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n. 11-2001 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 14 novembre 2001 n. 1536 - Pres.ff. Giamportone, Est. Maisano - Lapiana e c.ti (Avv. De Plano) c. Comune di Palermo (Avv. Geraci) e Commissario Straordinario dell’Azienda speciale AMAT (n.c.) - (accoglie).

1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva - In materia di servizi pubblici - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/98 - Controversia riguardante un provvedimento di revoca dei consiglieri di amministrazione di una azienda speciale - Vi rientra.

2. Comune e Provincia - Sindaco e Commissario straordinario - Potere di disporre la revoca di rappresentanti del Comune presso Enti pubblici - Per il venir meno del rapporto fiduciario - Possibilità - Condizioni - Motivazione specifica circa le disfunzioni ed i disservizi che hanno provocato il venir meno del rapporto fiduciario - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

3. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di revoca di incarichi - In mancanza di specifiche ragioni di urgenza - Occorre - Mancato invio - Illegittimità del provvedimento finale.

1. Rientra nella materia dei servizi pubblici, ed in particolare nella previsione di cui alla lett.c) del co.2 dell’art.33 del D. Lgs. 80/1998, come modificato dall’art.7 L. n.205/2000, una controversia relativa ad un provvedimento di revoca dei consiglieri di amministrazione di una Azienda Speciale (nella specie l’Azienda Municipale Autonoma Trasporti - A.M.A.T.)

2. Anche se il Sindaco od il Commissario Straordinario di un Comune possono revocare i rappresentanti del Comune stesso presso un Ente per il venir meno del rapporto fiduciario, in ogni caso il provvedimento di revoca deve analiticamente indicare, con congrua motivazione, quali siano state le disfunzioni ed i disservizi che hanno causato il venir meno del rapporto fiduciario e, conseguentemente, determinato la revoca degli incarichi (alla stregua del principio è stato ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, un provvedimento con il quale il Commissario straordinario del Comune di Palermo, ai sensi dell’art.56 L. reg. n. 6/2001, aveva disposto il commissariamento dell’azienda speciale AMAT ed aveva revocato gli amministratori della stessa, senza indicare quali fossero state le disfunzioni ed i disservizi che avevano causato il venir meno del rapporto fiduciario e, conseguentemente, determinato la revoca degli incarichi).

3. E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Sindaco od il Commissario Straordinario di un Comune revocano i rappresentanti del Comune stesso presso un Ente, senza aver preventivamente dato agli interessati apposito avviso dell’avvio del procedimento, in mancanza di motivi di effettiva urgenza.

 

 

per l'annullamento

della determinazione commissariale n. 140/DS del 5.6.2001 con cui è stato disposto il commissariamento dell’azienda speciale AMAT e sono stati revocati gli amministratori della stessa;

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 6.9.2001, e depositato il successivo 14.9, i ricorrenti – ex amministratori dell’Azienda Speciale “AMAT” di Palermo nominati dal Sindaco allora in carica – impugnano il provvedimento con il quale il Commissario straordinario al Comune di Palermo ha disposto il commissariamento dell’Azienda, revocato gli amministratori in carica e nominato il Commissario straordinario nella persona del Direttore dell’Azienda stessa. Deducono le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art.23 c.3 della legge 8.6.1990 n.142 - dell’art.35 c.2 dello statuto del Comune di Palermo- dell’art.26 della L.R. 7/92 – Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione;

Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, dell’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, delle ll.rr. nn. 10/1991 e 48/1991; violazione dell’art. 24 dello Statuto comunale;

Incompetenza e violazione dell’art. 34 dello Statuto com.le e dell’art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000; delle LL.RR. 16/1963, 48/98 e 30/2001. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, mancanza dei presupposti;

I ricorrenti hanno altresì chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al provvedimento impugnato ed, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell’atto sub iudice.

L’amm.ne comunale si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità della domanda cautelare, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte dei ricorrenti e, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte.

Alla camera di consiglio del 26.09.2001, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta in ricorso, uditi i procuratori delle parti, il Collegio ha ritenuto di potere procedere alla decisione del merito della controversia, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, anche in considerazione delle recenti pronunzie n.1087 e n.1088 del 27 luglio 1^ agosto 2001, rese da questo Tribunale in controversie analoghe a quella oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

La difesa del Comune ha eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, in quanto inserita in un ricorso proposto avvalendosi della sospensione feriale dei termini processuali, ai fini della tempestività del gravame.

Il Collegio ritiene di doversi dare carico di tale eccezione nell’ipotesi in cui si ritenga che in presenza di una domanda cautelare inammissibile non si possa procedere alla decisione del merito della controversia, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205.

L’eccezione è priva di pregio in quanto non è configurabile un autonomo termine per la proposizione di una domanda cautelare, differente rispetto a quello per la proposizione del ricorso.

Pertanto ritiene il Collegio che la domanda cautelare proposta dai ricorrenti deve ritenersi ammissibile, in quanto proposta nel contesto di un ricorso tempestivo.

Ciò chiarito in via preliminare, e passando all’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Palermo, il Collegio ritiene che non possa essere condivisa l’eccepita carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Come diffusamente precisato con le sentenze n.1087 e n.1088 del 2001 di questo T.A.R., alle cui motivazioni si rinvia, il provvedimento di revoca dei consiglieri di amministrazione dell’A.M.A.T.,che viene in rilievo nella presente controversia, non può essere ricondotto ad un atto di autonomia privata, ma costituisce esercizio di potestà amministrativa; in ogni caso la controversia rientra nella materia dei servizi pubblici, ed in particolare nella previsione di cui alla lett.c) del co.2 dell’art.33 del D,Lgs. 80/1998, come modificato dall’art.7 L. n.205/2000.

La difesa del Comune solleva poi l’eccezione di carenza di interesse in capo ai ricorrenti ad impugnare la delibera di commissariamento dell’Azienda.

Tale eccezione non può essere condivisa, nei termini formulati dal Comune, in considerazione della stretta correlazione tra le diverse determinazioni del provvedimento impugnato, che dispone il commissariamento delle aziende speciali, revocando contestualmente l’incarico degli amministratori in carica.

Non può pertanto negarsi l’interesse ad impugnare la determinazione di commissariate l’Azienda ai soggetti che inevitabilmente, a seguito di tale determinazione, non possono che essere rimossi dal loro incarico (come in effetti è avvenuto) non potendo contestualmente coesistere gli ordinari amministratori e la figura del commissario straordinario.

L’eccezione di carenza di interesse può invece essere accolta esclusivamente per la censure rivolte la determinazione, in via generale, di sostituire il C.d.A. dell’Azienda con un commissario nonché avverso la specifica scelta del commissario nominato, non potendosi riconoscere in capo ai ricorrenti un interesse qualificato a contestare tale determinazione (cfr. le sentenze 1087 e 1088 del 2001, già richiamate).

 Si può quindi procedere all’esame delle censure dedotte in ricorso

Con il primo motivo i ricorrenti assumono che sarebbero state violate le disposizioni che regolano la revoca degli incarichi degli amministratori delle aziende speciali, e che comunque il provvedimento adottato sarebbe privo di idonea motivazione.

In ordine a tale censura la difesa del Comune evidenzia il carattere fiduciario delle nomine in questione e comunque contesta che il provvedimento adottato possa essere ritenuto carente di motivazione.

Ad avviso del Collegio tale motivo di ricorso è fondato.

Va in primo luogo precisato che in virtù dell’art.56 L.R. n.6/2001, richiamato nello stesso provvedimento impugnato, e che, come concordano entrambe le parti, regola la materia in questione, il Sindaco può revocare i rappresentanti del Comune presso enti con provvedimento motivato; nel caso in specie il provvedimento di revoca trova fondamento nel venir meno del rapporto fiduciario, a seguito del rilievo di molteplici disfunzioni e disservizi.

Sulla base di tali presupposti appare puramente accademico discettare su quanto gli incarichi che vengono in rilievo siano fiduciari e su quali potrebbero essere i presupposti per la loro revoca: il punto centrale della controversia è quello di verificare se la conclusione del provvedimento adottato è congruente con le sue stesse premesse oltre che supportato da sufficienti elementi motivazionali.

Peraltro rileva il Collegio che, indipendentemente dal riconoscimento, in termini generali, del suo potere di disporre la revoca degli incarichi in questione, un Commissario straordinario del Comune, che riveste un particolare ruolo istituzionale, non potrebbe pervenire alla conclusione della perdita della fiducia in un professionista (presupposto imprescindibile per disporre la revoca dell’incarico in corso) in assenza di circostanze di fatto oggettivamente verificabili che depongano in tal senso.

Ciò precisato, il provvedimento impugnato risulta eccessivamente vago nell’indicare quali siano state le disfunzioni ed i disservizi che hanno causato il venir meno del rapporto fiduciario e, conseguentemente, determinato la revoca degli incarichi, e tale insufficienza motivazionale è indubbiamente rilevante se si considerano, per un verso, le notevoli implicazioni di tale atto, sia sulla gestione dell’Azienda, che sul rapporto esistente con i professionisti a cui viene revocato l’incarico, e per altro verso la necessità che provvedimenti di tal genere, in quanto adottati da un Commissario Straordinario, vengano ancorati a circostanze oggettivamente verificabili.

La difesa del Comune peraltro non ha prodotto alcun atto idoneo a supportare l’affermazione, contenuta nell’atto impugnato, dell’esistenza di disfunzioni e disservizi nella gestione del servizio affidato all’azienda.

In ordine all’insufficienza della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, si precisa che non aiuta a superare la censura il riferimento, contenuto nel provvedimento in questione, alla accelerazione del processo di trasformazione della azienda che conseguirebbe al suo commissariamento.

Tale affermazione invero, in sé considerata, appare assertiva; mentre l’argomento utilizzato dalla difesa del Comune, secondo il quale la precedente gestione dell’Azienda avrebbe omesso di compiere alcuni atti prodromici alla prevista trasformazione, non appare sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato, di indubbia gravità.

Risulta anche fondato il motivo (secondo) concernente la violazione dell’obbligo di dare agli interessati preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento.

Come peraltro precisato nelle sentenze di questo Tribunale n.1087/01 e n.1088/01, nel caso in questione l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di dare agli interessati preventivo avviso dell’avvio del procedimento, per consentire loro la possibilità di fornire un apporto partecipativo, la cui utilità non può essere aprioristicamente esclusa; né sono ravvisabili i motivi di effettiva urgenza, assertivamente indicati nel provvedimento impugnato.

Infondato è invece il terzo motivo di gravame con cui si contesta la competenza del Commissario Straordinario ad adottare il provvedimento impugnato;

Al riguardo appare sufficiente richiamare le citate pronunzie nn. 1087 e 1088 del 2001, condivise dal Collegio, con cui la Sezione ha avuto modo di affermare la sussistenza, in capo al Commissario Straordinario a disporre la revoca degli amministratori, già designati dal Sindaco, sia in virtù delle previsioni statutarie (comunali ed aziendali) che del quadro normativo regionale vigente (cfr. CGA, Sez. Cons., par. n.290/01 del 2.5.2001).

Non può infine trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno - proposta dai ricorrenti in modo generico e meramente assertivo – in considerazione anche dell’integrale ripristino delle loro prerogative e della loro immagine professionale, lavorativa e personale conseguente al tempestivo accoglimento del presente ricorso.

In conclusione, il ricorso va accolto, nei sensi ed agli effetti di cui in motivazione , con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per quanto di ragione, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2001 , con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

Filippo Giamportone  - Presidente

Cosimo Di Paola    - Consigliere

Nicola Maisano - Referendario Estensore

Laura Malerba, Segretario.

Depositata in Segreteria il 14.11.2001.

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