TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II – Sentenza 24 ottobre 2001 n. 1488 - Pres. Adamo, Est. Baldanza - F.lli Cannizzaro S.n.c. di Cannizzaro Vincenzo e C. (Avv. Giuseppa Tropia Redini) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato Mango) l’Agecontrol S.p.A (n.c.).
Atto amministrativo - Provvedimenti sanzionatori - Principio "del minimo mezzo" - Estensione - Rapporto di proporzionalità tra violazione contestata e sanzione irrogata - Necessità - Fattispecie.
In materia di irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile il principio "del minimo mezzo", in forza del quale la pubblica amministrazione deve perseguire la realizzazione dell'interesse pubblico primario del quale è affidataria con il minor aggravio di tutti i contrapposti interessi secondari, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio della potestà" (1) ed in particolare, nell’irrogare la sanzione, deve rispettare un rapporto di proporzionalità fra le contestazioni mosse e la sanzione applicata (2) (alla stregua del principio è stata ritenuta illegittima, perché sproporzionata, la sanzione del ritiro del riconoscimento di frantoio oleario fino al termine della campagna olivicola, considerato che la violazione contestata non sembrava esprimere un carattere fraudolento).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 158.
(2) Cfr. T.A.R. Sardegna, 22 novembre 1995, n. 1801.
FATTO
La soc. "F.lli Cannizzaro S.n.c." ha ottenuto con D.M. 28 Ottobre 1986 il riconoscimento quale frantoio per la molitura delle olive, nell’ambito del regime di aiuto alla produzione dell’olio di oliva. Nel periodo 14-15 dicembre 1999 il suddetto frantoio è stato sottoposto ad ispezione da parte della competente Agenzia per il controllo e le azioni comunitarie (Agecontrol), con redazione da parte dell’unità ispettiva di apposito verbale costituente parte integrante del provvedimento impugnato. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.H.4516 del 25 ottobre 2000, pervenuto a mezzo raccomandata a.r. in data 30 ottobre 2000, veniva disposto il ritiro del riconoscimento di cui al D.M. 20 ottobre 1986 fino al termine della campagna olivicola 2000/2001, ravvisandosi "una inattendibilità dei dati produttivi registrati nella stessa contabilità, per non aver adempiuto all’obbligo di dotarsi di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso così come previsto dall’art.7 del regolamento CE n.2366/98".
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società F.lli Cannizzaro ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa richiamata nel provvedimento di revoca; eccesso di potere per illogicità, contrarietà con manifestazioni della stessa amministrazione, erroneità, travisamento dei fatti, vizio di motivazione (primo motivo), nonché violazione e la falsa applicazione dell’art.6 del decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali del 21 giugno 2000 n.217, violazione dei principi in materia di organizzazione amministrativa, contraddittorietà e violazione dell’obbligo di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa (secondo motivo).
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali intimato che, con rituale memoria difensiva presentata dall’Avvocatura dello Stato, ha contestato le censure addotte, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione rispetto alle spese.
Con ordinanza collegiale n.2072/2000 del 18 dicembre 2000, è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata il 27 giugno 2001, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame soffermandosi sulla circostanza che la società aveva provveduto già nel corso della campagna olivicola 1999/2000 a dotarsi di un sistema automatico di pesatura.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2001, presenti i difensori delle parti, riportatisi agli scritti difensivi ed alle richieste ivi dedotte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali ha disposto nei confronti della F.lli Cannizzaro S.n.c. il ritiro del riconoscimento di cui al D.M. 20 ottobre 1986, fino al termine della campagna olivicola 2000/2001, per non aver adempiuto all’obbligo di dotarsi di un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione del peso previsto dall’art.7 del regolamento CE n.2366/98. Nessuna ulteriore censura è stata mossa nei confronti del Frantoio, come deve evincersi dalla circostanza che l’unità ispettiva dell’Agecontrol non ha irrogato alcuna sanzione amministrativa.
Preliminarmente deve respingersi l’assunto della ricorrente, secondo cui l’obbligo di adottare un sistema automatico di pesatura delle olive e di registrazione di peso, dovrebbe ricondursi solo alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2000. Tale onere, invece, doveva considerarsi già operante anteriormente, in quanto scaturente direttamente dall’art.7 del Regolamento CE n.2366/98. Alla successiva comunicazione ministeriale non può quindi attribuirsi carattere innovativo, almeno per le imprese oleivicole che avessero prodotto, nella precedente campagna, "due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore". Per le imprese – come quella esercitata dalla F.lli Cannizzaro s.n.c. – che si fossero trovate nella campagna olivicola 1999/2000 in siffatta condizione, l’onere di dotarsi di strumento automatico di pesatura delle olive e di registrazione doveva ritenersi già vigente.
Problema diverso - non proposto come censura dalla ricorrente - è l’irrogabilità della misura dalla revoca del riconoscimento anche per i comportamenti, pur dovuti, ma antecedenti all’espressa previsione comminatoria contenuta nella comunicazione ministeriale del 28 giugno 2000.
La sanzione irrogata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali nei confronti della ricorrente, deve tuttavia considerarsi sproporzionata, atteso che la società "F.lli Cannizzaro", già nel corso della campagna oleivicola 1999/2000, ha provveduto a dotarsi di idoneo sistema di pesatura e registrazione, come si evince dalla commissione di acquisto n.8 del 22 dicembre 1999 (in atti) perfezionata nei confronti della ditta Luoni e Scampini di Fagnano Olona (VA). A distanza di una sola settimana dall’ispezione dell’Agecontrol – intervenuta nei giorni 14 e 15 dicembre 1999 – la società si era quindi adeguata alle prescrizioni ordinamentali, ancor prima del rinnovo dell’obbligo disposto con la già citata comunicazione ministeriale n.149 del 28 giugno 2000.
L’irrogazione di una sanzione così afflittiva - come deve considerarsi la revoca del riconoscimento disposta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - contrasta con il principio "del minimo mezzo, in forza del quale, in tutti i casi in cui ciò sia possibile e non sconveniente per la Pubblica amministrazione, questa deve perseguire la realizzazione dell'interesse pubblico primario del quale è affidataria con il minor aggravio di tutti i contrapposti interessi secondari, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio della potestà" (Consiglio di Stato, sez.V, 13 febbraio 1998, n.158).
Atteso che, in tema di provvedimenti sanzionatori, deve mantenersi un rapporto di proporzionalità fra le contestazioni mosse e la sanzione applicata (cfr. T.A.R. Sardegna 22 novembre 1995, n. 1801), considerato che la violazione contestata alla F.lli Cannizzaro S.n.c. non sembra esprimere un carattere fraudolento, il ritiro del riconoscimento di frantoio oleario fino al termine della campagna olivicola 2000/2001, disposto con il provvedimento n.H4516 del 25 ottobre 2000, deve annullarsi in quanto sproporzionato.
Sotto il predetto profilo, perciò, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della controversia, per compensare fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 11 luglio 2001, con l'intervento dei sigg. Magistrati:-
Calogero Adamo, Presidente;
Nicolò Monteleone, Consigliere;
Andrea Baldanza, Referendario - estensore;.
Presidente
Estensore
Segretario
Depositata in Segreteria il 24 ottobre 2001.