TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. II – Decreto presidenziale 2 febbraio 2002 n. 97 – Pres. C. Adamo - Agip Petroli S.p.a. (Avv.ti Viale, Messina e Giuliano) c. Comune di Salemi (Avv.ti Armao e Milana).
Giustizia amministrativa - Attività istruttoria - Istruzione preventiva in corso di causa - Ex art. 699 c.p.c. - Può essere disposta con decreto presidenziale - Fattispecie.
Ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - con i quali è stata integrata la disciplina in tema di mezzi istruttori nel processo amministrativo, di cui all’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, con la previsione anche della consulenza tecnica - può essere disposto con decreto presidenziale, un accertamento tecnico ai sensi dell’art. 699 c.p.c. proposto in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio (nella specie, l’accertamento tecnico preventivo è stato disposto - in vista del giudizio risarcitorio - per accertare lo stato dei luoghi e la consistenza dei beni immobili e mobili di un impianto di distribuzione carburanti del quale, con un provvedimento sindacale, era stata disposta la rimozione) (1).
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(1) Dispone l'art. 699 c.p.c. che "l'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio".
Tale disposizione, prevista per il processo civile, è stata esattamente ritenuta applicabile anche al processo amministrativo, in forza del rinvio operato dagli artt. 1, comma 2 e 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - con i quali è stata integrata la disciplina in tema di mezzi istruttori nel processo amministrativo, di cui all’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Nel caso affrontato con il decreto in rassegna, era stato proposto ed è pendente un giudizio avverso, tra l'altro, una ordinanza con la quale il Sindaco aveva disposto "l’immediato sgombero del sito occupato abusivamente a stazione carburanti" e si era ingiunto alla ricorrente di eseguire l’immediato sgombero e rimessa in pristino dell’area in questione "entro e non oltre otto giorni".
In relazione a tale ordinanza di sgombero, il Presidente del TAR Sicilia ha accolto la richiesta istruttoria ex art. 699 c.p.c. avanzata dalla ricorrente ed ha disposta, ai sensi di quest'ultima norma, un accertamento tecnico preventivo - in vista del giudizio risarcitorio – tendente ad accertare lo stato dei luoghi e la consistenza dei beni dell’impianto di distribuzione carburanti ed annesso bar di cui era stata disposta dal Comune la rimozione, con i provvedimenti impugnati, stante la pendenza di un giudizio già in corso in ordine a detti provvedimenti.
Qualche perplessità suscita il decreto de quo per quanto riguarda la forma utilizzata (decreto piuttosto che ordinanza collegiale).
Dispone infatti l'art. 699 c.p.c. al 2° comma, che, nel caso di istanza di istruzione preventiva, "il giudice provvede con ordinanza". Deve pertanto ritenersi che anche nel giudizio amministrativo il provvedimento di istruttoria preventiva debba prendere le forme previste dalla legge (ordinanza) e che possa essere emesso decreto presidenziale solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con ordinanza collegiale.
Nella specie, anche se manca una specifica motivazione sul punto, deve ritenersi che si sia provveduto con decreto presidenziale, piuttosto che con ordinanza, in considerazione della particolare urgenza che rivestiva la questione e, segnatamente, del fatto che l'ordinanza di sgombero prevedeva un termine talmente ridotto (di appena 8 giorni) da non rendere possibile l'adozione di un provvedimento collegiale.
Per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota del Sindaco di Salemi n. 26495 del 23.11.2000, di comunicazione alla ricorrente del rinnovo solo per sei mesi (fino al 30 giugno 2001) della concessione del suolo pubblico in Piazza Cappuccini/M. d’Ungheria, utile esclusivamente "come tempo necessario per lo smantellamento di quanto esistente":
B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Sindaco 28 luglio 2001, n. 16877, con cui si disponeva "l’immediato sgombero del sito occupato abusivamente a stazione carburanti";
- della nota del Sindaco 4 agosto 2001, n. 17255, "mediante la quale si disponeva di non eseguire il predetto provvedimento del 28 luglio 2001" entro sette giorni… ma con decorrenza al 5 settembre 2001;
- della nota del Sindaco 5 settembre 2001, n. 168877/17255/19675, con la quale si dava disponibilità di altra area per il trasferimento dell’impianto e si invitava a "cessare immediatamente" l’attività di distribuzione;
- della nota 28 settembre 2001, n. 21587, con la quale si invitava la ricorrente "a rendere immediatamente libera l’area di Piazza Cappuccini abusivamente occupata ed a riconsegnarla";
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ordinanza sindacale 6 novembre 2001, n. 88, con cui è stato ingiunto "all’AGIP Petroli S.p.A., e alla ditta Blundo Vito… l’immediato sgombero e rimessa in pristino dell’area in questione "entro e non oltre otto giorni";
VISTI il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
VISTE le ordinanze di sospensione a termine nn. 529/2001, 1740/2001 e 1808/2001;
VISTA l’istanza, depositata in Segreteria il 30 gennaio 2002, con la quale – in relazione alle note n, 1715 del 26 gennaio 2002 e n. 1847 del 28 gennaio 2001 (allegate in copia), con cui il Comune di Salemi ha disposto, rispettivamente, la chiusura dell’impianto e lo "smantellamento della parti strutturali" dello stesso "con intervento sostitutivo tramite apposita perizia", e la rimozione "con decorrenza immediata delle parti dell’immobile facilmente rimuovibili a mezzo di cantonieri comunali e lavoratori l.s.u." – la difesa della ricorrente ha chiesto che venga disposta consulenza tecnica d’ufficio "in merito al valore e stima dell’impianto" ai fini del giudizio risarcitorio, nonché, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 699 c.p.c., "a mezzo C.T.U. l’accertamento immediato dello stato dei luoghi, della consistenza dei beni mobili e immobili in via di rimozione in via urgente e preventiva";
VISTI l’art. 1, comma 2 e l’art. 16 della legge 21 luglio 2000, n. 205, con i quali è stata integrata la disciplina in tema di mezzi istruttori nel processo amministrativo, di cui all’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, con la previsione anche della consulenza tecnica;
VISTI gli artt. 692 e seguenti del codice di procedura civile, concernenti la disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva, ed in particolare l’art. 696, primo comma, sull’accertamento tecnico preventivo; l’art. 697, sui provvedimenti in caso di eccezionale urgenza; l’art. 699, primo comma, ai sensi del quale l’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio";
RITENUTO che nella specie appare fondata l’istanza di cui sopra avanzata dalla difesa della ricorrente, di accertamento tecnico, ai sensi dell’art. 699 cit. – in vista del giudizio risarcitorio – in ordine allo stato dei luoghi e alla consistenza dei beni dell’impianto di distribuzione carburanti ed annesso bar di cui è stata disposta dal Comune di Salemi la rimozione, con i provvedimenti impugnati, e stante la pendenza di un giudizio già in corso in ordine a detti provvedimenti;
RITENUTA l’urgenza, avuto riguardo alla comunicazione alla ricorrente,da parte del Comune di Salemi – Settore Servizi tecnici, con la citata nota n. 1847 del 28 gennaio 2002 (allegata in copia all’istanza qui in esame), dell’avvio per il 30 stesso mese dei lavori di sgombero dell’area di che trattasi e di smantellamento dell’impianto che sulla stessa insiste;
P.Q.M.
E’ disposto accertamento tecnico, ai sensi dell’art. 699 c.p.c., in ordine allo stato dei luoghi e alla consistenza dei beni immobili e mobili dell’impianto di distribuzione carburanti e annesse attività commerciali della ricorrente nella Piazza Cappuccini/M. d’Ungheria del Comune di Salemi, di cui è stata disposta la rimozione.
Per l’esecuzione di detto accertamento è nominato consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Carmelo Sunseri, nato a Palermo l’11 settembre 1949 ed iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 2511, con studio in Palermo, via Sciuti n. 38, il quale depositerà la relazione di accertamento nel termine di sessanta giorni dalla data del giuramento, che viene fissata per lunedì 4 febbraio 2002, alle ore 10.00.
E’ fissato per il giorno mercoledì 6 febbraio 2002, ore 10.00 l’inizio delle operazioni da parte del predetto consulente.
E’ assegnato al Comune di Salemi termine sino all’inizio delle operazioni, per l’eventuale nomina di consulente tecnico di parte.
Pone a carico di parte ricorrente l’onere dell’anticipazione delle spese relative al disposto accertamento tecnico, salve definitive statuizioni all’esito del giudizio.
La parte ricorrente è onerata della notificazione – anche a mezzo di telefax, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 205/2000 in relazione all’art. 151 c.p.c. – del presente decreto e della relativa istanza di cui in narrativa al Comune di Salemi, entro il 4 febbraio 2002, e del deposito in Segreteria delle copie, con la prova dell’avvenuta notificazione, entro i tre giorni successivi.
La Segreteria è incaricata della immediata comunicazione del presente procedimento alle parti.
Palermo, 02 febbraio 2002.
Il Presidente della Sezione
(Dott. Calogero Adamo)
Depositato il 2 febbraio 2002.