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n. 11-2001 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II – Sentenza 16 novembre 2001 n. 1549 - Pres. Adamo, Est. Ferlisi - Telecom Italia Mobile S.p.A. - TIM (Avv. Marotta) c. Comune di Ravanusa (Avv. Gambino).

Ambiente - Elettrosmog - Ordinanza di disattivazione di stazione radio base per telefonia cellulare - Motivata con ìriferimento a ragioni urbanistiche e sanitarie - Ove risulti che l’antenna sia stata in precedenza autorizzata e non siano state addottte specifiche ragioni igienico-sanitarie - Illegittimità.

Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di procedimenti di secondo grado - Necessità - In assenza di ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate - Sussiste - Fattispecie.

E’ illegittimo un provvedimento con il quale un Comune dispone la disattivazione di un impianto di ripetizione di telefonia mobile cellulare non autorizzato, che insiste in area poco distante da edifici comunali adibiti a palestra ed a scuola con alta frequenza giornaliera di persone, ove risulti che lo stesso Comune aveva autorizzato l’innalzamento del traliccio con precedente provvedimento e le ragioni igienico-sanitare che avevano giustificato la rimozione del traliccio risultino indicate in termini del tutto vaghi ed estemporanei e senza alcun preciso riferimento a pregresse indagini o specifici accertamenti istruttori da parte dell’Autorità sanitaria competente (1).

Nel caso in cui non sussistono ragioni di urgenza - da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento - l'avviso di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 8 legge reg. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10 è necessario tutte le volte che l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente sulle posizioni giuridiche originate dal precedente atto" (2) (alla stregua del principio è stata ritenuta illegittima la revoca di una autorizzazione edilizia disposta senza dare avviso dell’inizio del procedimento agli interessati).

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(1) Ha osservato infatti il TAR Sicilia-Palermo che, sotto il profilo urbanistico, l’antenna in questione non poteva considerarsi non autorizzata, essendo irrilevante la destinazione originaria dell’antenna e che, sotto il profilo igienico sanitario, era stata depositata una attestazione della competente Azienda U.S.L. - Settore Igiene pubblica - dalla quale risultava che "i valori riscontrati rientrano abbondantemente nei limiti previsti dalla normativa vigente e non comportano, allo stato attuale delle conoscenze, dei rischi particolari per la popolazione esposta".

Ha aggiunto lo stesso TAR che, ai fini considerati, era irrilevante che l’affermazione della ricorrente - secondo cui l’elevazione del traliccio, nel 1992, fu "espressamente richiesta ed ottenuta per la telefonia cellulare" - non trova riscontro negli atti di causa, dato che tale circostanza non poteva in ogni caso sorreggere il provvedimento impugnato, né sotto il profilo urbanistico-edilizio, né sotto il profilo igienico-sanitario. Sembra di capire dalla motivazione della sentenza in sostanza che, secondo il TAR Palermo, era irrilevate la destinazione per la quale era stata originariamente autorizzata l’antenna.

Lo stesso TAR ha osservato infine che, per ciò che concerneva il profilo igienico-sanitario, ove dovessero risultare sussistenti situazioni di rischio per la salute pubblica, potrà intervenire l’autorità sanitaria competente, ovvero lo stesso Sindaco, quale ufficiale di governo, sulla base, però, di specifici accertamenti igienico-sanitari circa la incompatibilità delle emissioni dell’impianto con i limiti fissati dalla normativa vigente.

(2) C.G.A., sent. 8 agosto 1998, n. 455 e C.G.A., sent. 20 aprile 1998, n. 242.

In materia di inquinamento derivate da onde elettromagnetiche v. l'apposita pagina di approfondimento.

 

per l’annullamento

dell'ordinanza n. 48 del 3/9/1999, con cui il Sindaco di Ravanusa ha ordinato alla Telecom Italia S.p.A. di disattivare l'impianto di ripetizione di telefonia mobile cellulare, realizzato sul traliccio installato sulla centrale telefonica sita in via Buozzi.

(omissis)

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Telecom Italia Mobile S.p.A. -TIM-, premesso di avere realizzato il manufatto per cui è causa dietro regolari autorizzazioni comunali, n. prot. 03126 del 4/11/1982 per la realizzazione del traliccio alto 21 metri e n. prot. 5949 dell'8/7/1992 per la sopraelevazione del detto traliccio da metri 21 a metri 32, impugna il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, deducendo:

I) Eccesso di potere per errore sui presupposti - Errore di motivazione.

L'impianto di cui trattasi sarebbe "stato autorizzato con provvedimento n. 5949 dell'8/7/1992, tra l'altro munito del parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia del Comune (seduta del 25/6/1992 verbale n. 48) e subordinato alla acquisizione del nulla osta del Genio Civile, ottenuto con provvedimento n. 1967 del 18/11/1992". Viceversa, nell'ordinanza impugnata "... il Sindaco fa esclusivo riferimento al provvedimento autorizzativo della costruzione del traliccio sino all'altezza di 21 metri, destinato al solo ponte radio per la rete teleselettiva di telefonia fissa ..., mentre non fa alcun riferimento alla successiva autorizzazione 5949 dell'8/7/1992, espressamente richiesta ed ottenuta per la telefonia cellulare"; per la quale inoltre si afferma erroneamente che non vi sarebbe stata autorizzazione.

Il) Violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, dell'art. 8 della legge regionale 10/1991, dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge reg 10/1991.

Il Comune di Ravanusa ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento alla TIM, soggetto destinatario del provvedimento finale.

Inoltre, sotto diverso profilo, sussisterebbe " .... violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dall'art. 3 della L. r. 10/1991 per essere state assolutamente omesse le indicazioni circa le risultanze dell'istruttoria e dell'iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per giungere ad una determinazione che finisce per incidere pesantemente ... sul destinatario".

III) Eccesso di potere per omessa istruttoria - difetto di motivazione.

L'Amministrazione comunale si limiterebbe "ad affermare una presunta nocività delle emissioni elettromagnetiche della centrale" senza alcun supporto tecnico.

In ogni caso, "... gli impianti installati dalla TIM emettono onde elettromagnetiche non ionizzanti con un valore di potenza generata che rispetta ampiamente i limiti di esposizione per la popolazione previsti dal Decreto interministeriale n. 381/98 relativo ai tetti di radiofrequenza radiomobile", sicché "... al di sotto dei limiti definiti sicuri per la popolazione dai competenti organismi istituzionali, non sussistono pericoli di alcun tipo per la popolazione".

Né andrebbe trascurato il fatto che, relativamente ai valori di esposizione per la popolazione al campo elettrico e magnetico, il legislatore italiano avrebbe "... operato una scelta decisamente più restrittiva rispetto a quella effettuata dal Legislatore Comunitario (che avrebbe "fissato un valore limite pari rispettivamente a 41V/m per il campo elettrico e a 0,09A/m per quello magnetico" a fronte del detto decreto interministeriale n. 381/98 che fissa, "quali «misure di cautela ed obiettivi di qualità», valori nettamente più bassi").

IV) Violazione dell'art. 1, comma 4, lettera c), della L. n. 59/97 e dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 112/98.

Il Sindaco di Ravanusa non avrebbe potuto adottare l’ordinanza impugnata, in quanto "le questioni riguardanti i problemi dell'inquinamento elettromagnetico sono state affidate per le particolari competenze tecniche richieste, la loro complessità e la necessaria uniformità dei livelli di emanazione consentiti dai diversi impianti, alla competenza statale con particolare riguardo alle questioni attinenti alla gestione dei criteri di ubicazione degli impianti" (art. 1, comma 4 lettera c, L. n. 59/1997 e art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998).

La Società ricorrente conclude proponendo "domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Ravanusa nella misura che il TAR vorrà determinare in via equitativa e che prudenzialmente si indica in L. 1.000.000.000 per ogni mese in cui permarranno gli effetti del provvedimento impugnato e dunque la sospensione del servizio".

2. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Amministrazione intimata, che con rituale memoria difensiva contesta le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese.

3. Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 297 del 22.10.1999, eseguita dall’Amministrazione onerata nei giorni 24.12.1999 e 14.2.2000.

4. Con ordinanza collegiale n. 258 del 2.2.2000 è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

5. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2001, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria riportandosi per il resto - unitamente al difensore del Comune - agli scritti difensivi, insistendo nelle relative conclusioni, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio dà atto, in primo luogo, della rinuncia della ricorrente alla domanda risarcitoria proposta in ricorso, giusta dichiarazione in tal senso resa all’udienza di trattazione dal difensore della ricorrente stessa.

2. Nel merito, va condivisa, in primo luogo, la censura (dedotta nel primo motivo di gravame) dell’errore nei presupposti, del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria.

Invero, con il provvedimento impugnato, si dispone la disattivazione di un "impianto di ripetizione di telefonia mobile cellulare non autorizzato" (cfr. la premessa del provv. imp. in atti). Dalla relativa motivazione si evince che l’Amministrazione ha valutato:

- l’aspetto edilizio-urbanistico, in quanto il traliccio sarebbe "... ubicato entro l’abitato e quindi nell’area a destinazione ed utilizzazione prettamente residenziale";

- l’aspetto igienico-sanitario e di prevenzione, in quanto la centrale telefonica insisterebbe su area poco distante da "edifici comunali adibiti a palestra ed a scuola ..." con alta frequenza giornaliera di persone, con l’aggiunta che da "recenti studi" sarebbe "... risultato che le onde elettromagnetiche ed in particolare quelle originate da impianti di ripetizione di telefonia mobile cellulare sono da considerare nocive alla salute ...".

Ciò posto, appaiono evidenti:

- l’errore nei presupposti, in quanto, sotto il profilo edilizio-urbanistico, non è stato considerato che lo stesso Comune aveva autorizzato l’innalzamento del traliccio da 21,00 metri a 32,00 metri con provv. n. 5949 dell'8/7/1992, sicché non poteva parlarsi, nella specie, e quale che fosse la destinazione dell’opera (se per la telefonia fissa o quella mobile), di impianto urbanisticamente "non autorizzato";

- l’insufficiente motivazione e la carenza di istruttoria, sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto, le ragioni igienico-sanitare risultano essere indicate in termini del tutto vaghi ed estemporanei e senza alcun preciso riferimento a pregresse indagini o specifici accertamenti istruttori da parte dell’Autorità sanitaria competente (anzi è depositata in atti, a seguito dell’istruttoria di cui in narrativa, attestazione della Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento - Settore Igiene pubblica - dalla quale risulta che "i valori riscontrati rientrano abbondantemente nei limiti previsti dalla normativa vigente e non comportano, allo stato attuale delle conoscenze, dei rischi particolari per la popolazione esposta").

3. Parimenti fondata si appalesa la censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 della legge regionale n. 10/1991 (secondo motivo).

Ed infatti, non risultando esternate, nel corpo del provvedimento in contestazione, specifiche ragioni di urgenza, la comunicazione di avvio del procedimento era certamente dovuta, anche in relazione al fatto che la odierna ricorrente risultava beneficiaria di un precedente provvedimento autorizzativo e che da molti anni utilizzava il traliccio in questione per i propri scopi commerciali.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata riconosce (così come dedotto in ricorso) che "nel caso in cui non sussistono ragioni di urgenza - da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento - l'avviso di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 8 legge reg. Sicilia 30 aprile 1991, n. 10 è necessario ogni volta che l'Amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente sulle posizioni giuridiche originate dal precedente atto" (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. Giurisd., 8 agosto 1998, n. 455; C.G.A., sez. Giurisd., 20 aprile 1998, n. 242).

4. Vero è, peraltro, che l’affermazione della ricorrente, secondo cui l’elevazione del traliccio, nel 1992, fu "espressamente richiesta ed ottenuta per la telefonia cellulare" non trova riscontro negli atti di causa (cfr. stralcio del progetto in atti), ma tale circostanza non può, per le ragioni anzidette, sorreggere il provvedimento impugnato, né sotto il profilo urbanistico-edilizio, né sotto il profilo igienico-sanitario. Profilo, quest’ultimo, sul quale, ove dovessero risultare sussistenti situazioni di rischio per la salute pubblica, potrà intervenire l’autorità sanitaria competente, ovvero lo stesso Sindaco, quale ufficiale di governo, sulla base, però, di specifici accertamenti igienico-sanitari (che nella specie, come già detto, sono del tutto mancati) circa la incompatibilità delle emissioni dell’impianto con i limiti fissati dalla normativa vigente.

Tuttavia, al momento, non solo esiste una formale dichiarazione del Servizio di Igiene pubblica della Azienda U.S.L. competente circa la non nocività dell’impianto, ma non risulta nemmeno smentita l’affermazione della ricorrente secondo cui:

a) "... gli impianti installati dalla TIM emettono onde elettromagnetiche non ionizzanti con un valore di potenza generata che rispetta ampiamente i limiti di esposizione per la popolazione previsti dal Decreto Interministeriale n. 381/98 relativo ai tetti di radiofrequenza radiomobile";

b) "il livello di inquinamento prodotto dalle stazioni radio base installate, si pone al di sotto dei valori previsti dall'art. 4, secondo comma, (del Decr. Interm. n. 381/1998; N.d.R.), in base al quale, «... in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti; 6V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3Mhz e 300Ghz, 0,10 W/m per la densità di frequenza dell'onda piana equivalente»".

In conclusione, il provvedimento impugnato non resiste alle esaminate censure ed il ricorso, assorbito quant’altro, dev’essere accolto con conseguente statuizione di annullamento del provvedimento stesso.

Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2001, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Calogero Adamo, Presidente,

- Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore.

- Andrea Baldanza, Referendario.

Depositata in Segreteria il 16 novembre 2001.

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