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n. 3-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II - Sentenza 4 marzo 1999 n. 111 - Montini Presidente - Massari Estensore - Franco e al. (avv. Carapelle) c. Comune di Torino (avv.ti Caldo e Marcon).

Concorso pubblico - Quiz preselettivi - Valutazione - Fissazione dei punteggi - Attribuzione di un diverso valore ponderale alle risposte date alla medesima domanda a seconda che il candidato abbia o meno risposto esattamente ad un certo numero di quesiti - Manifesta illogicità - Fattispecie.

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Criteri di massima ed attribuzione dei punteggi - Sindacabilità sotto il profilo della irrazionalità o della manifesta ingiustizia - Applicabilità del principio anche nei casi in cui, per la valutazione delle prove, si utilizzino tecnologie informatiche.

Agisce in modo manifestamente illogico una commissione esaminatrice di concorsi a pubblici impieghi la quale, in sede di valutazione di quiz preselettivi, attribuisca un diverso valore ponderale alle risposte date alla medesima domanda a seconda che il candidato abbia o meno risposto esattamente ad un certo numero di quesiti (alla stregua del principio nella specie il T.A.R. ha ritenuto illegittimo il criterio adottato dalla commissione giudicatrice, la quale, dopo aver stabilito per la prova preliminare un questionario di 60 domande, con risposte predeterminate, e la necessità, per il suo superamento, di 48 risposte esatte, aveva precisato che "la graduatoria del punteggio, relativamente ai candidati idonei, avverrà assegnando p. 0,75 per ciascuna risposta esatta, oltre le 48, sino ad un residuo di 30/30").

La commissione esaminatrice di concorsi a pubblici impieghi dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta e nella valutazione delle prove d’esame nonché nella determinazione dei criteri di massima da seguire nell’attribuzione del punteggio risolvendosi, inoltre, il giudizio in ordine al livello di difficoltà delle prove in un giudizio di merito rispetto al quale, tuttavia, il sindacato giurisdizionale di legittimità è ugualmente ammissibile, pure se nei limiti della sua manifesta irrazionalità o ingiustizia o della contraddittorietà dal punto di vista logico e razionale (1). Tali principi si applicano anche nel caso in cui, ai fini della rilevazione dell’esattezza delle risposte ai quesiti prospettati ai candidati, si disponga l’utilizzo di tecnologie informatiche (2).

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(1) Cons. Stato, Sez. V, 24.10.1994, n. 1561; TAR Valle d’Aosta, 21.3.1997, n. 48.

(2) Cons. Stato, Sez. VI, 23.11.1994, n. 1687.

 

 

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico a n. 300 posti di istruttore amministrativo (VI q.f.) bandito dal Comune di Torino con deliberazione di Giunta del 29 giugno 1995.

Il bando di concorso prevedeva, per l'ammissione alle fasi successive, una prova incentrata nella compilazione di un questionario consistente in test bilanciati vertenti su materie giuridiche per il cui superamento era necessario riportare la votazione di 48 punti su sessanta.

Avendo conseguito una votazione inferiore a quella sopra indicata, ma superiore a 42/60, i ricorrenti, con il provvedimento impugnato sono stati esclusi dall'ulteriore corso della procedura selettiva.

Con ricorso notificato in data 6 aprile 1998, la sig.ra Franco e consorti insorgono contro l'atto in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, e deducendo i seguenti motivi:

- Violazione degli artt. 3, 7 e 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

- Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità e carenza di motivazione su un punto essenziale; difetto di istruttoria; violazione del principio di buon andamento della p.a..

Il bando di concorso per cui è causa prevedeva espressamente che fossero ammessi alla successiva prova scritta, nonché alla prova orale, unicamente i concorrenti che avessero conseguito il punteggio minimo di 21/30 nella prima prova scritta.

La commissione giudicatrice stabiliva, altresì, che, ai fini della valutazione della prima prova scritta, per raggiungere la sufficienza occorresse rispondere correttamente ad almeno 48 delle 60 domande proposte, con la precisazione che ai concorrenti sarebbe stato assegnato il punteggio di 0,75 per ogni risposta esatta oltre le 48 domande, sino ad un massimo di 30/30.

Detto criterio appare illegittimo in quanto su i 60 quiz aventi tutti eguale valore ponderale il punteggio di 21/30 previsto dal bando per ottenere la sufficienza doveva considerarsi raggiunto da chi avesse risposto a 42 domande su 60.

L’esclusione dei candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore a 42/60 concretizza, perciò, una violazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e altresì un eccesso di potere per illogicità manifesta, non avendo la commissione giudicatrice motivato la decisione di modificare il criterio di equivalenza matematica ed essendo evidente che tale decisione è stata giustificata solo dall’intento di ridurre drasticamente il numero dei candidati per semplificare la gestione del concorso.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha prodotto una memoria difensiva con la quale, dedotta l’infondatezza del gravame, ne domanda la reiezione, con vittoria di spese e onorari.

Alla Camera di Consiglio del 27 maggio 1998, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di sospensione degli atti impugnati.

Con memoria del 21 gennaio 1999 i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 1999 il procuratore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del gravame, mentre il difensore dell'Amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso, ha pure richiesto che per taluni ricorrenti, individuati in un elenco depositato alla stessa udienza, previo consenso delle controparti, venga dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza dell’interesse ad un decisione di merito, non essendo stati ammessi alle prove conclusive del concorso a causa del mancato superamento della seconda prova scritta.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va delibata la richiesta formulata in udienza dalla difesa del Comune di una pronuncia parziale di improcedibilità.

Si osserva in proposito che l'attivazione del giudizio amministrativo presuppone, secondo i principi generali in materia, la necessaria sussistenza, in capo all'attore, di un interesse qualificato ad agire il quale deve permanere sino al momento della pronuncia di merito, sicché qualora, nelle more del giudizio stesso, detto interesse venga meno ovvero sopravvengano circostanze che rendano inutile l’eventuale provvedimento favorevole reso nel giudizio stesso, il ricorso diventa improcedibile (Cons. Stato, sez. V, 10.3.1997, n. 242; T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 26 maggio 1997, n. 317).

Tanto si è appunto verificato nei confronti dei ricorrenti Franco Marilena, Bonelli Rossana, Trinchero Antonino, Raffaelli Claudio, Burdese Claudio, Bufalini Edi, Plazza Paola, Balice Luigi, Rizzato Norberto, Doglio Enrico, Rizzuto Maria Rita, Pesole Maria Filomena, Calì Alfio e Benedetto Antonino che non hanno superato le ulteriori prove o sono risultati assenti allo svolgimento delle medesime, pregiudicando il possibile esito positivo del concorso e nei cui confronti, quindi, un eventuale accoglimento del gravame rimarrebbe privo di concreta utilità.

Conseguentemente, non risultando agli atti alcuna impugnazione proposta contro tali situazioni e non essendo stata proposta in udienza alcuna contestazione da parte del proprio patrocinatore, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei concorrenti precedentemente indicati.

Quanto al merito, relativamente ai restanti ricorrenti il gravame è meritevole di accoglimento.

Va innanzi tutto premesso che la commissione esaminatrice di concorsi a pubblici impieghi dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta e nella valutazione delle prove d’esame nonché nella determinazione dei criteri di massima da seguire nell’attribuzione del punteggio risolvendosi, inoltre, il giudizio in ordine al livello di difficoltà delle prove in un giudizio di merito rispetto al quale, tuttavia, il sindacato giurisdizionale di legittimità è ugualmente ammissibile, pure se nei limiti della sua manifesta irrazionalità o ingiustizia o della contraddittorietà dal punto di vista logico e razionale (Cons. Stato, 24.10.1994, n. 1561; TAR Valle d’Aosta, 21.3.1997, n. 48).

A conclusioni non difformi è del resto pervenuta l’interpretazione giurisprudenziale anche nell’ipotesi in cui, ai fini della rilevazione dell’esattezza delle risposte ai quesiti prospettati ai candidati, si disponga l’utilizzo di tecnologie informatiche (Cons. Stato, sez. VI, 23.11.1994, n. 1687).

Nel caso che ne occupa l’Amministrazione comunale, al fine di ridurre congruamente il numero iniziale dei partecipanti al concorso pubblico per cui è causa decideva di sottoporli ad una prova preliminare consistente nella compilazione di un questionario costituito da test bilanciati recanti quesiti in materie di diritto costituzionale e amministrativo in relazione al tipo di preparazione richiesta ai candidati.

Il bando di concorso prevedeva l’ammissione alla prova orale dei concorrenti che avessero conseguito il punteggio minimo di 21/30 in ciascuna prova scritta "fermo restando che l’accesso alla seconda prova scritta sarà consentito esclusivamente ai candidati che avranno conseguito almeno il punteggio minimo di 21/30".

A tal fine la Commissione esaminatrice, dopo aver stabilito per la prova preliminare un questionario di 60 domande, con risposte predeterminate, e la necessità, per il suo superamento, di 48 risposte esatte, soggiungeva, nel verbale n. 1 del 18.6.1998, che "la graduatoria del punteggio, relativamente ai candidati idonei, avverrà assegnando p.0,75 per ciascuna risposta esatta, oltre le 48, sino ad un residuo di 30/30".

L’indicazione era ribadita nel successivo verbale n. 2 del 21.11.1998, con la precisazione, altresì, per tutti i quiz dell’equivalente difficoltà di risoluzione e del medesimo valore ponderale.

Da quanto esposto appare evidente che la commissione, pur operando nell’ambito dei propri poteri discrezionali in ordine alla determinazione dei criteri generali per l’effettuazione delle prove e per la valutazione delle medesime abbia poi di fatto esorbitato da tali poteri ponendosi in contraddizione non solo con le norme del bando di gara, ma anche con le proprie deliberazioni, incorrendo così proprio nel tipico vizio denunciato dai ricorrenti di eccesso di potere per illogicità manifesta e macroscopica irragionevolezza (Cons. Stato, sez. V, 19.7. 1989, n. 431; T.A.R. Toscana, sez. III, 27.12.1994, n. 434).

Agisce in modo manifestamente illogico la Commissione che attribuisca un diverso valore ponderale alle risposte date alla medima domanda a seconda che il canditato abbia o meno risposto esattamente ad un cero numero di quesiti.

Come osservato dalla parte ricorrente, appare del tutto illogico che una stessa risposta data alla medesima domanda, ove resa da una candidato che non abbia raggiunto il limite delle 48 risposte esatte abbia un valore ponderale di 0,4375 punti, mentre se data dopo la 48^ risposta esatta abbia, invece, un peso ponderale di 0,75.

Inoltre, se per il superamento della prova il bando di gara indicava la necessità di ottenere una votazione di 21/30 consegue che, esprimendo il medesimo punteggio in sessantesimi, in relazione al numero di quesiti contenuti nella prova – 60 quiz -, è evidente che, assunta, per espressa dichiarazione della commissione, l’equivalenza della difficoltà delle domande, i candidati avrebbero dovuto superare la prova in questione rispondendo esattamente a 42 quesiti su 60.

Se ne deve pertanto concludere, che la commissione esaminatrice nell’intento di ridurre adeguatamente il numero dei partecipanti alle successive prove concorsuali abbia travalicato il corretto esercizio dei suoi poteri e assunto determinazioni gravemente e palesemente viziate dal punto di vista logico e razionale.

Conseguentemente, per le ragioni esposte il ricorso va accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. 2^ - dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato nei confronti dei ricorrenti Franco Marilena, Bonelli Rossana, Trinchero Antonino, Raffaelli Claudio, Burdese Claudio, Bufalini Edi, Plazza Paola, Balice Luigi, Rizzato Norberto, Doglio Enrico, Rizzuto Maria Rita, Pesole Maria Filomena, Calì Alfio e Benedetto Antonino.

Accoglie il ricorso nei confronti dei restanti ricorrenti e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, in camera di consiglio, addì 4 febbraio 1999, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

- Luigi Montini - Presidente

- Italo Caso - Primo referendario

- Bernardo Massari - Referendario, estensore

Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 4 marzo 1999.

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