TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ I - Ordinanza 19 gennaio 2000 n. 395 - Pres. Coraggio, Est. D'alessandro.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO: Presidente
CARLO D'ALESSANDRO: Cons., relatore
ARCANGELO MONACILIUNI: Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 19 Gennaio 2000
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 438/2000 proposto da:
MAURO GAETANO
rappresentato e difeso da:
MIANI CAMILLO LERIO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA TOLEDO 116
presso
MIANI CAMILLO LERIO
contro
REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall'avv. V. Baroni
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
e nei confronti di
FUSCO ROCCO rappresentato e difeso dall'avv. V. Cocozza;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 1/1 del 4.1.2000 - reintegra carica di consigliere regionale con decorrenza immediata e dichiarazione della cessazione dalla carica di altro consigliere in carica;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania e del controinteressato Fusco Rocco
Udito il relatore Cons. CARLO D'ALESSANDRO
Uditi altresì per le parti gli avv.ti C.L. Zieni, V. Baroni e V. Cocozza
CONSIDERATO che il ricorso, non appare assistito da sufficiente "fumus boni juris", in quanto la fattispecie in esame sembra rientrare nelle ipotesi di cessazione automatica della sospensione della carica;
CHE, peraltro, a fronte del danno lamentato dal ricorrente appare prevalente l'interesse pubblico a che la carica di consigliere regionale sia mantenuta da chi ha ottenuto un maggiore consenso degli elettori;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti.