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Giurisprudenza
n. 12-2000 - © copyright.

TAR PIEMONTE, SEZ. I - Sentenza 8 novembre 2000 n. 1137 - Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - Ente Gestione Parco Naturale della Valle del Ticino (Avv.ti Cassietti e Piacenza) c. Zurich International Italia S.p.a. (Avv.ti Giordano e Parisi) e Cusiana Costuzioni s.r.l. (Avv.ti Sicher e Pittaluga).

Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva – In materia di urbanistica ed edilizia – Ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998 – Controversia in materia di coltivazione delle cave – Non vi rientra.

E’ inammissibile un ricorso in materia di coltivazione delle cave con il quale si chiede il pagamento di somme ed il risarcimento dei danni, atteso che la materia della coltivazione delle cave non può farsi rientrare nell'urbanistica o nell'edilizia e sfugge, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo prevista dall'art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80.

 

 

per la condanna previo provvedimento cautelare

della società Zurich International Italia s.p.a. al pagamento della somma di L. 320.000.000 in forza di polizza fideiussoria prestata in favore della società Cusiana Costruzioni s.r.l.;

nonchè sul ricorso incidentale proposto dalla medesima società Cusiana Costruzioni s.r.l.

per la condanna

dell'Ente Gestione Parco Naturale della Valle del Ticino al risarcimento dei danni derivanti dall'anticipato inizio dei lavori e dalla successiva sospensione degli stessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Zurich International Italia s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Cusiana Costuzioni s.r.l.;

Vista la domanda di provvedimento cautelare successivamente proposta dall'Ente ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del giorno 8 novembre 2000 l'avv. Pier Luigi Cassietti per l'Ente ricorrente, l'avv. Francesco Parisi per la società Zurich International s.p.a. e l'avv. Maurizio Pittalunga per la società Cusiana Costruzioni s.r.l.;

Visto l'art. 26, u.c. L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che, come esattamente eccepito dalla società Zurich International Italia s.p.a., la materia della coltivazione delle cave non può farsi rientrare nell'urbanistica o nell'edilizia;

Ritenuto pertanto che l'oggetto del contendere sfugge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dall'art. 34 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuto che il ricorso debba conseguentemente dichiararsi inammissibile;

Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso principale determina l'improcedibilità di quello incidentale proposto dalla società Cusiana Costruzioni s.r.l.;

Ritenuto infine opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, stante anche la novità della questione:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso principale e sul ricorso incidentale di cui in epigrafe, dichiara inammissibile il primo ed improcedibile il secondo.

Spese compensate.

Ordine che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il giorno 8 novembre 2000 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Giuseppe Calvo - Consigliere

Bernardo Baglietto - Referendario Estensore.

Depositata l'8 novembre 2000.

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