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Giurisprudenza
n. 2-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II - Sentenza 18 febbraio 1999 n. 90 - Montini Presidente - Caso Estensore - B. (avv. Crosetti) c. U.S.S.L. n. 1 (avv. Videtta)- (dichiara il ricorso inammissibile).

Sanità pubblica - Rimborso per cure urgenti all’estero - Diniego - Giurisdizione ordinaria.

Una controversia riguardante una domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate all'estero, senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute.

 

F A T T O

Riferisce il ricorrente che, trovandosi in vacanza in Francia, venne improvvisamente colpito da edema polmonare e sopravvenuta sincope, e perciò immediatamente ricoverato e operato d'urgenza presso il Centre Cardio-toracique di Monaco; di avere successivamente richiesto alla U.S.S.L. TO 1 il rimborso delle spese sostenute, producendo la necessaria documentazione probatoria; di avere avuto quindi notizia del rigetto dell'istanza (nota n. 26151 del 19 novembre 1992); di avere poi presentato opposizione, senza però ottenere alcunché.

Ha adito questo Tribunale l'interessato, deducendo:

- Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2 del D.M. 30 agosto 1991, nonché dell'art. 7 del D.M. 3 novembre 1989. Disapplicazione dei principi costituzionali del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità.

Il ricorrente è stato ricoverato ed operato d'urgenza, mentre si trovava all'estero. In tale situazione non può trovare applicazione la norma che subordina il rimborso alla circostanza che l'interessato sia stato in lista di attesa presso due strutture pubbliche per un periodo di tempo superiore a quello previsto dal D.M. 24 gennaio 1990. Quando l'intervento è effettuato d'urgenza per salvare la vita del paziente, non è possibile imporre la condizione suddetta, perché si priverebbero di tutela economica proprio i casi di comprovata necessità ed urgenza, in violazione della ratio che sorregge l'art. 3 della legge n. 595 del 1985.

Conclude quindi il ricorrente per l'annullamento degli atti impugnati e per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per cure all'estero.

Si è costituita in giudizio la USSL Torino 1, opponendosi all'accoglimento del gravame. Con memorie del 12 maggio 1993 e del 20 gennaio 1999 si è eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata.

Con memoria del 18 gennaio 1999 il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di doglianza.

All'udienza del 4 febbraio 1999, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Negatogli il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso un centro medico straniero, il ricorrente ha adito questo Tribunale per vedere annullate le determinazioni negative dell'Amministrazione e vedere riconosciuto il proprio diritto a percepire le somme reclamate. Contesta l'assunto per cui, prima dell'effettuazione delle prestazioni mediche, dovesse egli comunque espletare la procedura formale all'uopo prevista (v. decreti Ministero Sanità 3 novembre 1989 e 30 agosto 1991), in quanto la circostanza che il cittadino si sia ammalato fuori del territorio nazionale e le cure ivi prestate siano state determinate da gravi ed urgenti motivi imporrebbe in ogni caso il rimborso, a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente protetto.

L'Amministrazione intimata ha opposto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio dall'interessato dovesse qualificarsi come diritto, e quindi l'azione avrebbe dovuto correttamente essere esercitata dinanzi al giudice ordinario.

L'eccezione è fondata.

Secondo l'organo regolatore della giurisdizione, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate all'estero, senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, che resta tale benché suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale -- per il necessario contemperamento con altri interessi, anch'essi costituzionalmente protetti, quali le risorse finanziarie disponibili dal servizio sanitario nazionale --, e, in particolare, non subisce comunque alcun affievolimento per effetto del potere dell'ente regionale di valutare la gravità e l'urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297 e 26 settembre 1997 n. 9477). In tali casi, infatti, viene meno ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica Amministrazione, evidentemente privata dell'ordinaria funzione di valutare la propria capacità di soddisfare in modo tempestivo ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze sanitarie del richiedente, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161).

Ciò posto, emerge nella fattispecie come la domanda del ricorrente si fondi proprio sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e poi la sottoposizione alle cure mediche praticategli presso il "Centre Cardio-toracique" di Monaco, sicché -- alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi -- la posizione soggettiva azionata assume la consistenza di un diritto soggettivo, e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, ovvero come rifiuto di adempiere una obbligazione pecuniaria gravante sull'Amministrazione sanitaria.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. Le spese di giudizio, tuttavia, possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il PIEMONTE, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 1999, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Luigi MONTINI -Presidente

Italo CASO - Primo Referendario, Est.

Bernardo MASSARI - Referendario

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