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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ I - Ordinanza 19 gennaio 2000 n. 395 - Pres. Coraggio, Est. D'alessandro.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO: Presidente

CARLO D'ALESSANDRO: Cons., relatore

ARCANGELO MONACILIUNI: Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 19 Gennaio 2000

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 438/2000 proposto da:

MAURO GAETANO

rappresentato e difeso da:

MIANI CAMILLO LERIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA TOLEDO 116

presso

MIANI CAMILLO LERIO

contro

REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall'avv. V. Baroni

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

e nei confronti di

FUSCO ROCCO rappresentato e difeso dall'avv. V. Cocozza;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 1/1 del 4.1.2000 - reintegra carica di consigliere regionale con decorrenza immediata e dichiarazione della cessazione dalla carica di altro consigliere in carica;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e del controinteressato Fusco Rocco

Udito il relatore Cons. CARLO D'ALESSANDRO

Uditi altresì per le parti gli avv.ti C.L. Zieni, V. Baroni e V. Cocozza

CONSIDERATO che il ricorso, non appare assistito da sufficiente "fumus boni juris", in quanto la fattispecie in esame sembra rientrare nelle ipotesi di cessazione automatica della sospensione della carica;

CHE, peraltro, a fronte del danno lamentato dal ricorrente appare prevalente l'interesse pubblico a che la carica di consigliere regionale sia mantenuta da chi ha ottenuto un maggiore consenso degli elettori;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti.

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