TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 21 dicembre 2002 n. 2157 - Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista - Tedesco (Avv.ti Baccani e Felisio) c. Comune di Rivoli (n.c.) - (accoglie).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Nel caso di installazione di una antenna e di un traliccio di sostegno - Non sussiste - Fattispecie.
L’installazione di una antenna (nella specie si trattava di una antenna per radioamatore) è da considerare un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio e costituisce quindi attività priva di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto (1) (alla stregua del principio è stata ritenuta illegittima una ordinanza con la quale era stata applicata una sanzione pecuniaria per l’omessa denuncia di inizio di attività per l’installazione di un traliccio a sostegno di una antenna della complessiva altezza di 9-10 metri; ha osservato in proposito il T.A.R. che il traliccio non può essere considerato un’opera di rilevanza edilizia, ma rientra con tutta evidenza in quelle necessarie per la posa della antenna).
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(1) Cfr. T.A.R. Piemonte 16 aprile 1993, n. 163, in Foro amm. 1993, 1868, secondo cui "l'installazione del traliccio di metallo, atto al sostegno di antenna ricetrasmittente, costituisce opera strettamente necessaria all'installazione dell'impianto delle attrezzature tecniche e, come tale, non necessita di concessione edilizia: pertanto è illegittima l'ordinanza del sindaco che ordini lo smaltellamento del traliccio, per mancanza di detta concessione".
Nella motivazione della sentenza si richiama peraltro l’art 91 septies della legge regionale del Piemonte 5-12-1977, n. 56, che richiede la concessione edilizia per le antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.
Nel senso tuttavia di ritenere necessaria la concessione edilizia per l’installazione di antenne stabilmente ancorate al suolo e visibili dai luoghi circostanti è la prevalente giurisprudenza; v. in proposito in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 5 ottobre 2001 n. 5253
TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 4 febbraio 2002 n. 347
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 19 aprile 2001 n. 1793
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 13 maggio 2002 n. 1173
per l’annullamento
della ordinanza del 26-3-1996 n° 12 , con la quale il Comune di Rivoli ha applicato al ricorrente la sanzione pecuniaria per lire 2.000.000 per l’omessa denuncia di inizio di attività per l’installazione di un traliccio e di una antenna ad uso di radioamatore.
(omissis)
Ritenuto in fatto
Il 19-10-
Il dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune pertanto, ritenendo che la installazione del traliccio fosse soggetto ad autorizzazione edilizia, con provvedimento del 26.3.1996 ordinava al Tedesco il pagamento della somma di lire 2.000.000 a titolo di sanzione per la costruzione senza autorizzazione, ai sensi dell’art 8 d.l. 88 del 27-3-1995.
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 8 comma 7 d.l. 88 del 27-3-1995-9-13 ; travisamento in fatto ed in diritto; difetto dei presupposti; illogicità manifesta; difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione
degli artt
violazione e falsa applicazione dell’art 7 della legge 94 del 25-3-1982; falsa applicazione dell’art 7 della legge 47 del 28-2-1985, con travisamento in fatto ed in diritto.
All’udienza del 27 novembre 2002 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso si afferma la violazione dell’art 8 del d.l. 88 del 1995 in quanto l’impianto di antenna per radioamatore non sarebbe soggetto né ad autorizzazione né a concessione.
Tale profilo di censura viene
dedotto anche come violazione e falsa applicazione degli artt
Tali motivi di ricorso sono fondati. Infatti l’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio; è ritenuta quindi una attività priva di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993). Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio a sostegno dell’antenna. Il traliccio non può essere considerato un’ opera di rilevanza edilizia ma rientra con tutta evidenza in quelle necessarie per la posa della antenna.
A sostegno di tale interpretazione vi è anche la previsione dell’art 91 septies della legge regionale del Piemonte 56 del 5-12-1977, che richiede la concessione edilizia per le antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.
Pertanto l’atto impugnato è affetto dai vizi lamentati, con conseguente necessità di annullamento . L’accoglimento del ricorso per tali motivi assorbe le ulteriori doglianze relative all’eccesso di potere.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Pubblica Udienza del 27 novembre 2002, con l’intervento dei Magistrati: |
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Alfredo Gomez de Ayala |
Presidente |
Bernardo Baglietto |
Primo Referendario |
Cecilia Altavista |
Referendario, estensore. |
Il Presidente L’Estensore
f.to A. Gomez de Ayala f.to C. Altavista
Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2002.