p.a., la soc. Bonifica s.p.a. e la soc. Politecnica soc. coop. a r.l., producendo documenti e memorie.

Oltre a produrre scritti difensivi, con atto notificato il 12 luglio 2002, i ricorrenti hanno riproposto l’istanza di sospensione, già rinviata al merito, fissato e non trattato all’udienza del 10 luglio 2002.

2.- Il ricorso è infondato.

A sostegno dell’asserita illegittimità del provvedimento d’aggiudicazione a favore della s.p.a. Bonifica e del suo raggruppamento (poiché in una gara che ha ad oggetto la prestazione di servizi non potrebbe trovare ingresso l’art. 8, co.11-quater, della L. n.109 del 1994), i ricorrenti e la controinteressata Politecnica – Ingegneria e Architettura soc. coop. a r.l. (seconda classificata) in memoria richiamano la sentenza 21 gennaio 2002, n.350 con la quale, con riferimento alla regolamentazione delle procedure di gara, la V Sezione del Consiglio di Stato ha asserito non "corretta un’operazione di trasposizione" di specifiche disposizioni dal settore delle gare che hanno ad oggetto i lavori pubblici da quello delle gare che hanno ad oggetto pubblici servizi e ciò, in particolare, dopo che il nostro ordinamento, adeguandosi alle direttive comunitarie, ha distinto in modo netto la procedura applicabile ad ogni singolo settore.

Senonchè la precitata sentenza riconosce anche ammissibili prescrizioni del bando che integrino la disciplina di settore, "quando non collidano con aspetti fondamentali di quest’ultima".

La massima è perfettamente in sintonia con l’allegato 4/b n.11 del decreto 17 marzo 1995, n.157 che, nel formulare il modello di bando ed avviso di gara per l’affidamento di un pubblico servizio, al fine d’aumentare la garanzia di una corretta esecuzione, rende ammissibile la richiesta del versamento di una cauzione ("11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste."), altrimenti non previsto dal momento che i partecipanti alla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o, per quanto riguarda l’affi-damento di incarichi di progettazione, agli albi professionali.

Nello specifico caso il bando ha introdotto l’obbligo della prestazione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara.

La clausola ha un suo diretto, anche se non espresso, riferimento nell’art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 (legge quadro sui lavori pubblici), disposizione il cui contenuto trova un suo completamento ed una sua integrazione nell’art.8, co.11-quater, in forza del quale, per le imprese "certificate" la cauzione di cui al precitato art.30 è ridotta del 50%.

Data l’inscindibile unitarietà della prescrizione volontariamente introdotta, secondo la corretta interpretazione logico-sistematica data dalla stazione appaltante al proprio atto regolamentare (bando), la previsione del versamento di una cauzione provvisoria, tratta dalla disciplina generale di un diverso settore, comprende implicitamente anche le sue deroghe e specificazioni (art.8, co.11-quater, lett. a, L. n.109 del 1994), pur esse (discrezionalmente) fatte proprie.

Diversamente, per le gare d’affidamento di pubblici servizi, per le quali non è contemplata in via ordinaria la prestazione di una cauzione provvisoria, varrebbe una disciplina dal contenuto più rigido di quello vigente nel diverso settore dei lavori pubblici, limitatamente alle cui gare il Legislatore ha introdotto l’istituto.

L’infondatezza dell’impugnazione avverso la mancata esclusione della prima classificata assorbe (per mancanza d’interesse) le questioni attinenti all’ammissione alla gara della seconda e della terza classificata ed il ricorso deve essere respinto.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricor-so in epigrafe indicato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 luglio 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f., est.

Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

Avv. Liana Tacchi - Consigliere

Depositata in segretaria il 2 settembre 2002.

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